Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3443/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società incorporante la RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Oggetto: tributi – accise – autoproduttore
RAGIONE_SOCIALE (CF. CODICE_FISCALE),
in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 754/10/22, depositata in data 21 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Piacenza per i periodi di imposta dal 2008 al 2013, oltre sanzioni, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettivi consumi delle imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52 , comma 3, lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA (energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione);
che la CTP di Bologna ha accolto il ricorso;
che la CTR dell’Emilia -Romagna ha accolto l’appello dell’Ufficio , con sentenza cassata da questa Corte (Cass., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 20822);
che la CTR dell’Emilia -Romagna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’ appello dell’Ufficio, ritenendo che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’energia a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’energia stata ceduta ai singoli consorziat i;
che ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che non possono trovare applicazione a sostegno della posizione della società contribuente il precedente comportamento assunto dall’Amministrazione finanziaria ;
che, inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che da una istanza di interpello dichiarata inammissibile, come nella specie, non possono discendere conseguenze sfavorevoli per l’Amministrazione finanziaria e che la prescrizione quinquennale del credito dell’Amministrazione finanziaria decorra dalla dichiarazione di consumo;
che ha proposto ricorso per cassazione CVA RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, società incorporante della società contribuente, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha manifestato il difetto di interesse al ricorso, per cui il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
che le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità;
che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio (Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2024