Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4289 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ICI AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
sul ricorso iscritto al n. 22313/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata il 27 maggio 1962 a Piazza INDIRIZZO (LU) e residente in Viareggio (LU), INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI VIAREGGIO (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede presso il Palazzo Municipale, alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal prof. avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
il CURATORE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Viareggio, alla INDIRIZZO
E
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Viareggio, alla INDIRIZZO quale agente di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Viareggio.
– INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 107/2/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta all’udienza camerale del 15 novembre 2024, dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui la Viareggio RAGIONE_SOCIALE nell’interesse del Comune di Viareggio, liquidava la somma complessiva di 2.150,00 €, a titolo di ICI per l’anno di imposta 2011 in relazione all’unità immobiliare posseduta dalla contribuente e sita nel predetto Comune al INDIRIZZO;
con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello avanzato da NOME COGNOME contro la sentenza n. 298/2/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale aveva respinto il ricorso
proposto dalla contribuente avverso il predetto avviso di accertamento;
2.1. il Giudice regionale riteneva che il vizio di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, siccome eseguita tramite posta privata prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 124/2017, fosse stato sanato dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente ritirato l’atto e proposta l’impugnazione, reputando, per altra via, l’avviso compiutamente motivato, enunciando «tutti gli elementi normativi e di fatto (sia con riferimento agli immobili, sia con riferimento alle aliquote applicate, ai conteggi e al pagamento del dovuto) idonei e sufficienti ad una adeguata comprensione dello stesso, nel quale la palese assenza di qualsiasi enunciazione e calcolo di esenzioni o agevolazioni per abitazione principale rende indubbia la formulazione della pretesa ICI in modo da consentirne la contestazione da parte della contribuente, come in effetti avvenuto» (v. pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata);
2.2. sotto altro profilo, la Commissione territoriale, dopo aver escluso l’esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale, ravvisava, nel merito, che la contribuente (coniugata ed anagraficamente residente nel Comune di Viareggio) non avesse dimostrato il presupposto dell’esenzione di cui all’art. 8 d.lgs. n. 504/1992, costituito, nella specie, dalla comune residenza familiare del proprio coniuge, indicata, invece, come stabilita (nel Comune di Lucca) in « una indimostrata residenza/dimora abituale altrove del proprio coniuge per esigenze fattuali-lavorative, che pare alludere alla spettanza di un beneficio (per ciascun coniuge) in base soltanto alla singola residenza anagrafica», per concludere che la contribuente « a fronte di una normativa che riconosce il beneficio per abitazione principale connesso alla dimostrazione
della dimora abituale anche dei familiari nulla dimostra quanto al proprio coniuge (v. pagina n. 5 della sentenza impugnata);
avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 18/24 luglio 2019, formulando i sottoindicati motivi di impugnazione e depositando in data 28 aprile 2022 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
il Comune di Viareggio resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019;
il Curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE restavano, invece, intimati;
con ordinanza interlocutoria depositata il 10 agosto 2022, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione posta con l’ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022 della medesima Corte circa la legittimità costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione;
la ricorrente ha depositato, in data 4 novembre 2024, nuova memoria ai sensi ex art. 380bis. 1, c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., 6 della legge n. 212/2000, 60 d.P.R. n. 600/1973, 14 della legge n. 890/1982, assumendo l’«omessa/erronea valutazione del materiale probatorio», nonché la «omessa, insufficiente ed erronea motivazione» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestando al Giudice regionale di aver considerato la notifica dell’avviso di accertamento semplicemente nulla e, quindi, sanata dal raggiungimento dello scopo e non anche del tutto inesistente, omettendo, in tal modo, di osservare che la notifica in questione era stata effettuata nel marzo dell’anno 2016 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, che aveva liberalizzato il sevizio postale) tramite un operatore privato ( RAGIONE_SOCIALE) e non da Poste Italiane, fornitore esclusivo del relativo servizio universale, aggiungendo che la notifica sarebbe altresì illegittima, anche ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973, non essendo consentita al concessionario la possibilità di notificare direttamente gli atti impositivi;
con la seconda doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, oltre che degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per «Omessa/erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio -Carenza assoluta di motivazione» (v. pagina n. 10 del ricorso);
