Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 36246-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente
Avverso la sentenza n. 46/02/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE di II Grado di Bolzano, depositata il 15.05.2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’ adunanza camerale del 21 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l ‘RAGIONE_SOCIALE notificò alla ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ , autoproduttore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’ avviso di pagamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo
Accise – Energia RAGIONE_SOCIALE –
AutoRAGIONE_SOCIALE –
Cessione ai soci –
Esenzione
–
Esclusione
agli anni d’imposta 200 9/2013 , contestando l’illegittima applicazione nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALE‘esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’RAGIONE_SOCIALE prodotta e destinata ai soci, perché consumatori finali diversi dalla RAGIONE_SOCIALE autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. L’atto era stato preceduto da un altro avvis o di pagamento, relativo al solo anno d’imposta 2009, che l’Amministrazione doganale aveva però provveduto ad annullare per vizi di motivazione, rimborsando anche l’importo già corrisposto.
Al pari del primo avviso di pagamento, annullato, la RAGIONE_SOCIALE impugnò anche il secondo, eccependo la prescrizione del diritto di recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta e contestando nel merito le pretese RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio.
La Commissione RAGIONE_SOCIALE di I Grado di Bolzano, che con sentenza n. 187/02/2016 rigettò il ricorso. La Commissione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Grado di Bolzano respinse l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 46/02/2018, ora al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte. Il giudice regionale, dopo aver ribadito la tempestività e ritualità procedimentale RAGIONE_SOCIALEa richiesta di recupero, ha sostenuto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fornita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerativa ai propri soci non era esente dalle accise, perché alla cessionaria non poteva attribuirsi la qualifica di ‘ autoproduttore” e di “autoconsumatore”, poiché la RAGIONE_SOCIALEerativa era soggetto distinto dai singoli soci, imprese autonome, da considerarsi pertanto soggetti terzi rispetto all’utilizzo personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiesto quale presupposto per godere del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione ; ha escluso inoltre che il richiamo all’ art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l’estensione del beneficio in esame alle socie RAGIONE_SOCIALEerative, perché non «supportato da valide ragioni giuridiche». Ciò in quanto il c.d. decreto Bersani era stato introdotto in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e le definizioni di ‘autoproduttore’ in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha respinto le censure sollevate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in particolare la denuncia di violazione del protocollo di Kyoto, RAGIONE_SOCIALEa violazio ne degli artt. 3 e 41 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, infine RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, co. 3,
lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 luglio 2000, n. 212.
La RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza affidandosi a sei motivi, su cui ulteriormente insiste con memoria illustrativa ex art. 380 bis1 cod. proc. civ., cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 2 1 giugno 2023 la causa è stata decisa.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 1, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 3, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 octies RAGIONE_SOCIALEa L. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La pronuncia del giudice regionale avrebbe erronea mente respinto l’eccepita prescrizione del diritto al recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta relativa all’anno 2009, richiamando l’art. 57 e non l’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa disciplina del Testo unico sulle accise. Al contrario, so stiene la difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a fronte di un termine di prescrizione quinquennale, come indicato dall’art. 15 cit., l’avviso di pagamento notificato il 29.12.2014 ed il processo verbale di constatazione non avrebbero avuto funzione interruttiva. In ogni caso l’annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ed il rimborso che ne era conseguito avevano travolto gli effetti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ad esso riconducibile.
Il motivo è infondato per le ragioni appreso chiarite.
L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, ratione temporis vigente, prevedeva che «Il credito RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria per l’accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento RAGIONE_SOCIALEa scoperta del fatto illecito».
L’art. 57, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa medesima disciplina, prevede che « Il termine di prescrizione per il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento RAGIONE_SOCIALEa scoperta del fatto illecito».
Ebbene, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal momento RAGIONE_SOCIALEa scoperta del ‘fatto illecito’ -relazionato a condotte omissivee non dal verificarsi del consumo del bene assoggettato all’accisa, implica una condotta illecita, fattispecie estranea al caso di specie. È in ogni caso
pacifico che nella controversia de quo risulta incontestato che per anni l’Amministrazione finanziaria a bbia ritenuto spettante il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’accisa, e che solo successivamente, sulla base di una più corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile, ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE prodotta e ceduta ai soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEerativa non godesse RAGIONE_SOCIALEa disciplina agevolata RAGIONE_SOCIALE‘esonero dall’imposta.
