Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15743 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7932/2023 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notiche e comunicazioni del presRAGIONE_SOCIALE procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore degli Affari Generali e procuratore speciale pro tempore , in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Genova il 27 novembre 2023, rep. n. 57902, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presRAGIONE_SOCIALE procedimento: EMAIL ), giusta procura in
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ENTE NO PROFIT EREDE TESTAMENTARIO LEGATO DI RENDITA VITALIZIA PRINCIPIO DI DIRITTO
calce al controricorso di costituzione nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE E
Del COGNOME NOME;
INTIMATA
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 22 febbraio 2023, n. 921/01/2023, notificata a mezzo pec il 23 febbraio 2023; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Sardo;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 22 febbraio 2023, n. 921/01/2023, notificata a mezzo pec il 23 febbraio 2023, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 17/09990/002791/001 per l ‘imposta sulle successioni in relazione alla morte di NOME COGNOME, deceduta il 26 agosto 2015, in dipendenza AVV_NOTAIOa devoluzione ex testamento AVV_NOTAIO‘asse relitto dalla de COGNOME , mediante nomina ad erede AVV_NOTAIOa ‘ RAGIONE_SOCIALE ed a legataria di NOME COGNOME per una rendita vitalizia nella misura mensile di € 1.000,00, essendo stata determinata per quest’ultima la base imponibile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 17, lett. c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella misura capitalizzata di € 1.440.000,00 in base al coefficiRAGIONE_SOCIALE corrispondRAGIONE_SOCIALE all’età AVV_NOTAIOa legataria secondo il d.d. 22 dicembre 2014, riconosciuta all’erede l’esenzione prevista dall’art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e liquidata l’imposta principale in via solidale a
carico di erede e legataria nella misura di € 115.200,00 ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti AVV_NOTAIOa ‘ RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 21 gennaio 2019, n. 770/24/2019, senza adottare alcuna pronunzia sulle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva parzialmRAGIONE_SOCIALE accolto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE con la motivazione che: « L’imposta richiesta e pari a €. 115.200,00 calcolata sul valore AVV_NOTAIO‘eredità di €. 1.440.000,00 da pagare in solido da tutti gli eredi. · -La sig. COGNOME non è erede, ma soltanto legataria, e pertanto non può essere coobligata al pagamento in solido AVV_NOTAIO‘imposta di successione sull’asse ereditario il cui unico beneficiario, è esentato per legge e che ha l’obbligo di pagare alla stessa un legato mensile di € 1.00 0,00. lnfatti le disposizioni testamentarie AVV_NOTAIOa de cujus COGNOME NOME, nominano unico erede la RAGIONE_SOCIALE legando questa al pagamento di un vitalizio a favore AVV_NOTAIOa COGNOME » – sul presupposto che l” RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME erano chiamate in solido al pagamento AVV_NOTAIO‘imposta esclusivamRAGIONE_SOCIALE calcolata sulla rendita vitalizia, seppure con la disapplicazione del d.d. 22 dicembre 2014, che aveva stabilito il coefficiRAGIONE_SOCIALE corrispondRAGIONE_SOCIALE all’età AVV_NOTAIOa beneficiaria in modo illogico e sproporzionato.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sRAGIONE_SOCIALEnza, mentre NOME COGNOME è rimasta intimata.
La controricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380bis cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia: « Omessa pronuncia – violazione degli artt. 2, 18, 35 comma 3 del d.lgs. 546/1992, nonche’ degli artt. 112 e 277 c.p.c. nullita’ AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n.4) c.p.c .», per essere stato omesso dal giudice di secondo grado « di pronunciarsi sulla pretesa impositiva oggetto di causa ».
Secondo la ricorrRAGIONE_SOCIALE, « Compito del Giudice, difatti, in ragione AVV_NOTAIOa natura di impugnazione-merito del processo tributario, non è quello di annullare sic et simpliciter l’atto impositivo, ma quello di rideterminare, in presenza di presupposti qui ricorrRAGIONE_SOCIALE, l’imposta pretesa dall’erario con l’atto impugnato ».
Si palesa clamorosamRAGIONE_SOCIALE errato l’assunto per cui il giudice di appello « invita l’Ufficio a rideterminare il calcolo AVV_NOTAIO‘imposta di successione, tenendo presRAGIONE_SOCIALE solo la normativa primaria e non il decreto ministeriale che in questa sede viene disapplicato ».
A suo dire: « Non ha alcun senso invitare l’Ufficio a compiere tale attività, in quanto è il Giudice ad avere il potere -dovere di effettuare tale operazione, esaminando nel merito il rapporto controverso e rideterminare l’imposto al lume AVV_NOTAIOa normativa da applicare, che è suo preciso compito individuare in omaggio al noto principio iura novit curia» .