2.1. nello specifico, l’istante ha lamentato che la Commissione avesse illegittimamente ed erroneamente ritenuto, da un lato, che
il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, che non ricorressero in capo alla contribuente i presupposti per godere dell’esenzione, laddove dai contenuti dell’avviso impugnato non era stato possibile « desumere gli elementi, i passaggi esplicativi, l’iter logico -giuridico che hanno indotto la Viareggio Patrimonio ad emettere tale atto » (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo, quindi, la completa assenza di motivazione del provvedimento, non essendo state, nemmeno nel necessario contraddittorio preventivo, chiarite all’istante -« residente ed effettivamente dimorante a Viareggio fin dal suo acquisto (2008) nella attuale abitazione», così a pagina n. 14 del ricorso) – le specifiche ragioni giustificative della pretesa in oggetto, concernente l’abitazione principale della ricorrente, sita nel Comune di Viareggio, in INDIRIZZO come tale ammessa al beneficio dell’esenzione di cui all’art. 1 d.l. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008;
2.2. sotto altro profilo, la COGNOME ha contestato l’erronea valutazione di merito compiuta dalla Commissione tributaria regionale, considerata contrastante con la normativa (art. 1 d.l. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 e del regolamento comunale) e con la nuova giurisprudenza formatasi in materia;
2.3. in particolare, la difesa dell’istante ha asserito che l’esenzione compete per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, che sia stata adibita dal soggetto passivo dell’imposta a residenza anagrafica dello stesso, come chiarito dal Ministero dell’Economia e della Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, secondo cui l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 va interpretato nel senso che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione dovrà essere unica per il predetto nucleo
familiare e che tale limitazione non opera, invece, in mancanza di esplicita previsione, nell’ipotesi – ricorrente nella specie – in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi;
2.4. in tale direzione, la ricorrente ha sostenuto che, in siffatta ultima evenienza, per godere del beneficio in rassegna è necessario e sufficiente che nello stesso immobile siano residenti solo tutti coloro che siano legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi e che risiedano ed abbiano dimora nello stesso comune dell’immobile, concludendo che nella fattispecie in esame la famiglia anagrafica della COGNOME era costituita solo ed esclusivamente dalla stessa, non essendovi altri soggetti residenti e dimoranti nel Comune di Viareggio legati alla medesima dai predetti vincoli, cosicchè nessuna duplicazione delle agevolazioni poteva sussistere quando -come nel caso in commento -esse siano riconosciute e godute in due Comuni diversi, stante il carattere territoriale dell’imposta e la circostanza che ciascun comune concederebbe le agevolazioni una sola volta;
con la sentenza n. 209/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato:
-« l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
-« in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013»;
-« in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
-« in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019»;
-«in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5 -decies, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215».
il Giudice delle leggi, con la succitata pronuncia n. 209/2022, resa in tema di IMU, non ha ritenuto di estendere in via consequenziale la declaratoria d’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, anche del citato art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nella parte in cui presuppone, ai fini del godimento dell’esenzione, la dimora abituale nell’immobile del possessore unitamente al suo nucleo familiare;
le Sezioni unite della Corte di cassazione, ritenendo di non poter procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, alla stregua dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in tema di IMU (ostandovi il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono norme di ‘stretta interpretazione’, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale), ma ritenendo, comunque, di dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, ultimo periodo, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b) della l. n. 296/2006, applicabile ratione temporis al presente giudizio (come sopra testualmente riportato sub par. 4.1, pagg. 5-6), in ragione delle considerazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza resa in materia di IMU (che possono ben estendersi con riferimento al contenuto della disciplina ICI), con le due ordinanze nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024, ha sollevato ‘la questione, di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) della l. 27 dicembre 2006, n. 296,
per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»’;
alla luce di quanto sopra, in conformità con la stessa decisione di cui alla citata ordinanza interlocutoria del 10 agosto 2022, resa in questo giudizio, la causa va nuovamente rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione posta con le ordinanze delle Sezioni Unite nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione posta con le ordinanze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 26774/2024 e 26776/2024.
Così deciso, in Roma in data 15 novembre 2024.