Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22134 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
TANIA COGNOME
NOME COGNOME
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 31465/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
Presidente
Consigliere
Consigliere – COGNOME.
legislativo n. 504 del 1995.
Consigliere
Consigliere
Ud. 1/15/05/2024 P.U. PU R.G. 31365/2019 –
Cron. 17987/2019
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa TOSCANA, Sezione staccata di Livorno, n. 537/10/19, depositata in data 27 marzo 2019, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa udita svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso avverso il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTORU del 23 maggio 2016, con il quale l’Ufficio aveva rigettato l’istanza presentata dalla società il 16 marzo 2015, di subentro nell’autorizzazione all’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica in esenzione dall’accisa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995, ritenendo la non assoggettabilità ad accisa RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica impiegata per lo svolgimento dei processi produttivi di fedspato di potassio in sabbia presso l’impianto di Botro ai Marmi, nel Comune di Campiglia Marittima.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando che senza il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione l’attività diventava antieconomica e che il mancato riconoscimento non era giustificato poiché il consumo RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica era ai fini industriali.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio rilevando che, ai fini del decidere, non era rilevante la differenza tra miniera e cava, dal momento che costituiva fatto notorio che per la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘attività di cava, a differenza di quella di miniera, in cui era necessaria l’estrazione dei materiali dalle viscere RAGIONE_SOCIALEa terra, non era necessaria una stabile organizzazione di impianti fissi sul fondo o infissi nel terreno, perché solitamente il materiale o i minerali, trovandosi poco al di sotto del suolo o essendo addirittura emergenti,
erano estratti con tagli o escavazioni, con l’impiego di mezzi di sbancamento semoventi, da poca profondità, e poi depositati sulla superficie, a cielo aperto; che, in sede di sopralluogo da parte dei funzionari tecnici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non era stato individuato un procedimento tecnico per la produzione del feldspato di potassio che potesse essere considerato un processo mineralogico, né erano stati prodotti documenti che potevano attestare una circostanza siffatta dal momento che l’allegato 3 del ricorso era un semplice schema non esauriente in punto di descrizione sommaria che RAGIONE_SOCIALEa lavorazione veniva fatta nel ricorso; che il punto era decisivo in quanto, anche se si voleva dare al sistema una lettura più ampia di quella data dall’RAGIONE_SOCIALE in ossequio alla circolare 17/D del 28 maggio 2007 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, doveva essere dimostrato che la lavorazione rispetto alla quale si chiedeva l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘accisa sull’energia elettrica utilizzata fosse equiparabile ad un processo mineralogico anche se non indicato dal codice DI 26, ma non vi era prova sul piano tecnico che la lavorazione per la quale si chiedeva l’esenzione fosse equiparabile ad un processo mineralogico come definito nella classificazione N.A.C.E., con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto all’esenzione.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del R.D. n. 1443 del 1927, in relazione all’art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995. La sentenza impugnata, discutendo RAGIONE_SOCIALEa spettanza del diritto all’esenzione dall’accisa sull’acquisto di energia elettrica, in
ordine alla ravvisabilità di un «processo mineralogico» nell’attività di estrazione e trattamento del feldspato di potassio da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, aveva violato l’art. 2 del R.D. n. 1443 del 1927, che aveva introdotto una distinzione normativa tra «miniere» e «cave», che si fondava sul diverso tipo di materiale estratto e non sulla base RAGIONE_SOCIALEa struttura del sito produttivo (a cielo aperto o sotterraneo), il che, nel caso, di specie, si rivelava dirimente, posto che i materiali estratti in miniera, per essere commercializzati, necessitano inevitabilmente di essere sottoposti ad un «processo di trasformazione», integrante la nozione di «processo mineralogico, dovendosi pertanto riconoscere, ai soggetti che gestivano siti produttivi riconosciuti quali «miniere», il diritto all’esenzione dall’accisa sull’acquisto di energia elettrica impiegata nei processi mineralogici.
Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto, la Commissione d’appello non aveva considerato che la contribuente aveva dimostrato che nel sito da essa gestito era svolta attività di miniera, mediante la produzione del Decreto RAGIONE_SOCIALEa Regione Toscana n. 1419 del 12 marzo 2015 e del Decreto Dirigenziale RT n. 2811 del 16 luglio 2013.
Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, in quanto l’art. 52, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 504 del 1995, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 13, del medesimo decreto legislativo (che disciplinava l’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici impiegati in processi mineralogici), non rinviava alla nozione di processo mineralogico contenuta nella RAGIONE_SOCIALE, sicché le limitazioni ad essa connesse, non potevano applicarsi al caso di specie, dovendosi pertanto confermare la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘invocata
esenzione, avendo la stessa RAGIONE_SOCIALE appurato come, oltre all’attività estrattiva, veniva svolta un’attività di frantumazione e vagliatura per ottenere un prodotto idoneo alla cessione sul mercato. 4. Il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per la violazione degli artt. 329, comma 2, 324, cod. proc. civ., 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ.. I giudici di secondo grado non avevano rilevato il giudicato interno formatosi sul fatto che la Commissione di primo grado aveva espressamente accertato che l’energia elettrica per il cui acquisto si chiedeva l’esenzione era impiegata in attività diverse da quelle meramente estrattive, e che tale passaggio non era stato impugnato dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di gravame, sicché, una volta definitivamente accertato (e non più sindacabile) che l’energia fosse stata impiegata nella fase di «trasformazione» del materiale, ciò avrebbe dovuto condurre al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘invocata esenzione.
Il quarto motivo, la cui trattazione è prioritaria, in quanto involge, un’eccezione di giudicato interno, è infondato.
5.1 E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui « Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia RAGIONE_SOCIALEa semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all’attribuzione del bene controverso» (Cass.,30 giugno 2022, n. 20951; Cass., 17 settembre 2008, n. 23747; Cass., 23 agosto 2007, n. 17935) e che « In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino
una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure RAGIONE_SOCIALEa valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico RAGIONE_SOCIALEa decisione» (Cass., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., 18 settembre 2017, n. 21566).
5.2 Ciò posto, nel caso in esame, non sussiste alcuna violazione del giudicato interno, asseritamente formatosi sull’accertamento svolto dai giudici di primo grado che l’energia elettrica per il cui acquisto si chiedeva l’esenzione era stata impiegata in attività diverse da quelle meramente estrattive, in quanto, l’Ufficio appellante aveva chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, con la conferma RAGIONE_SOCIALEa legittimità e fondatezza del provvedimento di diniego opposto all’istanza per l’ammissione al beneficio fiscale previsto dall’art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, richiamando le considerazioni svolte in primo grado « con particolare riferimento alla classificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta nella cava in Campiglia marittima anche sulla scorte del regolamento comunitario in materia di classificazione di tutte le attività economiche» (cfr. pag. 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), così, all’evidenza, non venendo in rilie vo un statuizione distinta dalle altre, né ulteriore ed eventuale, ma piuttosto una affermazione costituente un antecedente logico e giuridico, devoluto alla cognizione del giudice del gravame.
Il primo e terzo motivo, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.
