Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32103 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ACCISE OLI MINERALI -ESENZIONE -IMBARCAZIONI DA DIPORTO1996Giudizio di rinvio
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 30288 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante, NOME, COGNOME Romano e COGNOME NOME,
rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio presso l’indirizzo PEC del difensore: EMAIL ;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 992/08/2022, depositata in data 23 agosto 2022, non notificata;
e sul ricorso iscritto al numero 30315 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
Onamor di NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, NOME NOME, COGNOME Romano e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio presso l’indirizzo PEC del difensore: EMAIL ;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 993/08/2022, depositata in data 23 agosto 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.In controversia avente ad oggetto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE. del provvedimento della Direzione Regionale delle Dogane DD/14/2004/AGC- prot. 11393 del 6.4.2004 di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’avviso di p agamento con il quale, previo p.v.c. della G.d.F. -Comando Stazione navale di Rimini, l’Agenzia delle dogane aveva recuperato nei confronti della suddetta società l’accisa sugli oli minerali, per il 1996, oltre interessi e indennità di mora, stante il dis conoscimento dell’esenzione prevista dal punto 3 della Tabella A allegata al Dlgs. n. 504/95 per l’utilizzo di carburante nella navigazione in acque di comunitarie con riguardo all’imbarcazione da diporto della società denominata ‘BUSTER 3PS 072/D’ abilitata indifferentemente all’attività di locazione o noleggio, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza 164/01/2011, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME Francesco, COGNOME COGNOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 29/09/2007 della C.T.P. di Bologna, riconoscendo il diritto della società predetta ad “usufruire del gasolio agevolato per l’attività svolta dalla propria imbarcazione Buster 3”, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della tab. A allegata al d.lgs. n. 504 del 1995, trattandosi di natante destinato al noleggio in favore di terzi.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Dogane proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, la società contribuente, in fallimento.
Con ordinanza n. 14732/2021, la Corte di cassazione, accoglieva il ricorso per le causali di cui in motivazione, con rinvio alla CTR dell’Emilia – Romagna in diversa composizione.
In particolare, per quanto di interesse, la Corte riteneva non osservato dalla CTR il principio di diritto, avente portata generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di esenzione d’accisa per l’utilizzazione di carburante per la navigazione, l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che ” l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali: a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio “, va disapplicato perché
in contrasto con l’art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l’esenzione, che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso (venivano richiamate Cass., Sez. 5, 23.10.2020, n. 23226 e in senso conforme anche Cass., 3.11.2020, n. 24290); ciò in quanto, il giudice di appello, nel ritenere legittima l’esenzione per cui è causa , ne aveva ravvisato il fondamento nella astratta conclusione dei contratti di noleggio relativi all’imbarcazione Buster 3PS 072/D, senza verificare, al contrario, l’utilizzazione che, a seguito della conclusione di tali contratti, fu fatta del natante (e, quindi, del carburante in esso caricato).
5 Nel procedimento RG 30288/2022, il processo veniva riassunto a cura dell’Agenzia delle Dogane dinanzi alla CTR dell’Emilia -Romagna; controdeducevano la società e di NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME lamentando l’illegittimità del provvedime nto di diniego e della pretesa impositiva.
La CTR con la sentenza 992/08/2022, depositata in data 23 agosto 2022, rigettava il ricorso in riassunzione dell’Agenzia, annullando l’atto impositivo.
Nel procedimento RG 30315/2022, il processo veniva riassunto a cura della società e di NOME NOME, COGNOME Romano e COGNOME NOME dinanzi alla CTR dell’Emilia -Romagna; controdeduceva l’Agenzia delle Dogane chiedendo la conferma della legittimità della pretesa impositiva.
La CTR, con la sentenza n. 993/08/2022, depositata in data 23 agosto 2022, accoglieva l’appello della società e di NOME NOME, COGNOME Romano e COGNOME NOME, annullando l’atto impositivo.
