Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6029 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ICI AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
sul ricorso iscritto al n. 22823/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
Il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore.
– INTIMATO –
per la cassazione della sentenza n. 369/13/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 21 gennaio 2020, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta all’udienza camerale del 4 dicembre 2024, dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui il Comune di Magliano Sabina liquidava la somma complessiva di 783,00 €, oltre accessori, a titolo di ICI per l’anno di imposta 2010, in relazione all’unità immobiliare di proprietà della contribuente sita nel citato Comune e per la quale l’istante rivendica il diritto all’esenzione prevista per l’abitazione principale.
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello avanzato dalla ricorrente, ritenendo che la stessa non avesse dimostrato il presupposto dell’esenzione di cui all’art. 8 d.lgs. n. 504/1992, costituito dalla dimora abituale nell’immobile tassato, considerando, pertanto, operativa la presunzione relativa derivante dalla residenza anagrafica posta, per ragioni di lavoro, in altro comune, nella specie il Comune di Roma.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 7 settembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione.
Il Comune di Magliano Sabina è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli 1 e 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 116 c.p.c.,
ponendo in rilievo di aver depositato in giudizio « la documentazione catastale attestante che l’immobile de quo costituisce l’unica sua proprietà su tutto il territorio dello Stato, nonchè la certificazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che attesta la iscrizione nel relativo Albo e lo svolgimento della sua attività di avvocato e l’ubicazione del suo studio professionale a Roma» (così a pagina n. 10 del ricorso).
A dire della ricorrente tali elementi di prova « avrebbero dovuto indurre il giudicante a ritenere provata la motivazione che ha indotto la ricorrente, peraltro in precedenza già residente a Magliano Sabina, a spostare formalmente la propria residenza anagrafica per motivi legati alla propria attività professionale» (così a pagina n. 10 del ricorso), assumendo che « il giudice di II grado avrebbe potuto e dovuto, in applicazione dell’art. 116 c.p.c., ritenere come valida prova contraria la motivazione della scelta della residenza della ricorrente su Roma giustificata, come sopra detto, dalla sua attività professionale , nonché ritenere sussistente la prova dell’effettiva dimora abituale nell’immobile di Magliano Sabina desumibile sia dalla circostanza che l’immobile per cui è causa costituisce l’unico possesso immobiliare della ricorrente sia dalla valutazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Magliano Sabina e dalla conseguente mancanza, quindi, di ogni eccezione diretta contestare la qualità di abitazioni principali dell’immobile in questione» (così alle pagine nn. 11 e 12 del ricorso).
La ricorrente ha concluso, quindi, sul punto sostenendo che « laddove il contribuente sia possessore di un’unica unità immobiliare non debba esser fatto riferimento alcuno al requisito della residenza anagrafica per individuazione dell’ente che potrà godere delle esenzioni de qua» (così a pagina n. 12 del ricorso),
come riconosciuto ai residenti all’estero dall’art. 1, comma 707, della legge n.147/2013.
1.2. Il motivo non è fondato.
È pacifico, per averlo affermato anche la ricorrente, che l’istante, proprietaria dell’immobile oggetto di tassazione, ubicato nel Comune di Magliano Sabina, aveva fissato nell’anno oggetto di imposizione la residenza anagrafica nel Comune di Roma.
Ciò posto, in tema di ICI, come di recente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte, è assolutamente consolidato il principio, tanto da costituire «diritto vivente», secondo cui, ai fini della spettanza dell’agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale propria e dei suoi familiari (così, Cass. Sez. U., n. 26774/2024, che richiama, ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 4 maggio 2022, n. 14040; Cass. sez. 6-5 ord. 31 gennaio 2019, n. 2800; Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2019, n. 5391; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2018, n. 7328; nei medesimi termini, Cass. n. 5870/2023, che richiama Cass., Sez. 5″, 15 giugno 2010, n. 14389; Cass., Sez. 6″-5, 21 giugno 2017, n. 15444; Cass., Sez. 6″-5, 27 aprile 2018, n. 10167; Cass., Sez. 5″, 22 febbraio 2019, n. 5314; Cass., Sez. 5″, 7 giugno 2019, n. 15439; Cass., Sez. 5″, 9 luglio 2019, n. 18367; Cass., Sez. 6″-5, 24 luglio 2019, n. 19964; Cass., Sez. 6″-5, 18 febbraio 2020, n. 3966; Cass., Sez. 6″-5, 19 febbraio 2020, n. 4170; Cass. Sez. 5″, 4 novembre 2020, n. 24538; Cass., Sez. 6″-5, 15 dicembre 2020, nn. 28534 e 28536; Cass., Sez. 6″-5, 3 febbraio 2021, n. 2344).