6.1 Deve, innanzi tutto, premettersi, in punto di fatto, che la società RAGIONE_SOCIALE gestisce una miniera di aplite in località Botro ai Marmi presso Campiglia Marittima, in forza di Decreto RAGIONE_SOCIALEa Regione Toscana n. 2811 del 16 luglio 2013, rilasciato alla RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, con atto n. 1419 del 12 marzo 2015; nello stabilimento viene prodotto il feldspato di potassio, un composto sabbioso utilizzato nell’industria manifatturiera, che prende avvio con
la fase di estrazione del minerale grezzo e che, poi, si articola in successive fasi di frantumazione, depurazione meccanica dagli elementi chimici naturalmente presenti nel giacimento (ferro, zolfo, carbonati e altre sostanze femiche) in modo da ottenere un materiale omogeneo, e vagliatura RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche. La società RAGIONE_SOCIALE, originaria proprietaria del sito produttivo, giusta autorizzazione n. 40252 del 22 settembre 2009, aveva ottenuto l’esenzione dall’accisa per l’acquisto di energia elettrica utilizzata nel processo produttivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995. Con istanza del 16 marzo 2015, la RAGIONE_SOCIALE, acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda riferibile alla miniera di Botro ai Marmi, aveva chiesto il subentro nell’autorizzazione all’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica in esenzione dall’accisa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, lett. f). del decreto legislativo n. 504 del 1995 e, all’esito RAGIONE_SOCIALE visite effettuate dai funzionari erariali presso lo stabilimento di Botro ai Marmi il 22 aprile 2015 e l’8 ottobre 2015, con distinti processi verbali di constatazione, era stato asserito che le attività svolte nel predetto stabilimento fossero di tipo meramente estrattivo e non manifatturiero e, quindi, non potessero dare diritto all’invocata esenzione e, dunque, alla luce RAGIONE_SOCIALE accertate caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata, consistente nella mera estrazione a «cielo aperto» del minerale, realizzata attraverso un procedimento di «brillatura» RAGIONE_SOCIALE mine, e poi di frantumazione e vagliatura (attività, queste ultime, ritenute meramente ausiliarie), l’Ufficio aveva concluso per la non spettanza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione invocata (cfr. pagine 4 e 5 del ricorso per cassazione, ma anche pagine 1 e 2 del controricorso e pag. 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
6.2 Ciò posto, la questione che viene in rilievo nella vicenda in esame è se la società RAGIONE_SOCIALE abbia diritto alla defiscalizzazione RAGIONE_SOCIALE accise in relazione ai «prodotti energetici» utilizzati per il ciclo produttivo destinato alla estrazione, frantumazione e vagliatura del
minerale feldspato di potassio, ovvero se le attività poste in essere dalla società ricorrente configurano un «processo mineralogico», tenuto conto che l ‘art. 52, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 504 del 1995 (« Testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» ), inserito nel Titolo II (« Energia elettrica ») e rubricato « Oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione » dispone che: «2. Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: f) impiegata nei processi mineralogici ».
6.3 E’ utile precisare che, conformemente a quanto previsto dall’art. 99 del trattato Cee (ora art. 93 del trattato sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la materia RAGIONE_SOCIALE‘imposizione sulla produzione e sui consumi, è stata caratterizzato dall’emanazione di numerose direttive, a partire dal 1992, fino ad arrivare alla Direttiva n. 2003/96 del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e RAGIONE_SOCIALE‘elettricità. L’intento del legislatore comunitario, in un percorso di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE imposte di fabbricazione e di consumo, è stato quello, come è stato affermato da autorevole dottrina, di assoggettare ad un livello minimo di tassazione uguale per tutti gli Stati membri l’elettricità ed i prodotti energetici diversi dagli oli minerali, quali il gas naturale ed il carbone, ciò al fine di evitare che, anche in relazione a questi prodotti, forme diversificate di imposizione sulla produzione o sui consumi, influendo direttamente sui prezzi di mercato dei prodotti tassati, potessero alterare in misura significativa le condizioni di concorrenza all’interno del mercato comune europeo e di introdurre, inoltre, un sistema di tassazione dei prodotti energetici più compatibile con la tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa ratifica da parte RAGIONE_SOCIALEa Comunità del Protocollo di Kyoto del 1997 sulla riduzione RAGIONE_SOCIALE emissioni di gas serra.