In entrambi i procedimenti, nelle sentenze n. 992/08/2022 e n. 993/08/2022, in punto di diritto, la CTR in sede di rinvio ha osservato che: 1) a fronte di elementi probatori offerti dalla società contribuente circa l’utilizzo dell’imbarcazione in questione a fini commerciali (mancata soluzione di continuità nella proprietà dell’imbarcazione da parte della società, avente, ai
sensi dell’art. 2249 c.c., necessariamente ad oggetto un’attività commerciale, con presunzione della strumentalità del bene; stipula di apposito contratto di assicurazione R.C., licenza di abilitazione alla navigazione dalla Capitaneria di porto ‘esclusivamente per l’attività di locazione e noleggio’, iscrizione dell’imbarcazione al Registro Unità da Diporto adibite alla Locazione e al Noleggio, con successivo Nulla Osta dell’Autorità marittima, Ruolino dell’imbarcazione con i nomi dei componenti l’equipaggio, l’espressa attestazione della G.d.F. nel p.v.c. che l’imbarcazione era stata sempre adibita dal proprietario ad attività di noleggio per l’esecuzione di navigazione da diporto) l’Agenzia delle Dogane non aveva dimostrato un utilizzo concreto diverso de ll’imbarcazione; infatti la giurisprudenza unionale ripresa dall’ordinanza della Corte di rinvio che richiedeva per il godimento del beneficio la prova in concreto dell’utilizzo del bene per fini commerciali, non avrebbe potuto essere intesa nel senso di r ovesciare l’onere probatorio a carico dei contribuenti; 2) sussistevano le condizioni per l’esenzione dalle accise sugli oli minerali anche con riguardo all’organizzazione di escursioni in mare per la pesca sportiva operata dalla società per conto di clienti privati, dovendo tale attività essere qualificata come una ‘prestazione di servizi a titolo oneroso’ e non essendo richiesto che l’utilizzo dell’imbarcazione da parte del noleggiatore non potesse avere un fine ludico.
In entrambi i procedimenti, avverso le suddette sentenze, l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
In entrambi i procedimenti, resistono con controricorso la società, NOME NOME, COGNOME Romano e COGNOME NOME.
In entrambi i procedimenti, i contribuenti hanno depositato memoria nella quale chiedono – previa riunione del ricorso RG 30315/2022 a quello RG 30288/2022- il rigetto degli stessi con condanna alle spese di lite.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento RG 30315/22 a quello RG 30288/22 afferendo all’impugnativa delle sentenze della CTR
dell’Emilia Romagna n. 992/08/2022 e n. 993/08/2022 , rese all’esito della riassunzione (a cura dell’Agenzia delle Dogane in quello RG 30288/2022 e a cura della società e di NOME NOME, COGNOME Romano e COGNOME NOME nel procedimento RG 30315/2022) del processo, a seguito di cassazione con rinvio – in forza di ordinanza della Corte di cassazione n. 14732 del 2021- della medesima sentenza n. 164/01/2011 della CTR dell’Emilia -Romagna di accoglimento dell’appello dei contribuenti.
2. In entrambi i procedimenti, c on l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR in sede di rinvio – in spregio sia al principio distributivo dell’onere della prova che d i quello enunciato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 14732/2021 secondo cui ricadeva a carico della società contribuente l’onere di dimostrare l’utilizzo del carburante in un uso esente -ritenuto: 1) assolto l’onere probatorio dei contribuenti circa l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione con contratti di noleggio a terzi a fini di lucro, avendo questi ultimi prodotto la relativa documentazione autorizzativa (contratto di assicurazione; licenza di abilitazione della Capitaneria esclusivamente per l’attività di noleggio, iscrizione nel registro Unità da Diporto adibite alla locazione e al noleggio con nullaosta dell’Autorità marittima, ruolino dell’equipaggio, espressa attestazione della Guardia di finanza nel p.v.c. che l’imbarcazione era adibita dal proprietario all’attività di noleggio per l’esecuzione di navigazione da diporto) a fronte della quale l’Ufficio non aveva dimostrato l’utilizzo dell’imbarcazione per un uso diverso (dall’attività di noleggio o comunque commerciale) laddove, una volta che l’Agenzia aveva indicato gli elementi anche indiziari sui quali si fondava la confutazione dei requisiti per l’agevolazione era onere del contribuente l’effettiva esistenza dei detti requisiti e, nella specie, l’effettivo impiego del natante per scopi commerciali; 2) spettante l’esenzione dall’accise sugli oli minerali anche nel caso di utilizzo dell’imbarcazione da parte del noleggiatore per fine ludico e, dunque, nel caso dell’organizzazione di escursioni in mare per la pesca sportiva operata dalla società per conto di clienti
privati sebbene -in base alla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 23226 del 2020 e n. 24290 del 2020) richiamata nell’ordinanza n. 14732/2021 -per fruire dell’agevolazione fosse necessario l’accertamento dell’effettivo impiego del natante a scopi commerciali da parte del noleggiatore essendo, altrimenti, la disciplina unionale suscettibile di essere agevolmente aggirata potendo ‘ il proprietario limitarsi a cedere il bene ad ..una società dal medesimo costituita e a lui riferibile ..per poi riottenerlo per il suo uso privato con un contratto di noleggio così fruendo del carburante in esenzione d’accisa per l’alimentazione dei motori e la navigazione ‘ (Cass. n. 23226 del 2020 cit.).
2.1.Il motivonella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c. – è fondato.
2 .2.La controversia in esame involge l’impugnativa del provvedimento della Direzione regionale delle dogane di diniego del ricorso gerarchico presentato da Onamor di NOME RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di pagamento con il quale l’Agenzia delle dogane aveva recuperato nei confronti di quest’ultima l’accisa sugli oli minerali, per il 1996, con riguardo al carburante utilizzato in esenzione per la navi gazione nelle acque marine dall’imbarcazione da diporto della società denominata RAGIONE_SOCIALE 072/D’ abilitata indifferentemente all’attività di locazione o noleggio.
2 .3.La CTR dell’Emilia -Romagna, con sentenza n. 164/01/2011, ha accolto l’appello proposto da Onamor di NOME RAGIONE_SOCIALE nonché da NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 29/09/2007 della C.T.P. di Bologna, riconoscendo il diritto della società predetta ad “usufruire del gasolio agevolato per l’attività svolta dalla propria imbarcazione Buster 3”, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della tab. A allegata al d.lgs. n. 504 del 1995, trattandosi di natante destinato al noleggio in favore di terzi.
2.4.Con ordinanza n. 14732 del 2021, la Corte di cassazione, sezione tributaria, accoglieva, per le causali di cui in motivazione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane (1) con il primo motivo, l’Agenzia lamentava, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992; 2) con il secondo motivo la difesa della parte ricorrente si doleva, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, del punto 3 della Tabella A, allegata allo stesso d.lgs. n. 504 cit., del d.m. n. 577 del 1995, nonché dell’art. 15 della I. n. 171 del 1989, come modificato art. 10, comma 11, della I. n. 674 del 1996, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile, nella specie, l’esenzione dall’accise, nonostante non vi fosse prova che il carburante sotteso alla ripresa per cui è causa fosse stato usato, in concreto, per lo svolgimento di attività esente; 3) con il terzo motivo parte ricorrente lamentava, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi generali in materia di onere della prova, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che spettasse all’Agenzia dimostrare che il carburante sotteso all’avviso di accertamento per cui è causa non fosse stato utilizzato per lo svolgimento di attività in regime di esenzione dall’accisa; 4) con il quarto motivo la difesa dell’Agenzia si doleva in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della carenza e contraddittorietà della motivazione circa la corretta individuazione dei presupposti per l’attribuzione dell’esenzione d’accisa per cui è causa).
2.5.Nella richiamata ordinanza la Corte ha osservato che il giudice di appello, nel ritenere legittima l’esenzione per cui è causa, non si fosse attenuto al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ‘ in tema di esenzione d’accisa per l’utilizzazione di carburante per la navigazione, l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che “l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali: a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”, va disapplicato perché in contrasto con l’art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l’esenzione, che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso (è richiamata
Cass., sez. 5, 23.10.2020, n. 23226 e in senso conforme cfr. anche Cass., 3.11.2020, n. 24290); ‘ il principio suddetto, benché affermato in relazione all’art. 2 cit:, aveva evidente portata generale, nel senso che la disciplina unionale riconosceva carattere solo strumentale al titolo grazie al quale si consolidava il potere di utilizzo sul mezzo nautico, cui doveva seguire, per fruire del beneficio, la concreta utilizzazione del bene per scopi commerciali da parte del titolare del potere di fatto’ . Nella specie, la CTR, mal governando il detto principio, aveva ravvisato il fondamento dell’esenzione nella astratta conclusione dei contratti di noleggio relativi all’imbarcazione Buster 3PS 072/D, senza verificare, al contrario, l’utilizzazione che, a seguito della conclusione di tali contratti, era stata fatta del natante (e, quindi, del carburante in esso caricato).