Secondo questa Corte, in tema di ICI, ai fini della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, quale modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b, (con decorrenza dall’1 gennaio 2007), per l’abitazione principale
(per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (così Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5870/2023, che richiama Cass., Sez. 5″, 24 maggio 2017, n. 13062; Cass., Sez. 5″, 8 marzo 2019, n. 6845; Cass., Sez. 5″, 17 giugno 2021, n. 17408).
L’errore concettuale da cui muove la difesa della ricorrente è quello di ritenere che la sola proprietà di un unico immobile nel territorio italiano dia diritto all’esenzione per l’abitazione principale.
Senonchè, tale ordine di idee urta contro la lettera della predetta normativa, la quale, in tema di ICI, subordina il beneficio all’unità immobiliare di proprietà della contribuente alla dimostrazione della collocazione in essa della dimora abituale, vale a dire del luogo in cui stabilmente, cioè in modo prevalente e non occasionale, vive ed esercita i propri interessi, che si presume, salvo propria contraria, essere quello in cui ha posto la residenza anagrafica.
Nella fattispecie in rassegna, la Commissione regionale ha ritenuto, con accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, quantomeno nei termini dedotti dalla ricorrente, che la contribuente non avesse dimostrato di dimorare abitualmente nel Comune di Magliano Sabina e siffatto ordine di idee risulta addirittura confermato dall’istante nella parte in cui ha riferito di aver trasferito a Roma la propria residenza anagrafica in quanto ivi svolge la propria attività professionale, restando -come si diceva -irrilevante la circostanza che l’immobile in oggetto sia l’unico di proprietà della ricorrente.
Va solo aggiunto sul punto che non è pertinente il riferimento al principio di non contestazione, in quanto i fatti dedotti dall’istante (cui riferire la non contestazione), per quanto sopra detto, non giovano alle sue aspettative ed il principio di non contestazione -a tacer d’altro – non può operare in caso di mancata costituzione della parte, come accaduto per il Comune (anche) in sede di appello.
Allo stesso modo, non ha rilievo il riferimento all’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, in quanto riferito all’IMU ed alla diversa posizione dei cittadini italiani residenti all’estero, senza tacere che l’esenzione è rimessa ad una facoltà dei comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Con la seconda doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale la violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi l’omessa pronuncia sulla domanda diretta a dichiarare non dovute le sanzioni, stante le obiettive condizioni di incertezza interpretativa.
2.1. Va premesso che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”
(così, ex plurimis , Cass. n. 22698/2024 e, nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. 17416/2023).
2.2. Ebbene, anche tale motivo non ha alcun fondamento.
Questa Corte ha definito sul team in questione l’ambito di non debenza delle sanzioni, osservando che per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva qualificata da una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione, che si distingue, quindi, dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto e che è rilevabile da una serie di fatti-indice, individuati, in termini esemplificativi e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa ed orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili (cfr. Cass. n. 10313/2019; Cass.
n. 38082/2019, che richiamano Cass. n. 13076/2015, Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 3113/2014; Cass. n. 24670/2007).
Nella specie, la chiara lettera della norma e la consolidata interpretazione fornita dalla giurisprudenza, tanto da essere ritenuta costituire diritto vivente, esclude, alla luce dei suddetti canoni, ogni ipotesi di incertezza normativa.
Con il terzo motivo l’istante ha contestato la decisione impugnata per non aver il Giudice regionale ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui considera abitazione principale quella in cui è fissata la residenza anagrafica, ritenendo l’istante che « l’eventuale diniego dell’esistenza della propria contraria e quindi della ‘giusta causa’ e della valida motivazione dello spostamento della residenza della ricorrente nel diverso Comune e/o di interpretazioni delle norme in difformità a quelle esposte nel presente ricorso debba comportare l’eccezione di incostituzionalità parziale dell’art. 8, c.. 2, del D.Lgs. 504/1992, atteso che una diversa applicazione restrittiva comporterebbe per il soggetto passivo possessore di più immobili il diritto di godere in ogni caso della riduzione dell’imposta su almeno uno degli immobili stessi mentre, al contrario, tale diritto verrebbe negato al possessore di un unico immobile che non abbia il possesso di altri immobili nel Comune prescelto» (così a pagina n. 15 del ricorso), con un ingiustificato diverso trattamento tra i soggetti passivi e quindi violazione del principio di uguaglianza.
3.1. Non vi è alcuna ragione di sollevare l’incidente di costituzionalità dedotto dall’istante, tenuto conto che anche il soggetto passivo possessore di più immobili consegue il diritto di godere dell’esenzione ICI su uno dei propri beni, solo se dimostra di aver ivi allocato la propria dimora abituale.
Alla stregua delle valutazioni svolte il ricorso va rigettato.
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante l’assenza di attività difensiva del Comune.
Nondimeno, ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre