Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22526 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ICI ESENZIONE ART. 7, CO. 1, LETT. I ) D.LGS. 504/92 IMMOBILI UTILIZZATI PER ATTIVITA ‘ DIDATTICA ATENEO STRANIERO
sul ricorso iscritto al n. 8106/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE OF RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma (RM), alla INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in
calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Capitolina, in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4119/13/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 27 settembre 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di attuale controversia è l’ICI relativa all’anno d’imposta 2009 pretesa da Roma Capitale per la somma di 19.163,09 € in relazione al possesso da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare sita in Roma, alla INDIRIZZO;
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riformava la sentenza di primo grado n. 11559/28/2019, la quale aveva ritenuto non provato dall’ente impositore lo svolgimento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di attività commerciale nel predetto immobile, considerando altresì che non potesse pretendersi da questa la dimostrazione di un fatto inesistente; di contro, il Giudice regionale assumeva che, vertendosi in tema di esenzione, spettava alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (da ora solo RAGIONE_SOCIALE ) la dimostrazione del diritto all’esonero dall’imposizione;
2.1. il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello aggiungeva che erroneamente la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, nonostante l’assenza di una dichiarazione volta a rappresentare la destinazione del bene ad attività didattica, che aveva impedito al Comune di controllare la sua correttezza in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del regolamento comunale ICI e che, a tal fine, non poteva valere il riconoscimento ad opera del RAGIONE_SOCIALE (MIUR), attestante l’attività di ateneo straniero da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e l’assenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa commercialità
RAGIONE_SOCIALE‘attività, mancando qualsiasi documentazione contabile comprovante « le modalità di accesso degli studenti a tale RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle rette e al costo RAGIONE_SOCIALEa permanenza degli studenti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di qualsiasi reddito imputabile anche indirettamente alla predetta attività per l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘invocata esenzione» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 27 marzo 2023, sulla base di due motivi, depositando memoria in data 4 marzo 2024 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis . 1. cod. proc. civ.;
Roma Capitale ha resistito con controricorso depositato il 5 maggio 2023.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha dedotto, in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché la falsa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 3, del Regolamento ICI del Comune di Roma, oltre che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ponendo in evidenza che:
-è illegittima la statuizione preliminare con la quale la Corte territoriale ha affermato di accogliere l’appello e, comunque, di rigettare il ricorso presentato dalla contribuente sul rilievo RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una preventiva dichiarazione relativa al possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito ad attività didattica, che avrebbe impedito all’ente impositore di effettuare i controlli previsti dall’art.9, comma 3, del Regolamento ICI’, in quanto l’art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 non richiede, per i soggetti esenti da imposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del medesimo decreto, alcuna dichiarazione da parte del contribuente;
per altro verso, il regolamento Comunale ICI non era stato mai prodotto da Roma Capitale in corso di causa e comunque non prevedeva l’obbligo di dichiarazione anche per gli immobili esenti, ma, come riferito
dallo stesso Ente nei propri atti, si sarebbe unicamente limitato a stabilire che «l’esenzione spetta per il periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno durante il quale sussistono le condizioni richieste», senza null’altro aggiungere;
-quand’anche fosse stata esistente una siffatta norma regolamentare avrebbe dovuto essere disapplicata, in quanto in manifesto contrasto con il combinato disposto degli artt. 10, commi 4 e 7, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e, non avendo proceduto a tale disapplicazione, il Giudice di merito avrebbe violato l’art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;
con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc, civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che non erano state contestate dall’ente impositore le circostanze di fatto che dimostravano che la ricorrente è un ente RAGIONE_SOCIALE, istituito specificatamente per rispondere agli scopi istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘università straniera, che non ha quale oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciale, ma che svolge, in base alle disposizioni statutarie, nell’immobile in oggetto attività didattica (attività non menzionata tra quelle di cui all’art. 2195 cod. civ.) conformemente alle finalità caritatevoli, educazionali e scientifiche perseguite e, soprattutto, senza ricevere dagli studenti alcun corrispettivo;
2.1. l’istante ha rimarcato che «Tale fatto che la ricorrente svolgesse la propria attività didattica senza percepire alcun corrispettivo dagli studenti non veniva specificamente contestato dal Comune di Roma nel proprio atto di controdeduzioni », richiamando sul punto l’operatività del principio di non contestazione dei profili probatori e dunque l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione nella parte in cui il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, « nel ritenere la necessità RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di qualsiasi reddito imputabile anche indirettamente alla predetta attività per l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘invocata esenzione, non avesse in alcun modo considerato che il Comune non aveva, né in primo grado, né in appello, specificamente contestato il fatto dedotto dalla contribuente circa lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività
didattica senza percepire alcun corrispettivo dagli studenti’ e quindi senza fini di lucro;
il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, subito avvertendo, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, che esso (anche nel suo secondo motivo) è ammissibile, non richiedendo alla Corte un nuovo esame di merito, ma lamentando l’omesso esame da parte del Giudice regionale di fatti asseritamente decisivi;
in relazione al primo motivo di impugnazione va osservato che il riferimento all’omessa dichiarazione Ici ed alla suddetta previsione costituiscono segmenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata eccessivamente valorizzati dalla difesa dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa contribuente, ma che in realtà non integrano le ragioni essenziali RAGIONE_SOCIALEa decisione, che, in effetti, riposano sul decisivo rilievo RAGIONE_SOCIALE‘omessa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica con modalità non commerciali;