I l mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa non era dunque riconducibile a condotte omissive, ma ad un ‘errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’imposta. Ne discende che del consumo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’Amministrazione finanziaria era a conoscenza sin dal 2009 , con l’effetto che il termine di prescrizione, decorrendo dal medesimo anno, doveva scadere il 31 dicembre 2014. Sotto il profilo appena evidenziato le ragioni difensive RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE non sono pertinenti.
Tuttavia è altrettanto pacifico che entro il 31 dicembre 2014 l’Amministrazione finanziaria ebbe a notificare tanto un processo verbale di constatazione (27 ottobre 2009), quanto un avviso di pagamento (29 dicembre 2014).
È irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa messa in mora RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che il predetto avviso di pagamento sia stato successivamente annullato in autotutela sull’assunto che, rispetto alle osservazioni proposte avverso il pvc, l’atto impositivo non era stato adeguatamente motivato. Ciò non implicava affatto che la pretesa impositiva fosse infondata, ma che l’Amministrazione finanziaria riconosceva l’esigenza del rispetto del contraddittorio. L’Amministrazione doganale ha pertanto correttamente annullato l’avviso di pagamento, per notificarne successivamente, e sempre tempestivamente, un secondo, comprensivo non solo RAGIONE_SOCIALE‘annualità 2009, ma anche RAGIONE_SOCIALE annualità successive.
Peraltro, l’annullamento del primo atto di pagamento non aveva comunque travolto il processo verbale di constatazione del 27 ottobre 2009, redatto all’esito del controllo.
Quanto al secondo motivo, con cui la RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e secondo il quale, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, l’Amministrazione doganale
avrebbe dovuto notificare un nuovo processo verbale di constatazione, esso è privo di pregio.
Il vizio, per il quale l’ufficio si era determinato all’annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo (al riguardo nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia -pag. 3, ult. capoverso- vi è stata una mera confusione terminologica tra pvc e avviso di pagamento), poteva infic iare l’atto affetto dal vizio stesso, non anche quelli precedenti. Ne consegue che il processo verbale di costatazione, come tutta la pregressa sequenza procedimentale, era immune da vizi e pienamente valido.
Il successivo avviso di pagamento, del 2015, ha dunque trovato legittimo presupposto nel verbale redatto all’esito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sulla debenza RAGIONE_SOCIALE accise.
In conclusione anche con riferimento all’annualità 2009 l’avviso di pagamento era tempestivo ed i primi due motivi di ricorso vanno respinti.
Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995), 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa l. 28 dicembre 2015, n. 208, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3 (attuale comma 6), RAGIONE_SOCIALEa l. 13 maggio 1999, n. 133, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE regole per favorire l’attuazione del protocollo di Kyoto;
con il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al mancato rispetto degli artt. 3 e 41 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione;
con il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. 504 del 1995, nonché degli artt. 3 e 10 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
I riportati motivi possono essere trattati unitariamente perché tutti rivolti ad invocare l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice regionale rispetto a plessi normativi, dalla cui organica lettura si evincerebbe una più corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma agevolativa sulla esenzione d’accisa
dall’autoRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche nel rispetto sia di principi costituzionali, sia del raggiungimento di obiettivi di salute ambientale, assunti come impegno internazionale dallo Stato italiano.
Con essi, sintetizzando, la difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha rilevato come il giudice tributario abbia apprezzato l’inesistenza di un concetto di autoproduttore nell’art. 52 cit., e il conseguenziale inutile richiamo RAGIONE_SOCIALEa d.lgs. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani), così come il divieto di una interpretazione analogica. Nel ricorso, al contrario, si insiste sulla ratione RAGIONE_SOCIALEa disciplina agevolativa, favorevole per tutti coloro che producono RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili ed estensibile come tale anche, per l’ipotesi di RAGIONE_SOCIALEerative, ai rispettivi soci, a tal fine essendo particolarmente utile richiamare il concetto di autoproduttore introdotto con il d.lgs. n. 79 cit.
