Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26232/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Avellino, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sez. Distaccata di Salerno n. 2884/2022, depositata il 25 marzo 2022;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La vicenda trae origine dalla richiesta effettuata dalla società contribuente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’attribuzione del codice ditta quale utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi di cui all’art. 21, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995. Accanto a tale richiesta, conseguentemente, è stato richiesto il riconoscimento dell’esclusione dal pagamento dell’accisa sull’olio combustibile denso BTZ ed emulsioni bituminose utilizzati nel processo produttivo di conglomerati (codice ATECO 2007 19.20.4) nonché il rimborso RAGIONE_SOCIALE accise indebitamente versate nei 24 mesi precedenti all’istanza.
2.A seguito di accesso presso la sede della società, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso alla contribuente il codice ditta n. CODICE_FISCALE ed ha comunicato l’autorizzazione all’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sui bitumi utilizzati per la produzione di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995 nonché l’iscrizione al n. 33 del Registro utilizzatori di bitumi usi esenti.
3.Dopo aver espresso parere favorevole al richiesto rimborso, l’RAGIONE_SOCIALE, in data 3.4.2019, ha intrapreso una verifica amministrativa per la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 62, commi 5 e 7, del d.P.R. n. 504 del 1995 conclusasi con la revoca del beneficio ottenuto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha verificato che l’attività della ditta non consisteva nella produzione di manufatti per l’edilizia o altro, come previsto dalla disposizione innanzi indicata, bensì esclusivamente per le lavorazioni di asfalto stradale.
Sicché si è ritenuta la fattispecie non rientrante nel solco del citato art. 62 bensì in quello dell’art. 21 del TUA con conseguente annullamento dell’autorizzazione per carenza originaria dei requisiti oggettivi.
2.Il provvedimento è stato impugnato dalla società dinanzi al T.A.R. e al contempo è stato emesso avviso di pagamento anch’esso impugnato dinanzi alla C.T.P.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso evidenziando, per quel che rileva in questa sede, che l’utilizzazione del bitume per lavorazioni stradali non rientra nel novero RAGIONE_SOCIALE fattispecie esenti di cui all’art. 62 bensì in quelle di cui all’art. 21 (codice nomenclatura 2713) per le quali non vale appunto l’esenzione.
La decisione è stata poi confermata dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R.
3.Ricorre avverso la prefata sentenza RAGIONE_SOCIALE con un motivo. L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La società censura la sentenza per violazione dell’art. 62, comma 5, e dell’art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995, dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 557 del 1996 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
La ricorrente riproduce il contenuto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ove espressamente si afferma che ‘nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta a corredo dell’istanza di esclusione dell’accisa sul bitume si legge che l’attività prevalente dell’azienda riguarda ‘la produzione di conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose con relativa posa in opera senza alcun riferimento alle lavorazioni stradali. Inoltre la successiva documentazione tecnica prodotta dalla stessa ditta, per la determinazione dei parametri di utilizzo si fa espresso riferimento all’esenzione di imposta di consumo per bitume utilizzato per la fabbricazione di manufatti per l’edilizia, come previsto dall’art. 62 del testo unico RAGIONE_SOCIALE accise’. Rappresenta inoltre di aver impugnato il predetto provvedimento di revoca dinanzi al TAR (che ha respinto la censura come emerge dal controricorso) e di averlo in quella sede censurato costituendo l’asfalto, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.
557 del 1996 un elemento prefabbricato ‘in quanto non realizzato in opera ma viene prodotto in stabilimento e, successivamente, posato in opera presso i luoghi di esecuzione’. E’ stato inoltre evidenziato che la realizzazione di una strada e la relativa pavimentazione costituisce un attività edilizia.
Nella sostanza, secondo il ricorrente, l’utilizzazione del bitume per asfaltare il manto stradale costituirebbe un manufatto per l’edilizia rientrante pertanto nella disposizione di cui all’art. 62.
Il ricorrente, pur riconoscendo che l’art. 21 TUA indichi tra i prodotti sottoposti ad accisa quelli con il codice 2713, evidenzia come per stabilire il corretto ambito di applicazione ed esclusione del tributo bisognerebbe fare riferimento anche all’ art. 62, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1995 che esclude l’applicazione dell’imposta per i bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici.
2.Il ricorso è infondato.
E’ la stessa lettera della norma a rendere chiaro che l’utilizzo del bitume per asfaltare non rientra nel concetto di manufatto.
L’art. 62, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1995 ratione temporis vigente statuisce che ‘imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l’olio combustibile destinato a tali impieghi’.
L’Art. 21 dispone che si intendono per prodotti energetici (sottoposti ad accisa):
i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715.
L’art. 9 del D.M. Finanze 17.09.1996 n. 557 contiene la definizione di manufatto per l’edilizia intesa quale ‘ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell’edilizia’.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE disposizioni innanzi riportare emerge che l’accisa non è dovuta solo laddove l’utilizzo del bitume sia destinato alla fabbricazione di pannelli e di manufatti per l’edilizia, non costituendo la pavimentazione RAGIONE_SOCIALE strade con asfalto un ‘manufatto’.
Ciò trova conferma proprio nel testo dell’art. 21 innanzi riportato, applicabile nella specie, che, espressamente, individua tra le attività sottoposte ad accisa proprio quella diretta alla produzione di emulsione di bitume per uso stradale, così escludendosi esplicitamente da parte del legislatore tale attività da quelle esclude dall’applicazione dell’accisa.
Ne consegue il rigetto. Le spese sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in euro 7500,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024