Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 16895-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. 00107210221, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 6/02/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria di II Grado di Trento, depositata il 9.01.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l ‘RAGIONE_SOCIALE notificò al ‘RAGIONE_SOCIALE , autoproduttore
Accise – Energia RAGIONE_SOCIALE –
AutoRAGIONE_SOCIALE –
Cessione ai soci –
Esenzione
–
Esclusione
di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tre atti d’accertamento ed avvisi di pagamento, relativi agli anni d’imposta 2010/2012, contestando l’illegittima applicazione nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALE‘esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse a i soci, perché consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni.
La società contribuente versò gli importi, contestualmente avanzando la richiesta di rimborso, che l’ufficio finanziario rigettò con tre provvedimenti di diniego.
Gli atti furono tutti impugnati dinanzi alla Commissione tributaria di I Grado di Trento, che con sentenza n. 187/02/2016 ne accolse le ragioni. La Commissione tributaria di RAGIONE_SOCIALE Grado di Trento accolse l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 6/02/2019, ora al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte. Il giudice regionale ha sostenuto che la fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla società RAGIONE_SOCIALEerativa ai propri soci non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuir si la qualifica di ‘ autoproduttore” e di “autoconsumatore”», trattandosi di «utente finale di beni o servizi, che si distingue dall’utente non socio per la sola condizione di poter godere di tariffe più vantaggiose in ragione del tipo di scambio mutualistico, che caratterizza il rapporto RAGIONE_SOCIALEerativa-socio»; ha escluso inoltre che il richiamo all’ art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l’estensione del beneficio in esame alle socie RAGIONE_SOCIALEerative, perché non «supportato da valide ragioni giuridiche». Ciò in quanto il c.d. decreto Bersani era stato introdotto in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e le definizioni di ‘autoproduttore’ in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che, avendo l’ufficio applicato rigorosamente l’art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori, l’istanza di rimborso era stata legittimamente rigettata. Ha sostenuto che alla fattispecie non fosse applicabile neppure il disposto di cui all’art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), in quanto la stessa non aveva funzione interpretativa, come preteso dalla
RGN NUMERO_DOCUMENTO
contribuente, ciò non emergendo né dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa legge, né dai lavori preparatori. Essa infatti non chiariva il significato normativo di una legge preesistente, così integrandone la disposizione, né introduceva retroattivamente una nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, limitandosi invece ad aggiungere qualcosa in più che la norma fiscale non prevedeva, come l’uso RAGIONE_SOCIALEa congiunzione «anche» stava a dimostrare.
La società ha censurato la sentenza affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata decisa.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995), 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che la Commissione di II Grado di Trento, nell’escludere dall’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa norma di esenzione i soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEerativa, aveva erroneamente privilegiato una interpretazione restrittiva e formalistica RAGIONE_SOCIALEa disciplina, così violando anche la norma del cd. decreto Bersani (d.lgs. n. 79/1999);
con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) e 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Afferma che erroneamente la pronuncia non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa «norma di interpretazione autentica», contenuta nell’art. 1, comma 911, L. 208/2015, negandone la retroattività;
con il terzo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, con riferimento al motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul rilievo che l’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALEa norma di esenzione fosse lesiva del predetto principio di rilevanza unionale.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono tutti infondati.
Questa Corte, pronunciandosi sul tema, in riferimento alle società consortili, ha già affermato che quelle costituite per l’autoRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili, come tutte le officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis , sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l’RAGIONE_SOCIALE, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che le suddette società beneficiano RAGIONE_SOCIALE‘esenzione limitatamente all’RAGIONE_SOCIALE prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati (Cass., 16 ottobre 2019, n. 26142; 18 dicembre 2019, n. 33592; 11 settembre 2020, n. 18863).