4.1. in tale direzione, la digressione del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello sulla non condivisione del percorso logico argomentativo espresso dal primo Giudice e, quindi, la rilevazione RAGIONE_SOCIALEa mancata dichiarazione Ici e RAGIONE_SOCIALE‘impedita attività di controllo prevista dal regolamento comunale si rivelano affermazioni eccedenti la necessità logico giuridica RAGIONE_SOCIALEa decisione, dal contenuto non vincolante, nè suscettive di passare in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3793, che richiama Cass. nn. 1815 del 2012, 21490 del 2005, 9775 del 1997), non qualificabili come ragioni decisorie ed alla fine superflue; e quand’anche, le si volessero intendere come rationes aggiuntive, esse vanno ora considerate assorbite nella principale valutazione operata dal Giudice regionale;
4.2. la decisione risulta, invero, fondata sulla precedente affermazione secondo la quale competeva alla contribuente la prova RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalla stessa rivendicata e che la documentazione prodotta dall’istante era a tal fine inidonea, non dimostrando, nella sua effettiva concretezza, le reali modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività, con specifico riferimento alle formalità di accesso degli studenti, alle rette pagate ed al costo del servizio reso;
4.3. in tali termini, il Giudice regionale ha ritenuto che lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività con modalità non commerciali andasse provato in concreto, così espressamente negando valore probatorio significativo al citato decreto ministeriale di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di Ateneo straniero, il che risulta coerente con i principi più volte espressi da questa Corte secondo cui:
-« le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i ), del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle didattiche»;
«Dunque, l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c ), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cui il citato art. 7 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5″, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5″, 8 luglio 2016, n. 13970; Cass., Sez. 6″-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6″-5, 1 dicembre 2020, nn. 27447, 27448 e 27449; Cass., Sez. 6A-5, 20 gennaio 2021, nn. 1030 e 1031; Cass., Sez. 5″, 11 marzo 2022, n. 7980»;
Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato,
pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6″-5, 16 luglio 2019, n. 19072)»;
– va data «continuità all’esegesi già espressa da questa Corte, la quale ha escluso l’estensibilità all’ICI RAGIONE_SOCIALEa presunzione sancita per l’IVA (nel senso RAGIONE_SOCIALEa “non commercialità”) con riguardo all’«attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri» (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2019, n. 17968; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, n. 33765)» (così, tra le tante, Cass., Sez. T. 25 novembre 2022, n. 34766, proprio in relazione ad una università statunitense; cui adde , pure da ultimo, Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, nn. 17677 e 17679 e la numerosa giurisprudenza ivi citata);
4.4. val pure la pena rammentare poi che « l’onere probatorio gravante, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio RAGIONE_SOCIALEa riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021)» (così Cass., Sez. T., 8 marzo 2024, n. 6337);
4.5. « resta quindi fermo che, pur mantenendo l’ente impositore veste di attore in senso sostanziale, è onere del contribuente fornire la prova in giudizio dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione invocata, ponendosi quest’ultima quale fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa di prelievo e, in definitiva, quale causa di inoperatività RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di generale contribuzione ex art.53 Cost. questa prova deve appunto vertere,
oltre che sulla natura RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata, anche sulle modalità (non commerciali) attraverso le quali, nella concretezza del caso, essa viene svolta» (così Cass., Sez. T., 6 marzo 2024, n. 6096);
anche il secondo motivo di impugnazione non ha fondamento;
5.1. la censura è stata articolata secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. e si è sviluppata richiamando la documentazione prodotta asseritamente comprovante la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, come emergente, tra l’altro, dallo statuto e dal decreto di riconoscimento del MIUR, invocando, poi, l’istante il principio di non contestazione sui fatti sopra illustrati, nonché e soprattutto in merito all’allegazione circa lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica senza percezione di corrispettivo da parte degli studenti; in tali termini, la doglianza si è specificata nella « omessa rilevazione di un «fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo » (così nel ricorso);
5.2. questa Corte ha, tuttavia, ripetutamente precisato che:
-« la non contestazione, assurta dopo la novellazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto RAGIONE_SOCIALEa specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo , concerne esclusivamente il piano (probatorio) RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo»;
«inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di rettifica) non è l’atto introduttivo del processo quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l’attenzione sia rivolta alle difese RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione
pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio esporre ‘le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente’, indicando ‘le prove di cui intende valersi’ e proponendo ‘altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio’, non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto»;
«ne consegue che l’onere di completezza RAGIONE_SOCIALEa linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione desumibile dall’art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo » (così, Cass., Sez. T, 2 marzo 2023, n. 6268, che richiama Cass. 6 febbraio 2015, n. 2196, nonché tra le tante, Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429);
5.3. allo stesso modo, è stato chiarito che « il principio di non contestazione non elide l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘altro principio – operante sul piano RAGIONE_SOCIALE‘allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06)» (così Cass., Sez. T. 24 novembre 2022, n. 34707 cit.);
5.4. per tali ragioni, dunque, non risulta utile il riferimento al principio di non contestazione, appena aggiungendo sul punto che dal lungo riepilogo (contenuto nel ricorso) RAGIONE_SOCIALEe controdeduzioni svolte dall’ente impositore nei giudizi di merito emerge la ribadita affermazione RAGIONE_SOCIALEa
pretesa fiscale, avendo ritenuto l’ente territoriale (non importa, sotto il profilo in esame, se a torto o a ragione) l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, primo comma, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nei casi in cui l’immobile sia destinato anche ad altri usi e che l’esenzione spetta comunque solo per il periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, rispetto al quale è stata contestata l’omessa dichiarazione, assumendo, quindi, un posizione di più generale e netto contrasto rispetto all’invocata esenzione;
alla stregua RAGIONE_SOCIALEe riflessioni che precedono il ricorso va respinto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di Roma Capitale nella somma di 2.500,00 €, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.