6.4 L’Italia, peraltro, ha emanato le disposizioni attuative necessarie a recepire la citata direttiva soltanto con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo che era ampiamente decorso il termine (31 dicembre
2003) fissato per l’adozione RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari necessarie a questo scopo. Ed invero, la Corte di giustizia ha espressamente dichiarato che « La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e RAGIONE_SOCIALE‘elettricità, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva», avendo il giudice comunitario accertato che la nostra Repubblica, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (ovverosia alla scadenza del 31 dicembre 2003), non aveva adottato «le misure richieste per il recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva nell’ordinamento giuridico italiano» (Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentenza 5 ottobre 2006, causa n. 360/05).
6.5 La direttiva 2003/96/CE, che, come già precisato, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e RAGIONE_SOCIALE‘elettricità, all’art. 1 ha distinto i prodotti energetici e l’elettricità e ha specificato, all’art. 2, primo comma, cosa si intende per «prodotti energetici» (« a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715; c) di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori; e) di cui al codice NC 3403; f) di cui al codice NC 3811; g) di cui al codice NC 3817; h) di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori » ) e all’art. 2, comma secondo, che la direttiva si applica all’elettricità di cui al codice NC 2716. Ancora, al considerato n. 3, la direttiva 2003/96/CE ha precisato che « Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone ».
6.6 C iò contribuisce a chiarire il (corretto) richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art . 21, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, dato che da un lato, l’art . 1, dalla lettera l) alla lettera v), del decreto legislativo n. 26 del 2007, ha modificato il Titolo II del TUA, concernente il regime impositivo sull’energia elettrica, per adeguarlo alla direttiva 2003/96/CE che ne ha armonizzato la tassazione, mantenendone la natura di imposizione sul consumo e, dunque, anche l’art. 52 del decret o legislativo n. 504 del 1995, prevedendo l’esclusione dal proprio campo di applicazione di alcuni impieghi dei prodotti energetici e specificamente l’esclusione degli impieghi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici e, dall’altro, ha sostituito l’art. 21 prevedendo, per quel che rileva in questa sede che « Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale RAGIONE_SOCIALE attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti RAGIONE_SOCIALEa lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica RAGIONE_SOCIALE attività economiche nella Comunità europea ». Dunque, i medesimi «processi mineralogici», per la realizzazione dei quali l’art. 21, comma 13, sancisce la non sottoposizione al regime RAGIONE_SOCIALE accise sui prodotti energetici impiegati, sono richiamati a motivo di esclusione dal campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accisa sul consumo RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica dall’art. 52, comma 2, lettera f) (in tal senso anche le circolari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 17/D del 28 maggio 2007 e n. 37/D del 28 dicembre 2007 e la nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4436 del 24 luglio 2007).
6.7 Ciò posto, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa attività connesse all’esclusione dei prodotti energetici e RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica utilizzati nei
processi mineralogici, limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella «RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE attività economiche nelle Comunità europee», sotto il codice DI 26, «Fabbricazione di prodotti RAGIONE_SOCIALEa lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, è sicuramente necessario precisare che la classificazione statistica recata dal regolamento (CEE) n. 3037/90, denominata «RAGIONE_SOCIALE Rev. 1» ( acronimo di Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, coerente con la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica RAGIONE_SOCIALE Nazioni Unite) , è stata aggiornata, al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia, con la classificazione riportata nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, denominata «RAGIONE_SOCIALE Rev. 2» , in vigore dall’1 gennaio 2008 ( al quale ha fatto, poi, seguito, il Regolamento delegato (UE) 2023/137 RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 9 febbraio 2023 ). In particolare, i processi precedentemente classificati sotto il codice DI 26 sono ora inclusi alla Sezione C – RAGIONE_SOCIALE Manifatturiere, Divisione 23, Gruppi dal 23.1 al 23.9, del predetto allegato I e tale classificazione ha trovato poi riscontro, a livello nazionale, nella tabella dei codici di classificazione RAGIONE_SOCIALE attività economiche denominata «ATECO 2007», che è stata adottata con il Provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate n. 2007/175509 del 16 novembre 2007, con decorrenza dall’1 gennaio 2008 e che costituisce l’unica regola di classificazione per la Pubblica Amministrazione. In particolare, la tabella ATECO 2007 riconduce le attività di estrazione nella Sezione B e nella stessa Sezione prevede le RAGIONE_SOCIALE di servizi di supporto all’estrazione (09) e specificamente le attività 09.90.09 RAGIONE_SOCIALE di supporto all’estrazione di altri minerali n.c.a. (09.90.09); inoltre, specifica le attività manifatturiere come tutte le attività incluse nella Sezione C e descrive (nella parte dedicata
al Glossario) la trasformazione come « un processo che modifica la natura, la composizione o la forma RAGIONE_SOCIALE materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti, al fine di ottenere nuovi prodotti ».
