Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
– Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7110 del ruol o generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 21 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL del medesimo difensore;
-ricorrente – contro
Oggetto:
accise – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE cooperativa – esenzione –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 53/01/2020, depositata in data 21 agosto 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evince che: il RAGIONE_SOCIALE (di seguito: il RAGIONE_SOCIALE) aveva presentato domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALE accise versate negli anni 2014 e 2015, in quanto riteneva applicabile in proprio favore l’esenzione dall’accisa sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ceduta ai propri soci , in base a quanto previsto dall’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 ma l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso provvedimento di diniego; avverso il suddetto provvedimento il RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso; la Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo sussistente il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘accisa per gli anni 2014 e 2015 in relazione alla cessione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore dei soci, con esclusione di quanto ad essi ceduto in base a documentati contratti di somministrazione, nonché il diritto al rimborso di quanto versato per accisa e interessi in epoca successiva alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento; avverso la suddetta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e il RAGIONE_SOCIALE appello incidentale condizionato;
la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in particolare ha ritenuto che:
l’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
non può trovare applicazione per le cessioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore dei propri soci, con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva e del diniego di rimborso; la previsione di cui all’art. 1, comma 911, legge n. 208/2015, deve essere interpretata quale norma avente natura innovativa e non interpretativa; non sussisteva alcuna violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento;
avverso la suddetta pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso ;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del l’art. art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, del l’art. 2, comma 2, d .lgs. n. 79/1999, e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12, comma 1, disp. gen, per avere erroneamente escluso la qualifica di autoproduttore e di autoconsumatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cooperativa e che, quindi, non potesse trovare applicazione la norma di esenzione, in contrasto con quanto previsto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999 ;
evidenzia parte ricorrente che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa differenza soggettiva tra socio e RAGIONE_SOCIALE cooperativa, basata sul fatto che il primo sarebbe un utente finale, sarebbe stata fondata su una ‘ lettura estremamente restrittiva e formalistica RAGIONE_SOCIALEa norma di esenzione”, valevole per i gruppi di RAGIONE_SOCIALE e per le organizzazioni consortili “ma non certo nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pena la negazione di ogni rilevanza e peculiarità RAGIONE_SOCIALEo schema causale tipico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cooperativa e RAGIONE_SOCIALEo scopo mutualistico”, risolvendosi la propugnata estensione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’accise alle RAGIONE_SOCIALE in una interpretazione non analogica, di per se vietata, ma estensiva RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni, come tale consentita anche alla stregua RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica, contenuta nella L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 911;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 911, l. n. 208/2015, e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12, comma 1, disp. gen., per avere erroneamente ritenuto che la suddetta previsione avesse natura innovativa piuttosto che interpretativa;
il primo motivo è infondato e va rigettato;
invero, la tesi nello stesso propugnata si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui ” In tema di accise, qualora la RAGIONE_SOCIALE consortile costituita per l’autoRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett b), per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’RAGIONE_SOCIALE prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo al D.Lgs. n. 79 del 2009, art. 2, comma 2, in quanto, regolando il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale ” (Cass. n. 18863 del 2020; in termini, ex multis, Cass. n. 24169 del 2020, n. 19922 del 2020, n. 19456 del 2020, n. 33592 del 2019, n. 26142 del 2019);
tale principio, anche se pronunciato con riferimento ai consorzi, è estensibile anche alle RAGIONE_SOCIALE;
il d.lgs. n. 504 del 1999, art. 52, comma 3, lett. b), come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, art. 1, stabilisce che ” Non è sottoposta ad imposta l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: (…); b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoRAGIONE_SOCIALE in locali e luoghi diversi dalle abitazioni “;
l’applicabilità del regime di esenzione, quindi, è strettamente connessa al presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoRAGIONE_SOCIALE, sicché, ove le stesse non consumino l’RAGIONE_SOCIALE per
sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame;
ne consegue che i soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetti non autoproduttori, al pari dei consorziati nelle organizzazioni consortili, sono cessionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE cooperativa assume nei loro confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa;
anche con riferimento ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non può porsi la questione RAGIONE_SOCIALEa valenza, a fini interpretativi, RAGIONE_SOCIALEa previsione contenuta nel d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che ” Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllate, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controllante e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8, degli appartenenti ai consorzi o RAGIONE_SOCIALE consortili costituiti per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto “;
Questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23529 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non può influire sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il d.lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa;
pertanto, la nozione di autoproduttore, di cui al cit. d.lgs. n. 79 del 1999, non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento RAGIONE_SOCIALE accise ai sensi del TUA, art. 52, comma 3, lett. b), i quali non rientrano nella menzionata definizione;
ad ulteriore supporto di tale argomento valgano le seguenti considerazioni: a) il d.lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 1, precisa che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2, trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la Dir. n. 96/92/Ce sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il T.U. Accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Dir. n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l’armonizzazione RAGIONE_SOCIALEa tassazione degli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise che hanno le officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per uso proprio ai sensi del T.U. Accise;
pertanto, l’esenzione prevista dal T.U. Accise, art. 52, comma 3, lett. b), con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all’utilizzazione che fa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla RAGIONE_SOCIALE cooperativa che produce l’RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la predetta RAGIONE_SOCIALE ceda l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a distinti soggetti giuridici quali sono i soci, pena facili ed intuibili elusioni RAGIONE_SOCIALEa disposizione agevolativa (arg. da Cass. n. 24169 del 2020);
non è poi condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui all’estensione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalle accise anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovrebbe pervenirsi attraverso una interpretazione estensiva del più volte citato T.U. Accise, art. 52, riferendosi la qualifica di autoproduttore non solo all’ipotesi in cui la cooperativa consumi per se l’RAGIONE_SOCIALE autoprodotta, ma anche a quella in cui l’RAGIONE_SOCIALE sia consumata dai propri soci , in quanto l’i nterpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione, al pari di quella analogica, non
è consentita trattandosi di norma agevolativa di esenzione fiscale, come tale di stretta interpretazione;
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo, alla fattispecie in esame non è neppure applicabile la disposizione di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 911, (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che ” il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni “;
il citato art. 1, comma 999, prevede che ” La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 10 gennaio 2016 “, sicché, in mancanza di una espressa previsione di applicabilità retroattiva RAGIONE_SOCIALEa citata Legge, art. 1, comma 911, l’esenzione dall’accise per i soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica soltanto dall’anno d’imposta 2016;
né è corretto sostenere che alla citata disposizione possa attribuirsi natura interpretativa del previgente d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), mancando un’espressa qualificazione in tal senso e pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa stessa, anche perché la norma in esame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, estendendo anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa, sicché non è suscettibile di applicazione retroattiva;
pertanto, anche il secondo motivo è infondato; in conclusione, i motivi sono infondati con conseguente rigetto del ricorso;
ai fini RAGIONE_SOCIALE spese, la novità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE stesse;
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, addì 4 luglio 2023.