1.1 Premesso che la censura è limitata alla tassazione del legato di rendita vitalizia, e quindi all’obbligazione gravante a carico di NOME COGNOME, il predetto motivo è fondato.
1.2 In coerenza con la natura di impugnazione – merito del giudizio tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre
2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8043; Cass., Sez. Trib., 17 marzo 2025, n. 7159), la sRAGIONE_SOCIALEnza resa sull’impugnazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo ad esso si sostituisce integralmRAGIONE_SOCIALE, per cui la pronunzia del giudice di appello non poteva esaurirsi nel puro e semplice annullamento AVV_NOTAIO‘atto impositivo , ma doveva anche rideterminare l’imposta dovuta. 1.3 A maggior ragione, poi, ove si consideri che la disapplicazione ( ex art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) del d.d. 22 dicembre 2014 (in tema di ‘ Adeguamento RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e RAGIONE_SOCIALE rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni ‘) -la quale era stata disposta a causa AVV_NOTAIO ‘illogicità RAGIONE_SOCIALE distorsioni conseguRAGIONE_SOCIALE all ‘applicazione del coefficiRAGIONE_SOCIALE (pari a 120) corrispondRAGIONE_SOCIALE all’età AVV_NOTAIOa legataria (fascia compresa tra 57 e 60 anni) al momento di apertura AVV_NOTAIOa successione (il 26 agosto 2015), giacché: « In base alla normativa citata la rendita annuale è di 12.000 euro, ma deve essere moltiplicata per un coefficiRAGIONE_SOCIALE pari a 120, in quanto la legataria aveva al momento AVV_NOTAIO‘apertura AVV_NOTAIOa successione un’età compresa tra i 57 ed i sessant’anni. In sostanza il legislatore con il D.M. 22 dicembre 2014 (che stabilisce i coefficiRAGIONE_SOCIALE di calcolo) presuppone che la rendita potrà essere fruita per 120 anni e che quindi la DEL GESSO vivrà sino a circa 180 anni. I coefficiRAGIONE_SOCIALE sono previsti per fasce di età differRAGIONE_SOCIALE tanto che, per esempio, per l’età compresa tra 46 e cinquant’anni, viene previsto un coefficiRAGIONE_SOCIALE 150, quindi con un’età di vita stimata di circa 200 anni. Il che dimostra come il problema sia generalizzato e non ristretto al caso concreto e
che, anzi, lo stesso si aggrava in maniera direttamRAGIONE_SOCIALE proporzionale all’abbassamento AVV_NOTAIO‘età del beneficiarlo. In pratica la legataria, che era la badante AVV_NOTAIOa “NOME COGNOME“, per un legato di mille euro al mese, che a male pena le assicura la sopravvivenza, deve pagare anticipatamRAGIONE_SOCIALE una imposta di 115.200 euro per una aspettativa di vita fino a 120 anni di età » -presupponeva l’intervento sostitutivo del giudice tributario, che non poteva esimersi dalla liquidazione AVV_NOTAIO‘imposta dovuta. 1.4 In proposito, non va sottaciuto che l’art . 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è stato medio tempore novellato dall’art. 1, comma 1, lett. r), nn. 3) e 4), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, sostituendo le parole: « per il coefficiRAGIONE_SOCIALE applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 » con le parole: « per il coefficiRAGIONE_SOCIALE indicato nel prospetto allegato al presRAGIONE_SOCIALE testo unico », ed aggiungendo dopo il comma 1 i seguRAGIONE_SOCIALE commi: « 1bis . Il prospetto dei coefficiRAGIONE_SOCIALE allegato al presRAGIONE_SOCIALE testo unico e il valore del multiplo AVV_NOTAIO‘annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione AVV_NOTAIOa modificazione AVV_NOTAIOa misura del saggio legale degli interessi, con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre AVV_NOTAIO‘anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio AVV_NOTAIO‘anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione » e « 1-ter Ai fini AVV_NOTAIOa determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento ».
Peraltro, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha previsto che: « 4. Per le rendite costituite anteriormRAGIONE_SOCIALE alla data di entrata in vigore del presRAGIONE_SOCIALE decreto [3 ottobre 2024]
nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormRAGIONE_SOCIALE a tale data, ai fini AVV_NOTAIOa determinazione AVV_NOTAIOa base imponibile RAGIONE_SOCIALE rendite vitalizie di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernRAGIONE_SOCIALE l’imposta di registro di cui al decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e all’articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernRAGIONE_SOCIALE l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamRAGIONE_SOCIALE alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presRAGIONE_SOCIALE decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficiRAGIONE_SOCIALE risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ». 1.5 Per cui, il giudice di merito non può prescindere dall’apprezzamento di tali parametri per la rideterminazione AVV_NOTAIO‘imposta dovuta,
Il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, si denuncia: « Violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 3 e AVV_NOTAIO‘art. 36 del d.lgs. n. 346 del 1990 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE nel 2017 era una RAGIONE_SOCIALE, come tale esRAGIONE_SOCIALE dall’imposta di successione e non idRAGIONE_SOCIALEficabile quale coobbligato all’imposta, seppur erede ».
