Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1114/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME
Tedeschi con indicazione del seguente indirizzo pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4607/2021, depositata in data 4 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME riconosciuto con apposito decreto dal competente Ministero ‘Vittima del dovere’ , presentava istanza di rimborso IRPEF per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.
Avverso il diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Avellino, la quale con sentenza n. 402/2019
Diniego rimborso Irpef 2013-2016 in favore di ‘vittima del dovere’
accoglieva il ricorso con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 4607/2021 (depositata in data 4 giugno 2021), accoglieva l’appello dell’Ufficio sostenendo, in primo luogo, che il regime di esenzione fiscale dedotto in controversia è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previste dalla normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali sia stato certificato lo ‘status’ di vittima del dovere o equiparato . Evidenziava, poi, la Corte di secondo grado che, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’art. 1 della legge n. 212/2000 prevede espressamente la loro irretroattività, con la conseguenza che la norma prima citata non può trovare applicazione per le annualità precedenti al 2017. Pertanto, nel caso di specie, doveva considerarsi legittimo il diniego al rimborso nei confronti del COGNOME siccome riferito alle pregresse annualità dal 2013 al 2016.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, denunciante «Violazione dell’art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione delle leggi n. 407/1998 e n. 302/1990», il contribuente lamenta l’ error in
iudicando nella parte in cui, con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la pensione dallo stesso ricevuta ai sensi della legge n. 466/1980 non fosse da considerarsi esente da Irpef anche per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, rilevando che il diritto all’esenzione è previsto, in via generale, solo in favore di soggetti che siano titolari di una pensione privilegiata di prima categoria unitamente ad un assegno di superinvalidità.
2. Il motivo è infondato.
E’ opportuna, in via generale, una esaustiva disamina della questione relativa all’alveo di applicazione della nozione di vittima del dovere.
Con molteplici arresti (Cass. 25/02/25, n. 4873; Cass. 29/05/2024, n.ri 15023, 15056, 15115, 15121) la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la l. n. 266/2005, nel ridefinire ed ampliare la nozione di vittime del dovere, originariamente prevista dall’art. 3 della l. n. 466/1980, ha previsto le vittime del dovere (art. 1, comma 563) e i soggetti equiparati alle vittime del dovere (art. 1, comma 564). Più precisamente, come già ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. U., 24/02/2022, n. 6214), essa ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ha elencato, nel comma 564, i soggetti equiparati, ossia coloro che abbiano riportato le lesioni o la morte non in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. La legge ha, altresì, programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato
con d.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all’estensione di taluni benefici e provvidenze.
2.1. In materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall’1/01/2017; in particolare , la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
Orbene, poiché né la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine, l’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005 prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati.
2.2. Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell’art. 1, comma 211, cit., estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Del resto il comma 1 dell’art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall’art. 1, commi 794 e 795, della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. L’aumento figurativo dell’anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all’esenzione IRPEF, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell’evento lesivo.
2.3. Tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 29/07/2005, n. 108/E (richiamata anche dalla Circ. 19/10/2005, n. 113, dell’INPS), in sede di prima interpretazione della portata del beneficio, ebbe a ritenere che l’esenzione dell’art. 3, comma 2, valesse solo per la parte di pensione maturata in base all’aumento figurativo, diversamente dal beneficio previsto dall’art. 4 per le pensioni dirette in favore di chi avesse conseguito una invalidità pari o superiore all’80%, richiamando il parere reso il 10 settembre 2003 dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Successivamente, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull’intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell’aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso, in primo luogo, il dato letterale che, nel prevedere l’esenzione in esame, ne individua l’oggetto nella pensione di cui al comma e cioè nella pensione che abbia goduto dell’aumento figurativo, e non nella quota di detta pensione dovuta all’aumento figurativo.
2.4. Inoltre, la modifica operata dal comma 794 della legge finanziaria per il 2007, dell’art, 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, ha sostituito, con riguardo al grado di invalidità, le parole «inferiori all’80 per cento» con quelle di «qualsiasi entità», con conseguente venir meno del trattamento fiscale di minor favore
riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidità inferiore all’80 per cento. Ancora, la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla l. n. 206/2004, è individuabile nell’intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici.
2.5. Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis , la norma di cui al richiamato art. 1, comma 1, della l. n. 232/2016 è particolarmente chiara ai presenti fini e detta: ‘ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi ‘.
Questa disposizione normativa prevede, quindi, espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione. Pertanto, per quel che rileva ai fini della causa in esame, l’equi valenza tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano, come da tempo programmato, ma la decorrenza è stata fissata nella data del primo gennaio 2017 (così Cass. n. 19789/2023 e Cass. n. 4873/2025).
Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testé declinati laddove ha ritenuto che, solo a partire dal 1° gennaio 2017, la norma in argomento ha introdotto l’esenzione IRPEF per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti mentre per gli anni precedenti a quelli previsti normativamente non è contemplata una applicazione retroattiva della norma (e lo stesso ricorrente attesta
come, proprio a far data dal 2017, l’INPS aveva correttamente provveduto a stornare prontamente la sua pensione dall’Irpef, pur non essendo pensione privilegiata di prima categoria: v. pag. 10 del ricorso).
Conseguentemente, cadendo gli anni di imposta cui è stata riferita l’istanza di rimborso da parte dell’odierno ricorrente nel periodo 2013 -2016 e quindi sotto la vigenza della vecchia normativa, nella sentenza impugnata si è correttamente ritenuta illegittima l’esenzione IRPEF per i soggetti che non percepiscono la pensione privilegiata unitamente all’assegno di superinvalidità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025.