Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1859/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1861/2018 depositata il 06/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME ha impugnato l’avviso di accertamento del Comune di Bari, avente ad oggetto i.c.i. 2009 per l’immobile di sua residenza in Bari, invocando l’esenzione per l’abitazione principale.
Il ricorso è stato accolto in primo grado con sentenza confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria Regionale si legge che «concordemente a quanto sostenuto della commissione provinciale, … il Comune di Bari non ha dato prova che il coniuge dell’odierna appellata sia il proprietario di altro immobile e che abbia usufruito delle agevolazioni fiscali previste per la casa di abitazione …. Il Comune non ha provato il carattere fittizio della residenza anagrafica dell’appellante … non si ravvisa alcun intento elusivo».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Bari che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
Si è costituita con controricorso la contribuente, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, ed ha depositato successiva memoria.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
Il Comune, con un unico motivo, ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, ribadendo quanto già dedotto in sede di appello (e, cioè, che il coniuge della ricorrente è proprietario di immobile in Roma, in cui risiede e per cui ha goduto dell’esenzione per abitazione principale nell’anno in esame 2009) e rilevando,
pertanto, l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha consentito al nucleo familiare di godere di plurime esenzioni relativamente a due abitazioni, entrambe qualificate come principali.
Il motivo, seppure formulato come violazione di legge, tende a contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito, che ha escluso che l’Amministrazione abbia dimostrato che il coniuge della ricorrente è proprietario di altro immobile, per il quale è stata riconosciuta esenzione i.c.i. 2009 per abitazione principale, sicché è inammissibile.
Difatti, l’accertamento dei fatti è riservato al giudice di merito, potendosi in sede di legittimità o denunciare, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione delle regole in materia probatoria, tra cui quella relativa all’onere di ripartizione dell’onere della prova, e di quelle procedurali e sostanziali applicate per pervenire ad un determinato accertamento di fatto, o, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (v., ad esempio, Cass., Sez. L., 4 aprile 2022, n. 10745).
A ciò si aggiunga che nell’ipotesi di doppia conforme (che ricorre nel caso di specie), il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod.proc.civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod.proc.civ., se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; v. anche Cass., Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774, secondo cui nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod.proc.civ.
deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che solo in corso di giudizio ha modificato il quadro normativo in ordine all’agevolazione per l’abitazione principale (allo stato, esclusivamente con riferimento all’ i.mu., salva la questione rimessa alle Sezioni Unite circa la possibilità di estensione anche all’i.c.i.), incidendo sulla rilevanza delle circostanze oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite;
ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.