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (il cui testo non è stato alterato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139), dispone che: « 1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimRAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province e dei Comuni, né quelli a favore di RAGIONE_SOCIALE pubblici e di fondazioni o associazioni RAGIONE_SOCIALE, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca sciRAGIONE_SOCIALEfica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica RAGIONE_SOCIALE, nonché quelli a favore
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione AVV_NOTAIOa legge 23 dicembre 1998, n. 461 ».
Per completezza, va aggiunto che l’art. 82, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ‘ Codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a norma AVV_NOTAIO‘articolo 1, comma 2, lettera b), AVV_NOTAIOa legge 6 giugno 2016, n. 106 ‘), ha disposto che: « 2. Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni (…) i trasferimRAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito effettuati a favore degli RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1 utilizzati ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 8, comma 1 » (cioè, degli RAGIONE_SOCIALE del ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘).
ParimRAGIONE_SOCIALE, secondo l’art. 89, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: « Si intendono riferite agli RAGIONE_SOCIALE non commerciali del RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigRAGIONE_SOCIALE riferite alle RAGIONE_SOCIALE in quanto compatibili con le disposizioni del presRAGIONE_SOCIALE decreto ».
3.3 Tale esenzione è stata riconosciuta all” RAGIONE_SOCIALE ‘ dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di liquidazione n. 17/09990/002791/001, che, però, non ha escluso la responsabilità solidale ex art. 36, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l’imposta dovuta da NOME COGNOME sul legato di rendita vitalizia. 3.4 Invero, la succitata disposizione prevede che: « 1. Gli eredi sono obbligati solidalmRAGIONE_SOCIALE al pagamento AVV_NOTAIO‘imposta nell’ammontare complessivamRAGIONE_SOCIALE dovuto da loro e dai legatari », lasciando intendere che il vincolo di solidarietà tra gli eredi (anche per il debito tributario dei legatari) presuppone, a monte, la responsabilità personale di ciascuno per il versamento AVV_NOTAIO‘imposta.
3.5 Dunque, l’esenzione prevista per i lasciti ereditari a favore degli RAGIONE_SOCIALE dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sarebbe vanificata dalla persistenza residuale a
loro carico AVV_NOTAIOa responsabilità solidale per l’imposta dovuta sui legati disposti dal de COGNOME a favore di terzi, contraddicendo la ratio legis di preservare tale categoria di beneficiari dall’incidenza a qualsiasi titolo AVV_NOTAIOa pretesa impositiva.
3.6 Tale esegesi è indirettamRAGIONE_SOCIALE confermata dalla recRAGIONE_SOCIALE previsione AVV_NOTAIO‘art. 7 AVV_NOTAIOa legge 4 luglio 2024, n. 104, che, « (a)l fine di esonerare gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all’articolo 36 del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernRAGIONE_SOCIALE l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (…) », ha introdotto il comma 5bis all’art. 36 AVV_NOTAIOa legge 31 ottobre 1990, n. 346, stabilendo che: « 5bis . Il regime di responsabilità solidale di cui al presRAGIONE_SOCIALE articolo non si applica ai beneficiari di trasferimRAGIONE_SOCIALE non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 3 del presRAGIONE_SOCIALE decreto e AVV_NOTAIO‘articolo 82, comma 2, del codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».
Difatti, pur essendo entrata in vigore soltanto dal 3 ottobre 2024, tale disposizione si è limitata a tradurre ed esplicare in una specifica norma di legge un principio già immanRAGIONE_SOCIALE nella disciplina prevista dagli artt. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, 89, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e 82, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il cui coordinamento sistematico con l’art. 36, comma 1, AVV_NOTAIOa legge 31 ottobre 1990, n. 346, conduceva ad un analogo risultato sul piano ermeneutico.
3.7 D’altra parte, non vi è dubbio che si tratti di norma irretroattiva. Difatti, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, in tema di efficacia nel tempo RAGIONE_SOCIALE norme
tributarie, in base all’art. 3 AVV_NOTAIOa legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. « Statuto del contribuRAGIONE_SOCIALE »), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività RAGIONE_SOCIALE leggi stabilito dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., va esclusa l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE medesime, salvo che questa sia espressamRAGIONE_SOCIALE prevista. Peraltro, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ Statuto del contribuRAGIONE_SOCIALE ‘ costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie, anche anteriormRAGIONE_SOCIALE vigRAGIONE_SOCIALE, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia RAGIONE_SOCIALE fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni RAGIONE_SOCIALE Statuto fungere direttamRAGIONE_SOCIALE da norme parametro di costituzionalità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26668; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10010; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21801; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2288; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11111).
