Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2224 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10854/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA sez. dist. LIVORNO n. 2166/2017 depositata il 05/10/2017.
Udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per l’AVVOCATURA dello STATO, dell’avv. NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e del Sost. Proc. dr. NOME COGNOME per la PROCURA GENERALE della CORTE di CASSAZIONE all’udienza del 10/10/2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. dist. Livorno ( hinc: CTR), con sentenza n. 2166/14/2017 depositata in data 05/10/2017, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 151/2016, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno aveva rigettato il
ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell’imposta di fabbricazione sul gasolio e gas naturale usato per la produzione di energia elettrica a bordo del terminale nel periodo compreso tra il 06/08/2013 e il 26/11/2013.
La richiesta di rimborso ex art. 22 d.lgs. n. 504/1995 ( hinc: TUA) era motivata dalla richiesta di agevolazione prevista per il consumo di oli minerali destinati alla produzione elettrica per il funzionamento del terminale. La mancata concessione dell’agevolazione era da ricondurre al fatto che, nel caso di specie, il gasolio fosse stato impiegato prima dell’installazione del misuratore fiscale a bordo del terminale.
La CTR ha ritenuto che non potesse esistere un’attestazione da parte di pubblici ufficiali della circostanza da provare, dal momento che i misuratori fiscali sono installati proprio per consentire all’amministrazione finanziaria i controlli necessari. Tali misuratori non sono stati utilizzati, perché solo dopo tre giorni dall’arrivo in loco del rigassificatore sono state fornite le ultime indicazioni per la loro messa a punto.
Non essendo possibile una prova documentale è, pertanto, necessario il ricorso alla prova logica offerta dalla società attraverso le argomentazioni sulle ragioni che rendevano non plausibile un uso diverso del gasolio e, in particolare: a bordo non era possibile nessun uso alternativo del gasolio che non fosse quello della produzione di energia elettrica; nel periodo interessato dall’esenzione nessuna nave si era accostata al rigassificatore, perché il terminale era in fase di rodaggio e non aveva iniziato a svolgere le sue funzioni; le uniche unità che si avvicinavano erano quelle addette alla sorveglianza o al rifornimento di generi alimentari e sbarco o imbarco di personale. La CTR evidenzia, quindi, che: «
Dal momento, però, che tali misuratori sono diventati operativi in un secondo momento non per
colpa della società, che la vita a bordo del terminal si è svolta necessariamente con l’uso di energia elettrica che non poteva in quel momento che essere prodotta con il gasolio marino a bordo, è evidente che vi è stato un consumo per finalità esenti di oli minerali soggetti ad accisa.»
Contro la sentenza della CTR l ‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ( hinc: ADMO) ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La Procura Generale della Corte di cassazione, all’udienza del 10/10/2024, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ADMO ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.1. Ad avviso della ricorrente la sentenza è nulla per perplessità della motivazione: la CTR affida il dispositivo di accoglimento a un corto circuito logico, in quanto non accerta la circostanza l’effettiva destinazione del gasolio alla finalità che lo rendeva esente dall’applicazione dell’accisa, ma si limita a evidenziare che il prodotto non poteva essere destinato a un uso diverso. Era la società a dover dare, invece, la prova di aver destinato il gasolio all’impiego per il quale è previsto il beneficio fiscale.
La sentenza impugnata ritiene, inoltre, viziata l’argomentazione dei giudici di prime cure, per non aver tenuto adeguatamente conto del fatto che i misuratori fiscali -essenziali per i controlli dell’ADMO –
non erano in funzione nel periodo interessato dalla richiesta di rimborso, dal momento che le indicazioni sono state fornite dall’ufficio solo dopo l’arrivo dell’impianto in loco. La ricorrente contesta, quindi, come tale passaggio sottenda un vizio logico: da un lato, la lettura dei misuratori è l’unico strumento in grado di determinare con certezza i quantitativi di prodotto agevolato usato a bordo del terminale; dall’altro lato, si accoglie come unico strumento di prova del consumo agevolato la sola dichiarazione del contribuente.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. cod. civ. e dei principi afferenti all’onere probatorio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente evidenzia come, secondo un orientamento costante della giurisprudenza, i trattamenti agevolativi, quali eccezioni alla regola generale dell’imponibilità, possono essere riconosciuti solo nella misura in cui soddisfino, in concreto, le condizioni di forma e sostanza previste dalla legge. Spetta, quindi, al soggetto passivo l’onere di provare i relativi presupposti. La sentenza impugnata erra nel ritenere che la pronuncia di primo grado sarebbe fondata su elementi indiziari, considerata l’i mpossibilità di raggiungere la piena prova di quanto accaduto a causa della carenza documentale. Costituisce, peraltro, principio ormai consolidato che, in materia di energia elettrica, la mancata misurazione del consumo per l’assenza di misuratori non esoneri il contribuente dall’obbligo di corrispondere i tributi sui consumi realmente effettuati.
