Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4289 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ICI AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
sul ricorso iscritto al n. 22313/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata il DATA_NASCITA a Piazza al Serchio (INDIRIZZO) e residente in RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede presso il Palazzo Municipale, alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
il CURATORE DEL RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
E
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, quale agente di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione RAGIONE_SOCIALEe entrate del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
– COGNOME – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 107/2/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata.
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta all’udienza camerale del 15 novembre 2024, dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui la RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse del Comune di RAGIONE_SOCIALE, liquidava la somma complessiva di 2.150,00 €, a titolo di ICI per l’anno di imposta 2011 in relazione all’unità immobiliare posseduta dalla contribuente e sita nel predetto Comune al INDIRIZZO;
con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana rigettava l’appello avanzato da NOME COGNOME contro la sentenza n. 298/2/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale aveva respinto il ricorso
proposto dalla contribuente avverso il predetto avviso di accertamento;
2.1. il Giudice regionale riteneva che il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, siccome eseguita tramite posta privata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/2017, fosse stato sanato dal raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, avendo la contribuente ritirato l’atto e proposta l’impugnazione, reputando, per altra via, l’avviso compiutamente motivato, enunciando «tutti gli elementi normativi e di fatto (sia con riferimento agli immobili, sia con riferimento alle aliquote applicate, ai conteggi e al pagamento del dovuto) idonei e sufficienti ad una adeguata comprensione RAGIONE_SOCIALEo stesso, nel quale la palese assenza di qualsiasi enunciazione e calcolo di esenzioni o agevolazioni per abitazione principale rende indubbia la formulazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa ICI in modo da consentirne la contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, come in effetti avvenuto» (v. pagine nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
2.2. sotto altro profilo, la Commissione territoriale, dopo aver escluso l’esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale, ravvisava, nel merito, che la contribuente (coniugata ed anagraficamente residente nel Comune di RAGIONE_SOCIALE) non avesse dimostrato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 8 d.lgs. n. 504/1992, costituito, nella specie, dalla comune residenza familiare del proprio coniuge, indicata, invece, come stabilita (nel Comune di Lucca) in «[…] una indimostrata residenza/dimora abituale altrove del proprio coniuge per esigenze fattuali-lavorative, che pare alludere alla spettanza di un beneficio (per ciascun coniuge) in base soltanto alla singola residenza anagrafica», per concludere che la contribuente «[…] a fronte di una normativa che riconosce il beneficio per abitazione principale connesso alla dimostrazione
RAGIONE_SOCIALEa dimora abituale anche dei familiari […] nulla dimostra quanto al proprio coniuge […] (v. pagina n. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 c.p.c. in data 18/24 luglio 2019, formulando i sottoindicati motivi di impugnazione e depositando in data 28 aprile 2022 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019;
il Curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE restavano, invece, intimati;
con ordinanza interlocutoria depositata il 10 agosto 2022, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale sulla questione posta con l’ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte circa la legittimità costituzionale del quarto periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato (Legge di stabilità 2014), nella parte in cui, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito RAGIONE_SOCIALEa residenza anagrafica e RAGIONE_SOCIALEa dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione;
la ricorrente ha depositato, in data 4 novembre 2024, nuova memoria ai sensi ex art. 380bis. 1, c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, 60 d.P.R. n. 600/1973, 14 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890/1982, assumendo l’«omessa/erronea valutazione del materiale probatorio», nonché la «omessa, insufficiente ed erronea motivazione» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestando al Giudice regionale di aver considerato la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento semplicemente nulla e, quindi, sanata dal raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo e non anche del tutto inesistente, omettendo, in tal modo, di osservare che la notifica in questione era stata effettuata nel marzo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2016 (prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/2017, che aveva liberalizzato il sevizio postale) tramite un operatore privato ( RAGIONE_SOCIALE) e non da RAGIONE_SOCIALE, fornitore esclusivo del relativo servizio universale, aggiungendo che la notifica sarebbe altresì illegittima, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 d.P.R. n. 600/1973, non essendo consentita al concessionario la possibilità di notificare direttamente gli atti impositivi;
con la seconda doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, oltre che degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per «Omessa/erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio –RAGIONE_SOCIALEnza assoluta di motivazione» (v. pagina n. 10 del ricorso);
