Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11333-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, cf. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentata e difesa –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 67/01/2020 della Commissione tributaria di Secondo Grado di Trento, depositata il 27 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO,
Accise – Rinuncia
Rilevato che
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificò al la ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo a gli anni d’imposta 20 09/2013 , contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA -Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni.
La Commissione tributaria di primo grado di Trento accolse le ragioni della società con sentenza n. 199/02/2015 . L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento fu anche respinto. Tale pronuncia fu, tuttavia cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 29175/2019. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, quale giudice del rinvio, accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 67/01/2020.
Il giudice regionale ha affermato che la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di ‘autoproduttore” e di “autoconsumatore”, per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l’estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria». Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia, e le definizioni d i ‘autoproduttore’ in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che l’ufficio aveva correttamente applicato l’art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori.
La società ha censurato la sentenza affidandosi a sette motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del processo, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto depositato il 5/06/2024 la società ha dichiarato la rinuncia al ricorso, motivata da lla presa d’atto dell’orientamento di questa Corte circa l’insussistenza de i presupposti per il riconoscimento della qualifica di autoproduttore di energia elettrica ceduta ai soci consortili e dell’assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento.
L’atto di rinuncia risulta comunicato dalla medesima ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ciò che rileva anche ai fini della decisione sulle spese processuali.
Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese .
Il tenore della pronunzia, che non è di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 .
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘estinzione del giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2024