Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33337 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33337 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23032/2015 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
OPERA PIA SOCIETA’ ASILI D’INFANZIA
-intimata- nonchè nei confronti di
AGENTE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. MESSINA n. 2630/2014 depositata il 18/09/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico svolgente attività di natura assistenziale, impugnava la cartella di pagamento emessa successivamente all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Essa faceva seguito alla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l’anno d’imposta 2002 e al mancato versamento dell’Irpeg per l’importo di euro 44.935,00 derivante dai canoni di locazione a terzi di immobili, poi aumentato ad euro 61.931,81 in sede di iscrizione a ruolo.
I giudizi di merito esitavano in favore della contribuente. In particolare, la CTR, confermando la decisione della CTP, riteneva che le rendite immobiliari di un ente pubblico, avente finalità assistenziali, non costituisse attività commerciale a termini dell’art. 74 TUIR. A tal fine ricordava come la contribuente fosse un ‘ ente pubblico eretto ad ente morale con R.D. 26 novembre 1911, la cui natura di Ipab è sancita dalla Regione siciliana con decreto assessoriale n. 675 del 12 novembre 1987. Scopo dell’Opera pia ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è di raccogliere presso gli asili dell’Ente ‘Castiglione’ e ‘Rusconi’, durante i giorni feriali e gratuitamente, i minori le cui famiglie versano in stato di bisogno e/o disagio morale e residenti preferibilmente nel Comune di Messina’.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, che si affida ad un unico motivo di ricorso.
L ‘Agenzia della Riscossione ha depositato controricorso adesivo.
Rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87, 88, 108,
40 e 22 e ss. TUIR di cui al d.P.R. n. 917/1986 nelle formulazioni applicabili ratione temporis in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 In sostanza critica la sentenza nella parte in cui la C.T.R. avrebbe escluso l’assoggettamento all’Irpeg ai sensi dell’art. 88 TUIR in ragione della natura non commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e disciplinata dall’art. 88, co. 2, lett. b) e non dall’art. 88, co. 1, TUIR, con l’effetto che trovereb be applicazione la sola disciplina prevista per gli enti non commerciali ex art. 87, co. 1, lett. c) e 108, co. 1, TUIR e non anche l’esenzione Irpeg.
Il motivo è fondato. Anche recentemente questa Corte ha avuto modo di riaffermare il principio per cui «l’agevolazione di cui all’art. 88 (oggi 74) t.u.i.r., il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico cui risultano collegati (Cass. 02/02/2021, n. 2232, Cass. 22/02/2019, nn. 5262 e 5263, Cass. 06/12/2017, n. 29185, 27/01/2004 n.1382).
E’ stato, pure, affermato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2232 del 2021 cit., Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 cit.,). Si è precisato, inoltre, che la verifica dell’esercizio di funzioni che non costituiscono attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dal citato art. 88 (oggi 74), va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell’atto costitutivo, ovvero sulla base dell’attività effettivamente esercitata (Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 Cass. 20/05/2009, n. 11755). Si è aggiunto che l’art. 88, comma 2, t.u.i.r. stabilisce espressamente quali sono le attività
svolte dagli enti pubblici che non costituiscono attività commerciale e che compete al giudice di merito individuare, in base al criterio delle finalità perseguite sulla base dell’atto costitutivo, ovvero, in mancanza di questo, sulla base dell’attività effettivamente esercitata, se un ente pubblico eserciti funzioni statali, che non costituiscono (ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. a, cit. t.u.i.r.) attività commerciale. (Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 cit., Cass. 11755 del 2009 cit.)» (cfr. Cass., V, n. 27880/2023).
È stata in particolare affermata l’ impossibilità di includere tali istituti tra gli enti destinatari dell’esenzione e ciò indipendentemente e a prescindere da un formale riconoscimento quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), in quanto, a seguito della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, tale riconoscimento non comporta di per sé l’appartenenza alla categoria delle persone giuridiche pubbliche (Sez. 5, n. 422 del 2008) (Cfr. Cass., V, 5163/2013).
I l collegio d’appello, con la sentenza qui in scrutinio, non ha , pertanto, fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte, sicché il ricorso va accolto e la sentenza va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di questo giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate mentre vanno compensate quelle tra quest’ultima e l’Agenzia delle entrate -Riscossione Sicilia s.p.a.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito.
Compensa le spese fra la ricorrente e l’Agenzia Entrate Riscossione per la Sicilia s.p.a.
Condanna l ‘intimata RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13/11/2024