Ha inoltre invocato, ad ulteriore rafforzamento di tale prospettiva interpretativa, il comma 911 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 208 del 2015, da considerarsi norma di interpretazione autentica, come tale applicabile alle fattispecie pregresse alla sua introduzione, come quella per cui è causa. Ha collocato il significato e la funzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b) cit. nella RAGIONE_SOCIALE normativa finalizzata alla attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano con riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati del protocollo di Kyoto sull’utilizzo RAGIONE_SOCIALE fonti rinnovabili. Ha sostenuto che una interpretazione restrittiva come quella assunta dal giudice d’appello si porrebbe in contrasto anche con i principi costituzionali dettati dall’art. 3 e dall’art. 41 Cost., quanto alla discrimina zione tra impresa autoprodutttrice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che consuma, e RAGIONE_SOCIALEerativa, che costituisce una forma organizzata collettiva, composta da privati e imprese, per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al fine RAGIONE_SOCIALE‘auto -consumo da parte dei propri soci. Ha infine evidenziato la violazione dei principi RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente, laddove il giudice regionale ha giustificato un improvviso mutamento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dall’art. 52 cit. , laddove sino alla fine del 2013 la medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sempre riconosciuto l’esenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative autoproduttrici dalle accise in materia, mentre solo successivamente ha ritenuto che tale esenzione non spettasse, chiedendone la riscossione per le annualità pregresse, oltre che gli interessi legali.
I motivi sono tutti infondati.
Questa Corte, pronunciandosi in simili controversie, in riferimento alle RAGIONE_SOCIALE consortili, ha già affermato che le RAGIONE_SOCIALE consortili costituite per l’autoRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili, come tutte le officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis , sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l’RAGIONE_SOCIALE, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che le suddette RAGIONE_SOCIALE beneficiano RAGIONE_SOCIALE‘esenzione limitatamente all’RAGIONE_SOCIALE prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati (Cass., 16 ottobre 2019, n. 26142; 18 dicembre 2019, n. NUMERO_DOCUMENTO; 11 settembre 2020, n. 18863).
Con riguardo poi alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative, la Corte di legittimità (Cass., 1 giugno 2023, n. 15555) ha parimenti ritenuto infondate le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente. Partendo proprio dalla giurisprudenza formatasi sulle RAGIONE_SOCIALE consortili, ha ritenuto che «[…] tale principio, ancorché pronunciato con riferimento ai consorzi, è estensibile anche alle RAGIONE_SOCIALEerative. L’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1999, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che ‘ Non è sottoposta ad imposta l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: […]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoRAGIONE_SOCIALE in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ‘ . L’applicabilità del regime di esenzione, quindi, è strettamente connessa al presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoRAGIONE_SOCIALE, sicché, ove le stesse non consumino l’RAGIONE_SOCIALE per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame. Ne consegue che i soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative, in quanto soggetti non autoproduttori, al pari dei consorziati nelle organizzazioni consortili, sono cessionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerativa assume nei loro confronti la qualità
di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa. Ed anche con
riferimento ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative non può porsi la questione RAGIONE_SOCIALEa valenza, a fini interpretativi, RAGIONE_SOCIALEa previsione contenuta nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che ‘ Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllate, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controllante e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 4, numero 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o RAGIONE_SOCIALE consortili costituiti per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ‘ .
Sul punto è stato infatti chiarito (Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23529 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) che non può influire sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa RAGIONE_SOCIALE, essendo il d.lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa. Pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al cit. d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento RAGIONE_SOCIALE accise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Ad ulteriore supporto si è anche considerato che: a) il d.lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 1, precisa che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la Direttiva n. 96/92/Ce, sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il T.U. Accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l’armonizzazione RAGIONE_SOCIALEa tassazione degli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise che hanno le officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per uso proprio ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1995. Ne consegue che l’esenzione prevista dall’art. 52,
comma 3, lett. b), cit., con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all’utilizzazione che fa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerativa che produce l’RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la predetta RAGIONE_SOCIALE ceda l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a distinti soggetti giuridici quali sono i soci, pena facili ed intuibili elusioni RAGIONE_SOCIALEa disposizione agevolativa (arg. da Cass. n. 24169 del 2020).
Non trova dunque condivisione la tesi secondo cui all’estensione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalle accise anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative dovrebbe pervenirsi attraverso una interpretazione estensiva del più volte citato art. 52 T.U. sulle accise, riferendosi la qualifica di autoproduttore non solo all’ipotesi in cui la RAGIONE_SOCIALEerativa consumi per sé l’RAGIONE_SOCIALE autoprodotta, ma anche a quella in cui l’RAGIONE_SOCIALE sia consumata dai propri soci. Interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione che, al pari di quella analogica, non è consentita trattandosi di norma agevolativa di esenzione fiscale, come tale di stretta interpretazione.
