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Esenzione accise energia: no per i soci cooperatori

Una società cooperativa, produttrice di energia da fonti rinnovabili, si è vista negare l’esenzione accise energia per l’elettricità fornita ai propri soci. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il beneficio fiscale si applica solo all’energia autoconsumata direttamente dall’impresa produttrice. La cessione ai soci, considerati soggetti giuridici terzi, costituisce una fornitura soggetta a tassazione. La Corte ha inoltre chiarito che la legge del 2016 che estende il beneficio non è retroattiva.

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Pubblicato il 19 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione Accise Energia: La Cassazione Nega il Beneficio ai Soci di Cooperative

L’interpretazione delle norme fiscali, specialmente quelle che prevedono agevolazioni, è spesso terreno di scontro tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande interesse per il settore delle energie rinnovabili e delle società cooperative: l’applicabilità dell’esenzione accise energia prodotta da fonti rinnovabili quando questa viene ceduta ai soci della cooperativa produttrice. La risposta della Corte è stata chiara e restrittiva, delineando confini precisi per il concetto di autoconsumo.

Il Contesto: Autoproduzione di Energia e la Presunta Esenzione

Il caso ha origine da un avviso di accertamento notificato a una società cooperativa specializzata nella produzione di energia elettrica. La cooperativa, autoproduttrice, aveva fornito energia ai propri soci applicando l’esenzione dalle accise prevista dall’art. 52 del Testo Unico sulle Accise (TUA). Secondo la società, la fornitura ai soci doveva essere considerata alla stregua di un autoconsumo, data la natura mutualistica del rapporto.

L’amministrazione finanziaria, tuttavia, ha contestato questa interpretazione, sostenendo che l’esenzione fosse applicabile solo all’energia consumata direttamente dall’impresa produttrice nei propri locali. La controversia è così approdata in tribunale, giungendo fino al vaglio della Suprema Corte.

La Posizione della Cassazione sull’Esenzione Accise Energia

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato e rigoroso. I giudici hanno chiarito che le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia.

Autoconsumo vs. Cessione a Terzi: un Confine Netto

Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra autoconsumo e cessione a terzi. Secondo la Corte, l’esenzione prevista dalla legge si applica solo all’energia “consumata dalle imprese di autoproduzione”. Quando la cooperativa cede l’energia ai propri soci, questi ultimi agiscono come consumatori finali, distinti e autonomi rispetto alla società produttrice.

Anche se soci, essi sono considerati ‘terzi’ ai fini della norma fiscale. Di conseguenza, la cooperativa non sta autoconsumando, ma sta effettuando una fornitura di energia, assumendo la veste di venditore. Questa operazione, pertanto, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell’accisa.

Irrilevanza del ‘Decreto Bersani’ in Ambito Fiscale

La ricorrente aveva tentato di far valere la definizione più ampia di ‘autoproduttore’ contenuta nel cosiddetto Decreto Bersani (d.lgs. 79/1999), che include anche l’energia utilizzata dai soci delle cooperative. La Cassazione ha respinto anche questo argomento, precisando che le definizioni contenute in quella legge sono finalizzate a regolare il mercato interno dell’energia, non la materia tributaria. Il Testo Unico sulle Accise, in quanto norma fiscale, ha un proprio autonomo ambito applicativo e proprie definizioni che non possono essere derogate da leggi con scopi diversi.

La Legge di Stabilità 2016: Innovazione senza Retroattività

Un altro punto sollevato dalla cooperativa riguardava la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che ha esplicitamente esteso l’esenzione dall’accisa anche all’energia consumata dai soci delle cooperative. La società sosteneva che tale norma avesse natura di interpretazione autentica e dovesse quindi applicarsi retroattivamente.

La Corte ha smentito questa tesi, qualificando la norma del 2016 come fortemente innovativa. Estendendo un beneficio che prima era chiaramente escluso, la legge non ha semplicemente chiarito un dubbio, ma ha creato una nuova regola. Come tale, essa non può avere effetto retroattivo e si applica solo a partire dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2016), non potendo quindi sanare la situazione relativa all’anno d’imposta 2013, oggetto della controversia.

Le Motivazioni della Corte

Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del diritto tributario. In primo luogo, il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative impedisce di estendere un beneficio oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. La cessione di energia ai soci non rientrava, prima del 2016, nella nozione di ‘autoconsumo’ ai fini fiscali.

In secondo luogo, viene ribadita la netta distinzione della soggettività giuridica tra la società cooperativa e i suoi singoli soci. Sono entità separate e le operazioni tra di esse sono giuridicamente rilevanti come scambi con terzi.

Infine, la Corte ha sottolineato la diversa finalità delle normative: il d.lgs. 79/1999 regola il mercato concorrenziale dell’energia, mentre il TUA persegue l’armonizzazione della tassazione sui prodotti energetici a livello europeo. Questa separazione di scopi impedisce un’interpretazione ‘incrociata’ delle definizioni.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

L’ordinanza della Cassazione consolida un principio fondamentale: l’esenzione dalle accise per l’energia autoprodotta è un’agevolazione legata al consumo ‘in proprio’ da parte del soggetto produttore. Qualsiasi cessione a un soggetto giuridico distinto, inclusi i soci di una cooperativa, è da considerarsi una fornitura tassabile, almeno per i periodi d’imposta antecedenti al 2016. Questa decisione serve da monito per le imprese del settore, che devono applicare con rigore le normative fiscali, tenendo presente che solo una chiara disposizione di legge può estendere un beneficio fiscale.

L’esenzione dalle accise per l’energia autoprodotta si applica anche quando questa viene ceduta ai soci della cooperativa produttrice?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esenzione si applica solo all’energia autoconsumata direttamente dalla società produttrice. La cessione ai soci, che sono soggetti giuridici distinti, è considerata una fornitura a terzi e quindi è soggetta al pagamento delle accise.

La definizione di ‘autoproduttore’ contenuta nel Decreto Bersani (d.lgs. 79/1999) può essere usata per estendere l’esenzione fiscale ai soci?
No. La Corte ha chiarito che le definizioni del Decreto Bersani valgono solo ai fini della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica. La materia fiscale è regolata da norme specifiche (il Testo Unico sulle Accise), che non possono essere interpretate alla luce di leggi con finalità diverse.

La Legge di Stabilità 2016, che ha esteso l’esenzione ai soci delle cooperative, ha effetto retroattivo?
No. La sentenza afferma che la norma introdotta nel 2016 ha una portata innovativa e non di interpretazione autentica. Pertanto, i suoi effetti si producono solo a partire dal 1° gennaio 2016 e non può essere applicata a periodi d’imposta precedenti, come il 2013, oggetto del caso in esame.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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