2.6. I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua ” potestas iudicandi “, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; SU n. 11303 del 2014).
2.7. In entrambe le sentenza impugnate il giudice del rinvio – a fronte della ordinanza n. 14732 del 2021 con la quale la Corte aveva accolto il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per violazione di norme di diritto e per vizio
assoluto di motivazione – ha affermato, per quanto di interesse, che nella specie ‘ oltre alla mancata soluzione di continuità nella proprietà dell’imbarcazione da parte di una società che per legge natura commerciale -per cui l’imbarcazione era sempre stata un bene strumentale esiste altri elementi non contestati circa la professionalità delle prestazioni dei servizi di locazione e noleggio resi come la stipula di un apposito contratto di assicurazione R.C., la licenza di abilitazione alla navigazione dalla Capitaneria di porto esclusivamente per l’attività di locazione e noleggio, l’iscrizione dell’imbarcazione al Registro Unità da Diporto adibite alla locazione e al Noleggio con successivo Nulla Osta dell’Autorità Marittima, il Ruolino dell’imbarcazione con i nomi dei componenti l’equipaggio; rilevava, infine, al riguardo, l’espressa attestazione della Guardia di Finanza nel p.v.c. per la quale l’imbarcazione sempre stata adibita dal proprietario ad attività di noleggio per l’esecuzi one di navigazione da diporto ‘ e che ‘ di fronte agli elementi probatori offerti da RAGIONE_SOCIALE doveva essere l’Agenzia delle dogane a dimostrare un utilizzo concreto dell’imbarcazione diverso ‘; con ciò, il giudice del rinvio ha fatto applicazione solo formale ed apparente del principio di diritto richiamato, limitandosi a dedurre l’utilizzo del carburante, sotteso alla ripresa in questione, per lo svolgimento di attività esente, da elementi atti a dimostrare l’idoneità dell’imbarcazione per l’attività di noleggio (continuità della titolarità dell’imbarcazione in capo alla società in nome collettivo con presunzione della strumentalità del bene, dalla sentenza penale di assoluzione dei soci, dalla documentazione autorizzativa, e dalla attestazione della G.d.f. circa la destinazione del natante ad attività di noleggio oneroso) senza verificare, in base ai singoli contratti di noleggio, l’oggettivo ed effettivo impiego del natante per scopi commerciali; la CTR, in sede di rinvio, ha poi aggiunto che la giurisp rudenza unionale e l’ordinanza di rinvio della cassazione richiedevano ‘ che la navigazione da parte dell’utilizzatore implica l’esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso non che l’utilizzatore finale (noleggiatore) potesse avere un fine un fine ludico; anzi, di regola il fine era proprio questo … questa Commissione ritene perciò verificato che sussistessero le
condizioni agevolative anche per l’organizzazione di escursioni in mare per la pesca sportiva operata da RAGIONE_SOCIALE per conto di clienti privati e che dunque tale attività poteva essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso con diritt o all’esenzione dalle accise sugli oli minerali ‘; con ciò il giudice del rinvio ha travisato il principio di diritto – ritenuto avere una evidente portata generaleespresso nella richiamata ordinanza n. 14732 del 2021, secondo cui, in tema di esenzione d’accisa per l’utilizzazione di carburante per la navigazione, l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che “l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali: a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”, va disapplicato perché in contrasto con l’art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l’esenzione, che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso (era richiamata Cass., Sez. 5, 23.10.2020, n. 23226 e, in senso conforme, anche Cass., 3.11.2020, n. 24290). In particolare, nella sentenza n. 23226 del 2020 richiamata nella ordinanza di rinvio, la Corte, nell’evidenziare il contrasto dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005 con la disciplina unionale, ha puntualizzato che: ‘ La prospettiva a fondamento della previsione di cui alla citata lett. a), dunque, è che la stipula di determinate figure contrattuali – e, in ispecie, del noleggio – ha valore conformativo per tutte le attività conseguenti: la natura, commerciale, del rapporto di concessione dell’imbarcazione da diporto dal noleggiante al noleggiatore