Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33284 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33284 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
Oggetto: tributi – accise -autoproduttore -comunicazioni mensili omissione comunicazione annuale – controllo
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13295/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del FriuliVenezia Giulia n. 488/10/15, depositata in data 21 dicembre 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024;
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l’Avv. NOME COGNOME dell’Avvocatura Generale dello Stato per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, esercente l’attività di fabbricazione di articoli di carta e cartone, ha impugnato un avviso di pagamento del 13 novembre 2013 con il quale, a seguito di verbale di contestazione in data 5 novembre 2013, a sua volta tratto da un verbale di verifica dell’8 giugno 2012, si contestava alla società contribuente, in relazione ai periodi di imposta 2011 e 2012, la tardiva trasmissione dei dati relativi al consumo mensile di energia elettrica prodotta e utilizzata all’interno dello stabilimento di Campoformido (UD) ai fini della fruizione dell’esenzione dal pagamento delle accise a termini dell’art. 52, comma 3, lett. f). d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), nella formulazione pro tempore .
La CTP di Udine ha accolto il ricorso in relazione a una preliminare eccezione di violazione del contraddittorio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi.
La CTR del Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza qui impugnata e per quanto qui ancora rileva, ha accolto l’appello incidentale della società contribuente proposto sulle questioni rimaste assorbite. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che ha rilievo nel caso di specie la circostanza in punto di fatto che la società contribuente
operasse in regime di esenzione dalle accise, atteso che il consumo di energia superava oggettivamente i 1.200.000 kWh e che, al riguardo, fosse irrilevante la circostanza della tardiva comunicazione dei consumi mensili.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo. La società intimata non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 TUA, nella formulazione pro tempore , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini della fruizione dell’esenzione dal pagamento delle accise fosse irrilevante l’omessa comunicazione da parte della società contribuente dei consumi mensili. Osserva parte ricorrente che la disposizione in oggetto (art. 52, comma 3, lett. f) TUA pro tempore ) prevede espressamente che la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla trasmissione delle dichiarazioni di consumo mensili per cui, a differenza delle altre ipotesi di esenzione (relative a determinati impieghi, produzioni e consumi di energia), che godono di esenzione ipso iure , la trasmissione dei dati di consumo sarebbe elemento costitutivo dell’esenzione. Aggiunge l’Ufficio che l’agevolazione è subordinata al superamento del quantitativo di consumo di energia elettrica, mese per mese, indicato dalla norma, per cui l’adempimento in oggetto non può considerarsi di tipo formale. Deduce, inoltre, parte ricorrente che la natura eccezionale di tale trattamento fiscale impone una lettura restrittiva della disciplina e, in ogni caso, richiede una prova certa circa l’esistenza dei presupposti dell’esenzione.
Il ricorso è infondato. Dispone l’art. 52, comma 3, lett. f) TUA pro tempore che è esente da accisa l’energia elettrica « utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000
kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell’agevolazione, gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente ». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa norma si interpreta nel senso che l’omessa comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 52, comma 3, lett. f), TUA, nella disciplina applicabile ratione temporis . Gioca in favore di questa soluzione la considerazione, da un lato, che la sanzione di decadenza non è prevista da alcuna disposizione e , dall’altro, l’osservazione secondo cui le comunicazioni mensili costituiscono adempimento formale, in quanto i dati di tali dichiarazioni sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa (Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14983; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25275, richiamata dal Pubblico Ministero durante la discussione orale; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2018, n. 31618).
3. Nell’ultima pronuncia citata si è, inoltre, osservato che è indubbio che l’esenzione non sorga ipso iure, bensì previo riscontro che il contribuente si trovi nelle condizioni previste dalla norma e che, di converso, l’Amministrazione Finanziaria debba essere posta in grado di effettuare autonomamente controlli diretti a verificare la ricorrenza dei relativi presupposti. Si è, tuttavia, osservato che « nella specie, gli obblighi dichiarativi annuali, previsti dai citato art. 53 comma 8 del TUA, sono comprensivi di tutti dati di autoconsumo, che vengono esposti anche nelle dichiarazioni mensili ex art. 52 comma 3 lett. f); inoltre, continui ed incisivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono previsti sia all’inizio dell’esercizio dell’officina di produzione, sia nel corso dell’attività (artt.53 comma 7 e 58 del TUA),
in un sistema che implica rilevazioni metriche e contabili, oltre che verifiche fiscali» (Cass., n. 31618/2018, cit.).
L’Ufficio ha, pertanto, gli elementi per verificare se la dichiarazione di consumo mensile ha o meno superato il presupposto della fruizione dell’esenzione per cui, stante anche l’assenza di una norma che preveda espressamente la perdita dell’esenzione per effetto della mancata trasmissione della comunicazione mensile, tale adempimento deve ritenersi di natura formale e non sostanziale, come più volte affermato da questa Corte (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1985; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25272; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26922), dalla cui giurisprudenza non vi sono ragioni per discostarsi. Lungi dal costituire la comunicazione annuale una sanatoria tardiva di un originario vizio formale (come adombrato nella discussione orale dal ricorrente), essa costituisce strumento idoneo a consentire il controllo sulla sussistenza delle condizioni sostanziali per la fruizione dell’esenzione di imposta.
Va aggiunto, inoltre, che pur dovendosi dare una interpretazione restrittiva alla relativa disposizione normativa (come indicato dal ricorrente), va valorizzata la circostanza che la norma in oggetto introduce un regime di favore che mette capo a una imposizione regressiva, in deroga al generale principio costituzionale della progressività, posto che a maggiori consumi non consegue alcun gettito; circostanza dalla quale deve desumersi la conclusione che il legislatore ha inteso valorizzare in favore degli autoproduttori e della autoproduzione di energia una posizione economicamente strategica (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29983), non legata all’espletamento di determinati adempimenti formali ma all’effettiva produzione e consumo di rilevanti quantitativi di energia. La sentenza ha, pertanto, fatta corretta applicazione dei suddetti principi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2024