2.1. nello specifico, l’istante ha lamentato che la Commissione avesse illegittimamente ed erroneamente ritenuto, da un lato, che
il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, che non ricorressero in capo alla contribuente i presupposti per godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, laddove dai contenuti RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato non era stato possibile «[…] desumere gli elementi, i passaggi esplicativi, l’iter logico -giuridico che hanno indotto la RAGIONE_SOCIALE ad emettere tale atto […] » (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo, quindi, la completa assenza di motivazione del provvedimento, non essendo state, nemmeno nel necessario contraddittorio preventivo, chiarite all’istante -«[…] residente ed effettivamente dimorante a RAGIONE_SOCIALE […] fin dal suo acquisto (2008) nella attuale abitazione», così a pagina n. 14 del ricorso) – le specifiche ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa pretesa in oggetto, concernente l’abitazione principale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, sita nel Comune di RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, come tale ammessa al beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 1 d.l. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008;
2.2. sotto altro profilo, la COGNOME ha contestato l’erronea valutazione di merito compiuta dalla Commissione tributaria regionale, considerata contrastante con la normativa (art. 1 d.l. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 e del regolamento comunale) e con la nuova giurisprudenza formatasi in materia;
2.3. in particolare, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘istante ha asserito che l’esenzione compete per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, che sia stata adibita dal soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta a residenza anagrafica RAGIONE_SOCIALEo stesso, come chiarito dal RAGIONE_SOCIALE con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, secondo cui l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 va interpretato nel senso che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione dovrà essere unica per il predetto nucleo
familiare e che tale limitazione non opera, invece, in mancanza di esplicita previsione, nell’ipotesi – ricorrente nella specie – in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi;
2.4. in tale direzione, la ricorrente ha sostenuto che, in siffatta ultima evenienza, per godere del beneficio in rassegna è necessario e sufficiente che nello stesso immobile siano residenti solo tutti coloro che siano legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi e che risiedano ed abbiano dimora nello stesso comune RAGIONE_SOCIALE‘immobile, concludendo che nella fattispecie in esame la famiglia anagrafica RAGIONE_SOCIALEa COGNOME era costituita solo ed esclusivamente dalla stessa, non essendovi altri soggetti residenti e dimoranti nel Comune di RAGIONE_SOCIALE legati alla medesima dai predetti vincoli, cosicchè nessuna duplicazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni poteva sussistere quando -come nel caso in commento -esse siano riconosciute e godute in due Comuni diversi, stante il carattere territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta e la circostanza che ciascun comune concederebbe le agevolazioni una sola volta;
con la sentenza n. 209/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato:
-«[…] l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
-«[…] in via consequenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2013»;
-«[…] in via consequenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
-«[…] in via consequenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019»;
-«[…]in via consequenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5 -decies, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215».
il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, con la succitata pronuncia n. 209/2022, resa in tema di IMU, non ha ritenuto di estendere in via consequenziale la declaratoria d’illegittimità costituzionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87/1953, anche del citato art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nella parte in cui presuppone, ai fini del godimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, la dimora abituale nell’immobile del possessore unitamente al suo nucleo familiare;
le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ritenendo di non poter procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, alla stregua dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in tema di IMU (ostandovi il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono norme di ‘stretta interpretazione’, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale), ma ritenendo, comunque, di dubitare RAGIONE_SOCIALEa legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, ultimo periodo, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, applicabile ratione temporis al presente giudizio (come sopra testualmente riportato sub par. 4.1, pagg. 5-6), in ragione RAGIONE_SOCIALEe considerazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza resa in materia di IMU (che possono ben estendersi con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEa disciplina ICI), con le due ordinanze nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024, ha sollevato ‘la questione, di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. 27 dicembre 2006, n. 296,
per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»’;
alla luce di quanto sopra, in conformità con la stessa decisione di cui alla citata ordinanza interlocutoria del 10 agosto 2022, resa in questo giudizio, la causa va nuovamente rinviata a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sulla questione posta con le ordinanze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sulla questione posta con le ordinanze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte nn. 26774/2024 e 26776/2024.
Così deciso, in Roma in data 15 novembre 2024.