si estende anche alla successiva attività di navigazione di quest’ultimo. Una simile conclusione, peraltro, appare frutto di una impropria confusione tra l’oggetto del rapporto contrattuale di concessione dell’imbarcazione (che verte tra noleggiante e noleggiatore) e utilizzazione del bene stesso (si considera solo l’uso, commerciale, che ne fa il noleggiante e non quello – di uso personale ovvero, a propria volta, commerciale – operato dal noleggiatore), rispetto al quale, invece, il contratto di noleggio non può che avere valenza solo strumentale (come, in alternativa, la proprietà del bene stesso) ai fini della titolarità della posizione di fatto sul natante. Da tale assunto, tuttavia, deriva che non vi è necessità di distinguere tra le due situazioni, né,
quindi, di accertare quale sia l’effettivo uso del bene da parte del soggetto che ne ha la concreta disponibilità ai fini del riconoscimento dell’esenzione. In altri termini, in ordine alla concreta utilizzazione del natante nessun accertamento in fatto è stato operato né esso può essere effettuato: è la stessa norma che qualifica, in via generale, la natura commerciale dell’impiego del bene perché oggetto di un contratto di noleggio, per cui l’accertamento giudiziale si risolve nella mera ricognizione dell’esistenza o meno di un simile rapporto. 5. Orbene, l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005 si pone in diretto e palese contrasto con la disciplina unionale ‘ e che ‘ Non si può non sottolineare, del resto, che la disposizione interna si presta, in quanto tale, al conseguimento di risultati paradossali e irragionevoli. È sufficiente, infatti, che la nave venga data a nolo per fruire dell’esenzione anche se, poi, il noleggiatore la utilizzi esclusivamente a fini personali e/o ludici o ricreativi. In tal modo, la stessa ratio della disciplina unionale è suscettibile di essere agevolmente aggirata poiché il proprietario può limitarsi a cedere il bene ad (o a farlo acquistare da) una società dal medesimo costituita e a lui riferibile (o ad altro soggetto disponibile) per poi riottenerlo, per il suo uso privato, con un contratto di noleggio, così fruendo del carburante in esenzione d’accisa per l’alimentazione dei motori e la navigazione. Si tratta di esito in evidente distonia con la giurisprudenza della Corte su indicata e, comunque, con il principio, più volte affermato, secondo il quale «i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo» (sentenza Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, in C418/14, ROZ-WIT, EU:C:2016:400, punto 33). 6.3. L’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005 va, quindi, disapplicato ove qualifica l’utilizzazione a fini commerciali dell’unità 13 da diporto – con conseguente riconoscimento dell’esenzione d’accisa – in relazione alla mera circostanza che il natante sia l’oggetto di un contratto di locazione o noleggio, ossia per il solo fatto dell’avvenuta conclusione di un simile contratto, senza richiedere, invece, alcun accertamento sull’effettivo uso per scopi commerciali dell’unità da diporto da part e dell’utilizzatore.’. Risulta, dunque, evidente che la CTR in sede di rinvio non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato nella ordinanza n. 14732 del 2021 nel ritenere che anche le escursioni
in mare per la pesca sportiva operate dalla società per conto di clienti privati potessero essere qualificate come ‘prestazioni di servizi a titolo oneroso’ con diritto all’esenzione dalle accise sugli oli minerali, in luogo di accertare, alla luce della g iurisprudenza di legittimità e unionale richiamata nell’ordinanza di rinvio -con onere probatorio a carico della società invocante l’esimente – l’effettivo uso per scopi commerciali dell’unità da diporto da parte dei noleggiatori.
In conclusione, previa riunione, i ricorsi vanno accolti con cassazione delle rispettive sentenze impugnate, e rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, applichi il principio di diritto di cui alla precedente ordinanza n. 14732 del 2021 di questa Corte, previo il necessario accertamento da quest’ultimo demandatogli, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q. M.
La Corte riunisce il procedimento RG 30315/22 a quello RG 30288/22; accoglie i ricorsi; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EmiliaRomagna, in diversa composizione;
Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2024