Con il terzo motivo è stata contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 58 T.U.A., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. La decisione della CTR che prescinde dall’installazione dei misuratori per il riconoscimento delle agevolazioni contraddice la lettera e la ratio degli artt. 55 e 58 TUA, rendendo aleatori e fuorvianti i risultati degli accertamenti eseguiti dai funzionari degli uffici finanziari, con la conseguente vanificazione dell’intero sistema di controlli predisposto dalla legge e demandato all’ADMO. Oltre allo svuotamento del ruolo di un’amministrazione statale si determina la perdita di valore di uno dei principi cardine del nostro sistema giuridico, cioè quello di certezza dei rapporti giuridici. L’impostazione dei giudici di seconde cure comporta la violazione di tutte le disposizioni del TUA che delineano le facoltà di controllo attribuite all’ADMO, nonché le modalità con le quali devono essere esplicate, come ad es. gli artt. 3, 15, 18.
4. La controricorrente ha rilevato che la contestazione inerente alla perplessità della motivazione è da ricondurre a una sorta di « taglia e cuci» del testo della sentenza di secondo grado, dove viene decontestualizzata l’affermazione secondo la quale « non era possibile ipotizzare un uso diverso da quello esente del gasolio». In realtà, la CTR, censurando il ragionamento del giudice di primo grado, ha ritenuto che la destinazione del gasolio (rilevante ai fini dell’esenzione) potesse essere provata aliunde , sulla base della documentazione prodotta dal contribuente. Non è poi vero che nella sentenza impugnata si affermi che solo tramite i misuratori fiscali fosse possibile individuare la quantità di prodotto agevolato. Non è neppure vero che la CTR si sia basata sulle sole dichiarazioni del contribuente, che ha, invece, prodotto numerosi documenti provenienti da terzi o fondati su riscontri tecnici oggettivi (dichiarazione dell’armatore sub doc. 20 dell’atto d’appello; il registro nautico sub doc. 22 dell’atto d’appello; la relazione tecnica fondata sui rilievi trasmessi al Minist ero dell’Ambiente ed altre
Autorità sub doc. 23 e 24 dell’atto d’appello; le dichiarazioni della Capitaneria di Porto di Livorno in ordine al traffico navale; la dichiarazione del Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia marina ed ecologia applicata G. COGNOME, sub doc. 19).
4.1. Sul secondo motivo -dove è stata contestata la violazione dell’art. 2697 cod. civ. la controricorrente ha rilevato come la CTR abbia fatto corretta applicazione della regola che impone al contribuente l’onere della prova sulla spettanza dell’esenzione. Di conseguenza, la ricorrente finisce per chiedere, con l’articolazione di tale motivo, una diversa valutazione dell’apparato probatorio e documentale.
4.2. La controricorrente ha, poi, contestato l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, perché generico e non puntualmente ed univocamente correlato al testo della pronuncia impugnata. In ogni caso il motivo è infondato: gli artt. 55 e 58 TUA richiamati dalla parte ricorrente consentono all’Ufficio di far collocare (a spese del contribuente) dispositivi misuratori dell’energia elettrica e suggelli, senza, tuttavia, impedire che l’ufficio e il contribuente possano rilevare i consumi di energia elettrica in base ad altre circostanze.
Il primo motivo di ricorso è infondato. In via preliminare occorre evidenziare che nel caso di specie è contestata la spettanza dell’esenzione ex art. 22 T.U.A. in relazione al gasolio impiegato in un impianto galleggiante di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquido. La norma appena richiamata prevede che « Il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all’interno che al di fuori dello stabilimento .» Nella sentenza impugnata si legge che l’ADMO aveva negato la concessione dell’agevolazione perché nel caso di specie il gasolio era stato
impiegato prima dell’installazione del misuratore fiscale esistente a bordo. La verifica di tale attestazione risulta essere eseguita dall’ADMO in data 26/11/2013, con la conseguenza che la richiesta di rimborso dell’accisa sul gasolio pagato dalla società contribuente riguarda il periodo compreso tra la data appena indicata il 06/08/2013.
Nel caso di specie non ricorrono, tuttavia, i vizi contestati dalla parte ricorrente che sovrappone l’ipotesi di motivazione perplessa con la prova critica ex art. 2729 cod. civ. Il giudice di seconde cure, preso atto dell’assenza di « un’attestazione da parte di pubblici ufficiali della circostanza da provare» , è ricorso a una prova logica, ritenendo che la società avesse fornito argomentazioni (supportate da prove documentali, v. infra ) sulle ragioni per cui non era possibile ipotizzare un uso diverso da quello esente del gasolio (a bordo non era possibile un uso diverso del gasolio che non fosse quello della produzione dell’energia elettrica, erano escluse condotte distrattive del materiale perché nessuna nave si era avvicinata, si era ancora in una fase di rodaggio). Il ricorso alla prova critica per risalire dal fatto noto al fatto da provare può essere connotato da valutazioni che escludano l’eventuale presenza di fatti impeditivi (nel caso di specie da individuare nell’impiego del prodotto per un uso diverso da quello che comporta l’applicazione dell’esenzione).
