Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
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Oggetto:
agevolazioni
accise
carburanti
imbarcazione extra UE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 1550/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 503/04/2021, depositata in data 18/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società impugnava l’avviso di pagamento notificatole con il quale era richiesta l’accisa su carburante evasa come accertata a seguito di PVC della Guardia di finanza di Imperia nel contesto di procedimento penale con il quale erano rilevate per gli anni dal 2008 al 2012 varie violazioni commesse in sede di rifornimento di imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
-nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria riteneva escluso dal campo di applicazione della norma agevolativa il rifornimento di carburante eseguito dalla ricorrente nel porto di Sanremo in data 19 settembre 2009 in quanto proprietaria di un’imbarcazione extracomunitaria;
-la società contribuente riteneva invece applicabile al caso di specie la disciplina di esenzione prevista dal punto 3 tabella A del d. Lgs. n. 540 del 1995 (c.d. testo unico accise – TUA) e dal d.M. 577 del 1995, che invece l’Ufficio riteneva inapplicabile in quanto contrastante con il diritto dell’U nionale, segnatamente con l’art. 8 n. 1 lett. c) della dir. UE n. 92/81 e con l’art. 23 della dir. UE n. 92/12 e pertanto da disapplicarsi;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
-con la sentenza impugnata la CTR confermava la statuizione di primo grado, escludendo sia la sussistenza in capo al giudice di merito dell’obbligo di disapplicazione della normativa interna in forza della mera pendenza di una procedura di infrazione, sia la sussistenza in capo al giudice dell’appello dell’obbligo di rinviare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione;
-quindi, la CTR riteneva sufficiente ai fini del godimento dell’agevolazione la mera stipulazione ad opera RAGIONE_SOCIALE parti di un contratto di noleggio, idoneo a qualificare come commerciale
l’utilizzo dell’imbarcazione in parola ai fini dell’applicazione del regime impositivo preferenziale;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata;
Considerato che:
-il solo motivo di gravame articolato dall’Amministrazione finanziaria si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione della direttiva 92/81 e del d. Lgs. n. 540 del 1995 al punto 3 tabella A, dell’art. 17 del medesimo TUA e del d. M. n. 577 del 1995, in particolare dell’art. 14 par. 1 lett. c) della direttiva 2003/96 del Consiglio, del 27 ottobre 2003 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in argomento l’esenzione dall’accisa armonizzata per gli oli minerali usati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, esenzione che invece non andava applicata non esistendo alcun accordo internazionale che preveda tale esenzione con le Cook Island, stato di bandiera della nave nel presente contenzioso;
-il motivo è fondato;
-la pronuncia della CTR risulta contrastare, quanto all’affermazione in diritto resa sia quanto alla insussistenza dei presupposti per la disapplicazione dell’art. 2 c. 1 lett. a) del d. Lgs. n. 171 del 2005, sia quanto all’utilizzo commerciale dell’imbarcazione di diporto che non verrebbe meno, secondo la CTR, ai fini dell’esenzione in argomento, quanto essa semplicemente è oggetto di contratto di noleggio, con i principi illustrati da questa Corte di Legittimità in applicazione del diritto dell’Unione ;
-invero, si è chiarito (tra le molte, citate in ricorso per cassazione, si veda in particolare Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23226 del 23/10/2020; conforme anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21206 del 19/07/2023) che, in tema
di esenzione d’accisa per l’utilizzazione di carburante per la navigazione, l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che “l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali: a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”, va disapplicato perché in contrasto con l’art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE (di contenuto identico a quello RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui alle direttive precedenti sopra citate, sul punto), dovendosi accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l’esenzione, che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso;
-l’art. 2, comma 1, lett. a), d. Lgs. n. 171 del 2005 va, quindi, disapplicato ove qualifica l’utilizzazione a fini commerciali dell’unità da diporto -con conseguente riconoscimento dell’esenzione d’accisa – in relazione alla mera circostanza che il natante sia l’oggetto di un contratto di locazione o noleggio, ossia per il solo fatto dell’avvenuta conclusione di un simile contratto, senza richiedere, invece, alcun accertamento sull’effettivo uso per scopi commerciali dell’unità da diporto da parte dell’utilizzatore;
-nel presente caso, come si evince in particolare dal punto 2.6. della pronuncia gravata, tale accertamento non risulta compiuto, essendosi la CTR, commettendo qui l’errore di diritto appena illustrato, limitata a interpretare la norma in modo non conforme al diritto dell’Unione;
-conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.