Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Pietro Morubio, rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, il tutto come da procura su foglio congiunto;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n. 331/24/13, depositata il 17 dicembre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.lo.r. l’importo di € 17.368,96
Esenzione Ilor decennale – Art. 101 TUM – Stabilimento atto all’uso.
oltre sanzioni ed interessi, in relazione all’anno d’imposta 1996. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso ma al contempo accoglieva l’appello dell’ufficio circa il diniego di esenzione i.lo.r.
La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.
In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma 186, l. cit., che veniva accolta.
Successivamente la stessa rinunciava a ricorrere alla definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art. 101, TUM, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo si censura la violazione delle norme indicate per avere il giudice d’appello finito con il riconoscere che ai fini del godimento dell’esenzione decennale, non è sufficiente che al 31 dicembre 1993 siano stati effettuati gli investimenti.
1.1. Il motivo è infondato. La norma invocata, costituita dall’art. 12 del d.l. n. 32/95, rendeva applicabile l’agevolazione ILOR di cui all’art. 101 del T.U. n. 218/78 agli investimenti in stabilimenti realizzati nelle aree del Mezzogiorno, purché ‘divenuti atti all’uso’ entro il 31 dicembre 1993.
Ora per ‘stabilimento divenuto atto all’uso’ non può che intendersi uno stabilimento atto alla produzione (in tal senso Cass. n. 2820/22, intervenuta fra le stesse parti). Il diniego dell’agevolazione, avallato dalla pronuncia impugnata, si fondava nella specie sulla non attitudine dello stabilimento alla produzione,
dal momento che da un verbale della guardia di finanza del luglio 1993 risultava che erano stati realizzati uno sbancamento, una serie di plinti di fondazione, altre opere di fondazione e la recinzione, mentre i macchinari acquistati -non ancora collaudati erano ricoverati in altri capannoni, in quanto quello in costruzione non era atto alla loro custodia.
Il fatto che fosse stato approvato un ordine del giorno da parte della RAGIONE_SOCIALE affinché venisse adottata una disciplina più ampia, in particolare tendente ad estendere il beneficio ad investimenti minimi purché effettuati entro il 1995, non può influire su una norma il cui dato letterale subordina il beneficio fiscale, di per sé derogatorio rispetto all’obbligo fiscale e dunque di stretta interpretazione, al fatto che lo stabilimento sia pronto alla produzione entro la fine del 1993.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ . per avere i giudici d’appello ritenuto provata l’inesistenza al 31 dicembre 1993 del presupposto per l’agevolazione decennale i.l.o.r.
2.1. Sul punto il motivo si basa sul fatto che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto che la situazione del luglio 1993 escludesse che nel successivo dicembre lo stabilimento fosse ormai atto all’uso, tantopiù che il contrario sarebbe risultato da un successivo accertamento dell’autorità pubblica.
2.2. L’accertamento svolto dal giudice del merito attiene nella specie al fatto che lo stabilimento non fosse atto all’uso alla fine del 1993, in quanto lo stesso non era realizzato e nemmeno iniziato. Sotto tale profilo siffatto accertamento non può essere rivisitato in sede di legittimità.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
Sul punto si eccepisce che per giungere all’accertamento di cui sopra la CTR non avrebbe esaminato un fatto decisivo, costituito dalla relazione dell’UTE di Bari, effettuata nel 2000, ‘in base alla documentazione trasmessa e per quanto è stato possibile accertare in sede di sopralluogo, si è constatato che nel corso del 1993 sarebbero stati installati i seguenti macchinari…’.
3.1. Neppure tale motivo appare fondato, in quanto la decisività di siffatto elemento non sussiste, trattandosi di indicazioni generiche riguardo alla presenza, non accertata, di determinati macchinari sette anni prima. In altri termini il riferimento agli elementi di fatto evidenziati nella relazione dell’U.T.E., redatta nel 2000, non appare decisivo nella fattispecie, incombendo, come si è visto, sul contribuente l’onere di dimostrare la realizzazione, entro il 31 dicembre 1993, dell’impianto atto all’uso.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
4.1. Tale motivo è ancora una volta incentrato sulla valenza della relazione oggetto del precedente motivo, per cui lo stesso -per quanto sostanzialmente ripetitivo del precedente motivo -deve intendersi assorbito dal rigetto dello stesso.
In conclusione il ricorso dev’essere respinto con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 10.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)