È, poi, appena il caso di evidenziare che l’espressa previsione di retroattività sussiste quando sia espressamRAGIONE_SOCIALE disposta una decorrenza anteriore AVV_NOTAIOa norma, senza che sia necessario che tale disposizione sia anche qualificata come ” regola di eccezionale retroattività ” (Cass., Sez. 6^-5, 20 maggio 2011, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 636). Infatti, il principio di irretroattività AVV_NOTAIOa legge, pur ricevendo tutela espressa nella Costituzione in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), costituisce pur sempre un principio
fondamentale di civiltà giuridica, che deve essere tendenzialmRAGIONE_SOCIALE preservato, in conformità al disposto AVV_NOTAIO‘art. 11 disp. prel. cod. civ. (da ultima: Corte Cost., 22 aprile 2022, n. 104). Pertanto, al di fuori AVV_NOTAIOa materia penale, pur non essendo precluso al legislatore di emanare norme retroattive, è necessario che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano AVV_NOTAIOa ragionevolezza, « attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmRAGIONE_SOCIALE tutelati, al contempo potenzialmRAGIONE_SOCIALE lesi dall’efficacia a ritroso AVV_NOTAIOa norma adottata » (Corte Cost., 12 aprile 2017, n. 73; Corte Cost., 9 maggio 2019, n. 108; Corte Cost., 24 aprile 2020, n. 70; Corte Cost., 10 marzo 2022, n. 61; Corte Cost., 22 aprile 2022, n. 104).
3.8 Per cui, si può affermare il seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto: « In tema di imposta sulle successioni, anche prima AVV_NOTAIO‘entrata in vigore AVV_NOTAIO‘art. 7 AVV_NOTAIOa legge 4 luglio 2024, n. 104 (che ha introdotto il comma 5bis all’art. 36 AVV_NOTAIOa legge 31 ottobre 1990, n. 346), l’erede (nella specie, prima, RAGIONE_SOCIALE e, poi, RAGIONE_SOCIALE) beneficiario AVV_NOTAIO‘esenzione prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, confermata dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e rinnovata dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non è soggetto a responsabilità solidale per l’imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 36, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo altrimRAGIONE_SOCIALE vanificata la ratio legis di escuderne la soggettività passiva a qualsiasi titolo per l’obbligazione tributaria ».
4. Con il secondo motivo, si denuncia: « Nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza o del procedimento. Violazione AVV_NOTAIO‘art. 36 del d.lgs. n. 546 del
1992 e AVV_NOTAIO‘art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. Motivazione apparRAGIONE_SOCIALE in merito alla coobbligazione solidale di RAGIONE_SOCIALE rispetto all’imposta relativa al legato ».
Con il terzo motivo, si denuncia: « Nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza o del procedimento. Violazione AVV_NOTAIO‘art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e AVV_NOTAIO‘art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. Omessa motivazione in merito al rigetto del vizio di motivazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo ».
Con il quarto motivo, si denuncia: « Nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza o del procedimento. Violazione AVV_NOTAIO‘art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e AVV_NOTAIO‘art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omessa motivazione in merito al rigetto del vizio di sottoscrizione ».
4.1 I predetti motivi sono unitariamRAGIONE_SOCIALE assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio dopo l’esclusione a monte AVV_NOTAIOa solidarietà passiva per l’imposta in capo all’RAGIONE_SOCIALE beneficiario AVV_NOTAIO‘esenzione.
In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza de ll’unico motivo di ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale, nonché l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso incidentale :
il ricorso principale può trovare accoglimento e la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio AVV_NOTAIOa causa (per i soli rapporti tra ricorrRAGIONE_SOCIALE principale ed intimata) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
il ricorso incidentale può trovare accoglimento entro i limiti suddetti e la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamRAGIONE_SOCIALE in fatto, la causa (per i soli rapporti tra ricorrRAGIONE_SOCIALE
principale e controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale) può essere decisa nel merito, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricors o originario e l’annullamento AVV_NOTAIO‘atto impositivo nei soli confronti AVV_NOTAIOa controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale.
Nei rapporti tra ricorrRAGIONE_SOCIALE principale e controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione AVV_NOTAIO‘andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Nei casi di impugnazione respinta integralmRAGIONE_SOCIALE o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo AVV_NOTAIOa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720).
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso principale, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa (tra ricorrRAGIONE_SOCIALE principale ed intimata) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
-accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale; cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa (tra ricorrRAGIONE_SOCIALE principale e controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale) nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento AVV_NOTAIO‘atto impositivo nei soli confronti AVV_NOTAIOa controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale;
-compensa tra ricorrRAGIONE_SOCIALE principale e controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale le spese dei giudizi di merito; condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE principale alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore AVV_NOTAIOa controricorrRAGIONE_SOCIALE/ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio