Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13929 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10182/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7050/2019 depositata il 16/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il giudizio nasce dall’avviso di accertamento TF3011000386/2016 con cui si contesta al sig. COGNOME l’omessa dichiarazione, per l’anno di imposta 2013, di emolumenti derivanti dalla posizione di personale non più in servizio attivo della NATO (riversamento di quote accantonate per ciascun anno di servizio).
Il contribuente ha impugnato detto avviso, ritenendo che la somma percepita sia esente da tassazione ex art. 8, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 2083/62
In primo grado la CTP di Napoli, con la decisione n. 10308/2017, ha accolto il ricorso ritenendo che si trattasse di retribuzione differita esente da tassazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, ma l’impugnazione è stata respinta dalla CTR della Campania, con la sentenza oggetto del presente giudizio.
Ha quindi proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, sulla scorta di un motivo di impugnazione, mentre il contribuente ha proposto controricorso.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 06.03.2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3200/2018 si fonda sul seguente motivo:
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 2083/1962 E DEGLI ARTT. 1 E 6 DEL D.P.R. N. 917/1986 IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 3: secondo ADE la
decisione della CTR risulta errata, avendo operato un’indebita interpretazione estensiva dell’art. 8, lett. c) del D.P.R. n. 2083/1962.
Il motivo di impugnazione così proposto appare fondato.
La decisione di merito ha in proposito affermato che ‘Gli emolumenti recuperati a tassazione dall’Agenzia delle entrate sono stati corrisposti a tal titolo dalla NATO nell’annualità in contestazione (2013) e hanno costituito una retribuzione differita che, non perdendo la sua natura di stipendio, avrebbe dovuto rimanere esente da imposte, siccome rientrante nella previsione dell’art 8, lett c, DPR 2083/1962 (esecutivo dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comanda supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell’Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, concluso a Parigi il 26 luglio 1961 ), a tenore del quale “a norma del paragrafo 2 dell’art VII del Protocollo” (ossia del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in virtù del Trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952), “il personale civile di cui al paragrafo a. l del presente articolo e’ esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali”.
Tale affermazione è, tuttavia, erronea in diritto, posto che la medesima decisione dà conto (ma il dato è pacifico) che il contribuente non sia più in servizio attivo presso l’organismo internazionale.
In proposito questo collegio intende, perciò, dare continuità al principio già espresso da questa S.C., secondo cui in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione
l’esenzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo (Sez. 5, sent. n. 705 del 15/01/2019 – Rv. 652185 -01). Tale principio è stato poi ribadito anche da Sez. 5, ord. n. 27965 del 14/10/2021, dovendosi pertanto ritenere regola consolidata. In motivazione la S.C. ha già rilevato, infatti, che l’art. 8, comma 1, lett. c) del citato d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l’applicabilità del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di “redditi derivanti da stipendi ed emolumenti” e che essi siano corrisposti al personale civile “dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali”. La disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli “emolumenti” percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera.
La sentenza impugnata ha, pertanto, applicato erroneamente l’invocato art. 8 del d.p.r. 2083/1962.
Ne deriva ulteriormente che, così come evidenziato dalla ricorrente, trattandosi di questione esclusivamente in diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dovendosi dichiarare -nel merito l’infondatezza del ricorso del contribuente COGNOME NOME.
Segue altresì condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, così come liquidato in dispositivo seguendo la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese delle fasi di merito, avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio ed al fatto che l’orientamento del S.C. applicato si è formato e consolidato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’infondatezza del ricorso proposto dal contribuente;
condanna il controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500 oltre spese prenotate a debito;
compensa le spese relative alle due fasi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025