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Esenzione accise energia: no per le cooperative

La Corte di Cassazione ha stabilito che una società cooperativa che produce energia elettrica da fonti rinnovabili e la cede, a titolo oneroso, ai propri soci, non può beneficiare dell’esenzione accise energia per gli anni antecedenti al 2016. La sentenza chiarisce che il beneficio fiscale è riservato esclusivamente all’autoconsumo, ovvero quando il produttore e il consumatore coincidono. La cessione ai soci, anche se membri della cooperativa, configura un rapporto di fornitura, soggetto a imposta. La Corte ha inoltre precisato che la norma del 2015, che ha esteso il beneficio, ha natura innovativa e non retroattiva.

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Pubblicato il 25 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione Accise Energia: La Cassazione Nega il Beneficio alle Cooperative

L’ordinanza n. 1856/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per le società cooperative e i consorzi energetici: l’applicazione dell’esenzione accise energia per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai propri soci. La Corte ha stabilito un principio rigoroso: il beneficio fiscale spetta solo in caso di autoconsumo diretto, escludendo la cessione a terzi, anche se questi sono membri della stessa struttura societaria.

I Fatti di Causa

Una società cooperativa, attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica, aveva richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise versate per gli anni 2014 e 2015. La richiesta si basava sulla convinzione di aver diritto all’esenzione prevista per l’energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata dall’autoproduttore. Secondo la cooperativa, tale beneficio doveva estendersi anche all’energia fornita ai propri soci.

L’Agenzia delle Dogane aveva negato il rimborso, sostenendo che la cessione di energia ai soci configurasse una vendita a soggetti terzi, interrompendo così il requisito dell’autoconsumo. Dopo un iter giudiziario che ha visto decisioni contrastanti nei primi due gradi di giudizio, la questione è giunta all’esame della Corte di Cassazione.

La Questione Giuridica: Interpretazione della Norma sull’Esenzione Accise Energia

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise). Questa norma esenta da imposta l’energia elettrica prodotta con impianti da fonti rinnovabili e “consumata dalle imprese di autoproduzione”.

La cooperativa ricorrente sosteneva un’interpretazione estensiva, equiparando il consumo dei soci a quello della cooperativa stessa, in virtù dello scopo mutualistico che le caratterizza. A supporto di tale tesi, veniva richiamata la definizione di “autoproduttore” contenuta nel D.Lgs. 79/1999 (Decreto Bersani), che include anche l’energia utilizzata dai soci delle cooperative.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, fornendo una serie di chiarimenti fondamentali.

In primo luogo, i giudici hanno ribadito il principio della stretta interpretazione delle norme agevolative in materia fiscale. L’esenzione è un’eccezione alla regola generale dell’imponibilità e non può essere applicata per analogia o attraverso un’interpretazione estensiva.

Il punto centrale della decisione è la distinzione soggettiva tra la società cooperativa (produttore) e i singoli soci (consumatori). Quando la cooperativa cede l’energia ai soci, agisce come un fornitore e i soci come clienti. Non si realizza, quindi, la coincidenza tra produttore e consumatore che è il presupposto indefettibile per l’applicazione del beneficio dell’autoconsumo. I soci sono soggetti giuridici distinti dalla società.

La Corte ha inoltre specificato che la definizione di “autoproduttore” del Decreto Bersani (D.Lgs. 79/1999) non è applicabile al contesto fiscale. Quel decreto, infatti, ha lo scopo di regolare il mercato dell’energia elettrica e non la materia tributaria. Le definizioni in esso contenute valgono solo ai fini di quella specifica normativa e non possono essere trasposte per interpretare il Testo Unico Accise.

Infine, la Corte ha analizzato la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), che ha esplicitamente esteso l’esenzione anche all’energia consumata dai soci delle cooperative. Secondo i giudici, questa norma ha una natura innovativa e non interpretativa. Ciò significa che non chiarisce una regola preesistente, ma ne crea una nuova. Di conseguenza, non ha efficacia retroattiva e si applica solo a partire dall’anno d’imposta 2016, lasciando esclusi i periodi (2014-2015) oggetto della richiesta di rimborso.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione stabilisce un confine netto per l’applicazione dell’esenzione accise energia. Per gli anni antecedenti al 2016, il beneficio era limitato al solo autoconsumo reale, inteso come consumo diretto da parte dello stesso soggetto giuridico che ha prodotto l’energia. La cessione ai soci, configurando un’operazione di vendita, ricadeva nel campo di applicazione dell’imposta. Solo con l’intervento legislativo del 2015, il perimetro dell’agevolazione è stato allargato, ma senza effetti per il passato. Questa decisione rappresenta un importante precedente per casi analoghi, consolidando un’interpretazione rigorosa delle agevolazioni fiscali nel settore energetico.

Una società cooperativa che produce energia da fonti rinnovabili e la cede ai propri soci ha diritto all’esenzione dalle accise?
No, per i periodi d’imposta antecedenti al 2016. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’esenzione si applica solo in caso di autoconsumo, dove il produttore e il consumatore sono lo stesso soggetto giuridico. La cessione ai soci, anche se membri della cooperativa, è considerata una fornitura a terzi e quindi soggetta ad accisa.

La definizione di “autoproduttore” del Decreto Bersani (D.Lgs. 79/1999) si applica in materia di accise?
No. La Corte ha stabilito che la definizione contenuta in tale decreto è valida esclusivamente ai fini della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e non può essere utilizzata per interpretare la normativa fiscale, che ha un proprio corpus normativo specifico (il Testo Unico Accise).

La legge che dal 2016 ha esteso l’esenzione ai soci delle cooperative (L. 208/2015) è retroattiva?
No. La sentenza ha qualificato tale norma come innovativa, non interpretativa. Ciò significa che introduce una nuova regola e non chiarisce una precedente. Pertanto, i suoi effetti non sono retroattivi e l’esenzione per l’energia consumata dai soci si applica solo a partire dall’anno d’imposta 2016.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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