Con riguardo poi alle società RAGIONE_SOCIALEerative, e in controversia relativa alla medesima società oggi ricorrente, ma per altra annualità d’imposta, ha parimenti ritenuto infondate le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente. Partendo proprio dalla giurisprudenza formatasi su lle società consortili, ha ritenuto che «[…] tale principio, ancorché pronunciato con riferimento ai consorzi, è estensibile anche alle RAGIONE_SOCIALEerative. L’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1999, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che ‘ Non è sottoposta ad imposta l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: […]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoRAGIONE_SOCIALE in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ‘ . L’applicabilità del regime di esenzione, quindi, è strettamente connessa al presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoRAGIONE_SOCIALE, sicché, ove le stesse non consumino l’RAGIONE_SOCIALE per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame. Ne consegue che i soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALEerative, in quanto soggetti non autoproduttori, al pari dei consorziati nelle organizzazioni consortili, sono cessionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la società
RAGIONE_SOCIALEerativa assume nei loro confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa. Ed anche con riferimento ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative non può porsi la questione RAGIONE_SOCIALEa valenza, a fini interpretativi, RAGIONE_SOCIALEa previsione contenuta nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che ‘ Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso RAGIONE_SOCIALE società controllate, RAGIONE_SOCIALEa società controllante e RAGIONE_SOCIALE società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALEerative di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 4, numero 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ‘ . Sul punto, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23529 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non può influire sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il D.Lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa. Pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al cit. D.Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento RAGIONE_SOCIALE accise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Ad ulteriore supporto di tale argomento valgano le seguenti considerazioni: a) il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 1, precisa che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la Direttiva n. 96/92/Ce, sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il T.U. Accise, come modificato dal D.Lgs. n. 26 del 2007, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l’armonizzazione RAGIONE_SOCIALEa tassazione degli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise che hanno le officine di
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per uso proprio ai sensi del T.U. Accise. Da quanto detto consegue che l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), T.U. Accise, con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all’utilizzazione che fa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla società RAGIONE_SOCIALEerativa che produce l’RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la predetta società ceda l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a distinti soggetti giuridici quali sono i soci, pena facili ed intuibili elusioni RAGIONE_SOCIALEa disposizione agevolativa (arg. da Cass. n. 24169 del 2020). Pertanto, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui all’estensione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalle accise anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative dovrebbe pervenirsi attraverso una interpretazione estensiva del più volte citato art. 52 T.U. Accise, riferendosi la qualifica di autoproduttore non solo all’ipotesi in cui la RAGIONE_SOCIALEerativa consumi per sè l’RAGIONE_SOCIALE autoprodotta, ma anche a quella in cui l’RAGIONE_SOCIALE sia consumata dai propri soci. Interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione che, al pari di quella analogica, non è consentita trattandosi di norma agevolativa di esenzione fiscale, come tale di stretta interpretazione. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel secondo motivo, alla fattispecie in esame non è neppure applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che ‘ il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALEerative di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ‘ . Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che ‘ La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 10 gennaio 2016 ‘ . Ne consegue che, in mancanza di una espressa previsione di applicabilità retroattiva del comnma 911 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa citata legge, l’esenzione dall’accise per i soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE si applica soltanto dall’anno d’imposta 2016. Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interpretativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un’espressa qualificazione in tal senso e
di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa stessa, ma anche perché la norma in esame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, estendendo anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerative RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa. Non è dunque suscettibile di applicazione retroattiva. Il secondo motivo è quindi infondato e va rigettato.
Anche il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per avere reso una pronuncia meramente apparente sulla questione RAGIONE_SOCIALEa violazione del legittimo affidamento, è infondato e va rigettato.
Secondo questa Corte il vizio di motivazione meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., comma secondo, n. 4) (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi RAGIONE_SOCIALEa sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”,
logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). In particolare, più volte è stato espresso il principio che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016; conf. Cass. Civ., n. 14927 del 2017). Con riferimento al caso di specie, la sentenza ha chiaramente esposto il ragionamento logico secondo cui non poteva sussistere una condizione di affidamento e buona fede RAGIONE_SOCIALEa contribuente tale da escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte e non solo RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi di mora, non richiesti alla società, affermando che ‘ la ritenuta piana lettura RAGIONE_SOCIALEa contestata norma fiscale in esame, confermata dall’articolato vaglio RAGIONE_SOCIALE fonti normative che hanno interessato negli anni il complesso mondo del mercato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 4, n. 8, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1643/1962, consente di escludere che l’affermata corretta interpretazione di una norma possa essere motivo di violazione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e RAGIONE_SOCIALEa buona fede RAGIONE_SOCIALEa contribuente ‘ . La pronuncia ha, quindi, compiuto un ragionamento logico sulla cui base è pervenuta alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa non applicabilità RAGIONE_SOCIALEa buona fede e del legittimo affidamento nella fattispecie, sicché non può dirsi sussistente alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE previsioni normative citate. Invero, seppure si volesse ritenere errato o insufficiente lo sviluppo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il vizio non sarebbe così radicale da rendere la motivazione meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992 (arg. da Cass. n. 5315 del 2015). Né può assumere rilevanza la ritenuta carenza di valutazione degli elementi fattuali prospettati dalla ricorrente, non essendo tale ragione di censura riconducibile alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. Pare opportuno precisare, sulla questione in esame, che la CTR ha peraltro fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte
secondo cui ‘ la tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta, deve essere valutata ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni» (così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all’esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni, si vedano ancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009; v. anche Cass. Sez. U., n. 23031 del 2007, in motivazione, par. 3). Da ultimo va detto che non sussistono i presupposti per dar luogo al chiesto rinvio pregiudiziale, tenuto conto che la Corte di giustizia ha già ampiamente chiarito che, se è vero che il diritto ad avvalersi del principio RAGIONE_SOCIALEa tutela del legittimo affidamento ‘ si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa dì assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito ‘ (ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C26/16, punto 76; CGUE 9 luglio 2015, in causa C-183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C-585/13, punto 95), tuttavia ‘ il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione» (CGUE 11 aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986, in causa C-162/84, punto 6). Rientra, pertanto, nella specifica competenza del giudice nazionale stabilire se, avuto conto RAGIONE_SOCIALEa specificità del caso concreto, sussistano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilìtà del tributo ovvero, più semplicemente, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi. Ne consegue che, se l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi ‘ (Cass. n. 22002 del 2020, in motivazione)» (così, in Cass., 3 dicembre 2020, n. 27628).
Le ragioni illustrate dal precedente riportato vanno condivise e ribadite da questo collegio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa novità di alcune RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, con riferimento all’epoca in cui il ricorso fu proposto, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023