6. Anche il secondo motivo di ricorso è da ritenere infondato per analoghe considerazioni espresse sub 5 in sede di esame del primo motivo. Nel caso di specie non c’ è nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., dal momento che non è riscontrabile alcuna inversione dell’onere della prova, ma piuttosto il ricorso alla cd. prova critica della parte tenuta a provare i fatti costitutivi dell’esenzione ai sensi dell’art. 22 T.U.A. Sul punto la società contribuente ha dato atto della documentazione prodotta (v. pag. 36-37 del controricorso) e in
particolare: istanze di attribuzione del codice accise e di autorizzazione all’esercizio di officina di produzione dell’energia elettrica per uso proprio (datata 17/12/2012), Relazione Illustrativa Doganale Fiscale del progetto FSRU; memorandum del 03/12/2010, dichiarazione dell’armatore (indicato a pag. 40 del controricorso in RAGIONE_SOCIALE evidenziando che si tratta dell’unico gestore del terminale, in grado di documentare le modalità di funzionamento della FRSU nel periodo compreso tra il 06/08/2013 e il 26/11/2013) ed estratto del registro nautico; rapporto annuale trasmesso dall’OLT al Ministero dell’Ambiente in ottemperanza al Decreto AIA PROT. 93 del 15/03/2013, con la relazione tecnica ai fini delle accise che ne riprende i dati, dichiarazione autentica rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno e documentazione relativa all’operatività del Guardian Vessel, prescrizione n. 7 del provvedimento di Esclusione VIA del Ministero dell’Ambiente, determina sul piano di monitoraggio e dichiarazione autentica del Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina.
Il ragionamento del giudice di seconde cure -non incorrendo nel vizio di motivazione contestato con il primo motivo di ricorso -è esente da censure anche ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e non è ulteriormente scrutinabile nella presente sede, tanto più se si considera l’assenza di contestazioni inerenti alla violazione dell’art. 2729 cod. civ. ad opera della parte ricorrente.
7. Infine, è infondato anche il terzo motivo. Nell’illustrazione di quest’ultimo la ricorrente evidenzia che -seguendo l’impostazione della CTR -risulterebbero violate tutte le disposizioni che nel TUA delineano le facoltà di controllo attribuite all’ADMO, come gli artt. 3, 15 e 18. È stato poi richiamato il contenuto dell’art. 18 TU A, il quale, al primo comma, stabilisce che: « L’amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei
tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura. »
Nel caso di specie il periodo interessato dalla richiesta di rimborso (06/08/201226/11/2013) non è stato caratterizzato dall’impiego di misuratori fiscali, il cui accertamento risulta verificato dall’ADMO solamente a decorrere dal 26/11/2013.
Tale circostanza non è, tuttavia, dirimente per il disconoscimento dell’esenzione. Questa Corte (nell’ambito di fattispecie in cui il contenuto dell’art. 55, comma 6, TUA era riprodotto all’interno dell’art. 55, comma 8, TUA) ha precisato che: « In tema di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, regolata dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l’applicazione degli speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato, non produce effetti preclusivi del diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, da parte del contribuente, atteso che tali adempimenti non costituiscono il presupposto indefettibile per il sorgere delle relative posizioni giuridiche soggettive. Tali adempimenti, infatti, o sono funzionali al rilascio della licenza d’esercizio o costituiscono prescrizioni meramente eventuali, disposte dall’Amministrazione nell’esercizio del potere riconosciuto dalla legge per rendere più agevoli accertamenti e controlli contabili-
amministrativi, di guisa che essi non si atteggiano come condizioni “sine qua non” per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione, con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge – diversi, quindi, dagli accorgimenti tecnici previsti dal detto art. 55, comma 8 -, delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti. » (Cass., 28/05/2007, n. 12431; v. anche Cass., 22/09/2011, n. 19321; Cass., 11/08/2023, n. 24517).
Occorre precisare che i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria e l’eventuale imposizione di misuratori può condurre al disconoscimento dell’esenzione dalle accise ai sensi dell’art. 22 TUA solo in presenza di condotte da parte del contribuente funzionali a sottrarsi ai controlli dell’ADMO o non conformi alle prescrizioni impartite da quest’ultima in ordine all’installazione di misuratori in tempi ragionevoli. Nel caso di specie non risulta, tuttavia, contestata una condotta del contribuente volta a eludere i controlli tramite i misuratori fiscali il cui funzionamento è stato accertato in data 26/11/2013 a fronte di un impianto che ha iniziato a essere operativo nell’agosto del 2013 e della richiesta, in tale epoca, di misure di adeguamento da parte della stessa amministrazione finanziaria.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.206,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a. e ca. Così deciso in Roma, il 10/10/2024.