Alla fattispecie in esame non è neppure applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che ‘ il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ‘ . Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che ‘ La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 10 gennaio 2016 ‘ . Ne consegue che, in mancanza di una espressa previsione di applicabilità retroattiva del comnma 911 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa citata legge, l’esenzione dall’accisa per i soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applica soltanto dall’anno d’imposta 2016. Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interpretativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un’espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa stessa, ma anche perché la norma in esame ha portata fortemente
innovativa (e non esplicativa) RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, estendendo anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa. D’altronde sarebbe incomprensibile il perché una norma, che per espressa previsione normativa entra in vigore da una certa data (10 gennaio 2016), dovrebbe ricondursi tra le norme di interpretazione autentica, con applicazione retroattiva.
Ai principi di diritto ora esposti si è attenuto il giudice regionale, alla cui sentenza non possono pertanto utilmente indirizzarsi le censure mosse dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Quanto sinora chiarito è utile anche a respingere sia l’invocazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b) , del TUA, sia RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3 (attuale comma 6), RAGIONE_SOCIALEa l. 13 maggio 1999, n. 133, formulate con il quarto motivo, quanto al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di attuazione del protocollo di Kyoto.
Il Protocollo di Kyoto, adottato l’11 dicembre 1997 e reso esecutivo in Italia con legge 1° giugno 2002, n. 120, non ha natura immediatamente precettiva, impegnando gli Stati membri a realizzare riforme, anche legislative, con la finalità di ridurre le emissioni dei cd. gas-serra. Lascia dunque ampia discrezionalità di intervento, così che non può individuarsi nell’interpretazione , ancorché restrittiva, di una norma agevolativa in materia di accise, un elemento di contrasto alla ‘politica energetica’ RAGIONE_SOCIALEo Stato, che va perseguita nei limiti dei binari segnati dalla normativa a tal fine introdotta.
Sotto altro profilo, è proprio il richiamato art. 10, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 133 del 1999, pur dando attuazione agli impegni di Kyoto, ha significativamente riguardo soltanto all’ ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoRAGIONE_SOCIALE“. La formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma si allinea perfettamente proprio all’art. 52, comma 3, lett. b), TUA, assumendo a presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esenzione esclusivamente l’autoconsumo.
È infondato anche il quinto motivo. Deve infatti escludersi che si realizzi la dedotta discriminazione in danno di imprese, perché organizzate in forma di RAGIONE_SOCIALEerative, e che secondo la prospettazione difensiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sarebbero menomate nella loro libertà d’iniziativa economica.
I l requisito RAGIONE_SOCIALE‘autoconsumo per ottenere l’esenzione è infatti predicato in riferimento a qualunque impresa, a prescindere dalle sue dimensioni e
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
dalla forma giuridica mediante la quale è eretta. Né è suscettibile di sindacato, rientrante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE scelte rimesse al legislatore, la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione all’autoconsumo, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di RAGIONE_SOCIALE proveniente da una RAGIONE_SOCIALEerativa da parte RAGIONE_SOCIALE imprese socie. L ‘alterità di queste rispetto alla prima determina un’obiettiva diversità di fattispecie, con conseguente non automatica estensibilità di un beneficio fiscale.
Inammissibile e comunque infondato è infine il sesto motivo.
Intanto la ricorrente, non riportando la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di pagamento, né quando la questione afferente al pagamento degli interessi legali sull’accisa non versata, sia stata sollevata nel precedente grado di merito, non consente di rilevare la esistenza stessa del motivo di doglianza e comunque quando di ciò si sia lamentato nel processo.
La censura è comunque infondata perché la Corte di legittimità è ferma nel ritenere che, qualora il contribuente si sia conformato ad un’indicazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, il principio di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento – sancito dall’art. 10, comma 2, st contr. – non esonera dall’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALE principale, ma solo da sanzioni e interessi (cfr., ex multis, 30 settembre 2020, n. 20819). Nondimeno, gli interessi cui si riferisce il principio di diritto da ultimo enunciato, in forza RAGIONE_SOCIALE‘esplicito richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000 sono unicamente gli interessi moratori, in forza del l’esplicita previsione in tal senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione legislativa (secondo cui ‘non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria […]’). In tal senso depone la lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza da cui origina l’affermazione del principio stesso ( Cass. 10 settembre 2009, n. 19479).
In conclusione vanno rigettati i motivi dal secondo al sesto, dovendo affermarsi, al pari che per le RAGIONE_SOCIALE consortili, il principio di diritto secondo cui « in tema di accise sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerativa che autoproduce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente
all’RAGIONE_SOCIALE prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati ».
All’esito del processo segue la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nelle spese del giudizio id legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano nella misura di € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023