6.8 Dunque, l’art. 52, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, disponendo che non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica impiegata nei processi mineralogici, riconosce un particolare trattamento f iscale per i prodotti energetici e, fra questi, l’energia elettrica, utilizzati in determinate attività che sono quelle che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici; in particolare, sono processi mineralogici quelli impiegati nelle attività classi ficate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come di « Fabbricazione di prodotti RAGIONE_SOCIALEa lavorazione di minerali non metalliferi » e si tratta di quelle attività che lavorano materie prime quale roccia, vetro o metallo per ottenere un prodotto semilavorato o finito.
6.9 Così delineato l’ambito normativo di riferimento, la Commissione tributaria regionale, con un accertamento che, peraltro, non è sindacabile in questa sede, ha correttamente affermato che: 1) non era rilevante la differenza tra miniera e cava (ed invero, come già precisato, la tabella ATECO 2007 definisce l’attività di trasformazione come un processo che modifica la natura, la composizione o la forma RAGIONE_SOCIALE materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti, al fine di ottenere nuovi prodotti, che può riguardare, dunque, qualsiasi tipo di materiale); 2) i funzionari tecnici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in sede di sopralluogo non avevano individuato un procedimento tecnico per la produzione del feldspato di potassio che potesse essere considerato un processo mineralogico; 3) che la società appellante sostanzialmente non aveva dimostrato che la lavorazione rispetto alla quale si chiedeva l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘accisa sull’energia elettrica utilizzata fosse equiparabile ad un processo mineralogico come definito nella classificazione N.A.C.E., con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto all’esenzione cosicché l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio deve essere accolto. I giudici di secondo
grado, dunque, condividendo la prospettazione erariale, hanno ritenuto che la società appellante non aveva dato la prova che l’attività svolta consistesse in un vera e propria attività di trasformazione e che si fosse in presenza di un processo mineralogico , che non si era in presenza di un processo mineralogico, e che, piuttosto, l’attività esercitata dalla società ricorrente era riconducibile nella sezione B RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Rev. 2 (RAGIONE_SOCIALE di estrazione) e che le attività di frantumazione e di vagliatura, dirette ad ottenere le misure ottimali affinché il minerale estratto potesse essere proficuamente venduto ed utilizzato nei settori economici, risultavano essere servizi ausiliari e supplementari RAGIONE_SOCIALE‘attività di estrazione (come si legge nel controricorso, l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accertato che le operazioni del trattamento del prodotto estratto avvenivano all’interno RAGIONE_SOCIALE stesso sito estrattivo unicamente con il materiale ivi estratto per brillamento e che non vi era alcuna trasformazione del prodotto finito o comunque semilavorato, in quanto si trattava di semplice granulometrie che abbisognavano di una trasformazione ulteriore per essere idonee all’uso da parte del consumatore finale).
6.10 I motivi esaminati vanno, pertanto, respinti.
Il secondo motivo è, invece, inammissibile, in quanto la censura formulata (omesso esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione che riscontrava che il sito produttivo di Botro ai Marmi doveva qualificarsi come miniera e non come cava) esula dal limitato perimetro entro il quale può denunciarsi il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del decreto
legge n. 83 del 20123, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, poiché con esso deve farsi riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053).
7.1 Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
7.2 Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.