Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33544 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
Oggetto: accise esenzione per autoproduttore
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5902/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’avv. prof. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6926/07/2018 depositata in data 18/07/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’atto di contestazione di sanzioni amministrative con il quale le era irrogata la sanzione accertata a seguito di PVC della Guardia di Finanza del 17 luglio 2011; era in sintesi contestata l’indebita fruizione sin dall’anno 2003 dell’esenzione prevista dall’art. 52 c. 3 lett. b) del TUA (testo unico sulle accise) dal momento che la contribuente era ritenuta dall’Ufficio sprovvista della qualifica di autoproduttore, necessaria per il godimento dell’esenzione in argomento;
la CTP accoglieva il ricorso;
appellava l’Amministrazione finanziaria:
con la sentenza qui gravata il giudice dell’appello ha confermato la pronuncia di primo grado poiché ha ritenuto essere la contribuente società consortile di autoproduzione per mezzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed essere l’energia in oggetto consumata dai propri consorzi; la sentenza impugnata ha ritenuto quindi non applicabile l’esenzione di cui si è detto agli autoproduttori così definiti dal d. Lgs. n. 79 del 1999, c.d. ‘decreto Bersani’;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Dogane con atto affidato a due motivi;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto dirimente ai fini del decidere;
Cons. Est. NOME COGNOME 2 – detto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. Lgs. n. 79 del 1999, c.d. ‘decreto Bersani’
e dell’art. 52 del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. testo unico delle accise, o TUA) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la CTR affermato essere applicabili ai fini dell’esenzione delle accise, con riguardo alla individuazione dei requisiti necessari per qualificare un soggetto come autoproduttore, le disposizioni del ridetto decreto Bersani;
il motivo è fondato;
-come già chiarito da questa Corte (per tutte si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18863 del 11/09/2020; giungono alle medesime conclusioni, più di recente, le conformi Cass. n. 1298 e n. 1349 del 2024) in tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d. Lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale;
invero, la nozione di autoproduzione di cui al d. Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell’art. 52, comma 3, 7 lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Valgano le seguenti considerazioni: a) l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 afferma che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la direttiva n. 96/92/CE, sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell’energia elettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l’armonizzazione della tassazione degli
Stati membri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio ai sensi del Testo unico accise; c) l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all’utilizzazione che fa dell’energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione;
deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla società consortile che produce l’energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la società consortile ceda l’energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull’energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass. n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa;
la giurisprudenza riguardante la traslazione delle agevolazioni IVA spettanti alla società consortile sui singoli consorziati attraverso il meccanismo del cd. ribaltamento dei costi e dei ricavi (Cass. n. 24320 del 04/10/2018; Cass. n. 3166 del 09/02/2018; Cass. n. 18437 del 8 Cons. est. G.M. Nonno 26/07/2017) segue uno schema differente, in quanto, nelle fattispecie considerate, il contratto di appalto stipulato dal committente con la società consortile è direttamente imputabile alle società consorziate, con conseguente neutralità del consorzio, che non esercita attività commerciale in proprio; nel caso dell’autoproduzione, invece, è la società consortile a svolgere, legittimamente (cfr. Cass. S.U. n. 12190 del 14/06/2016), attività commerciale in proprio e a cedere il prodotto ai consorziati: laddove lo scopo consortile non è certo quello di godere della agevolazione fiscale, ma quello di approvvigionarsi di energia elettrica a costi contenuti;
Cons. Est. NOME COGNOME – 4
ciò si aggiunga che l’art. 1, comma 911, della I. del 28/12/2015 n. 208, applicabile solo con riferimento all’anno d’imposta 2016 (e, pertanto, non alla presente controversia), ha previsto che «l’articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni»;
ebbene, la menzionata disposizione richiama pedissequamente solo la prima parte dell’art. 2, comma 2, del c.d. decreto Bersani, includendo, pertanto, nell’esenzione i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, ma non estendendo l’esenzione agli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Tale innovazione offre allora un ulteriore spunto argomentativo e un rinnovato strumento interpretativo per confermare la tesi più sopra sostenuta: la estensione dell’esenzione alle sole società cooperative di cui all’art. 2, comma 2, del d.L. n. 79 del 1999 implica, a contrario, che i consorzi e le società consortili, già esclusi, rimangono fuori dal campo applicativo della norma anche per gli anni d’imposta successivi al 2016;
tornando alla fattispecie per cui è processo, nel ritenere allora che ‘… quel che rileva – deve convenirsi con l’appellante – e che il soggetto, anche una società consortile, come nella specie, disponga di un impianto produttivo da fonte rinnovabile’, il giudice del merito ha commesso errore di diritto;
alla luce della decisione che precede il primo motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., è assorbito; comunque sia, la
giurisprudenza della Corte è costante nel senso di aver escluso, in fattispecie analoga, la rilevanza del legittimo affidamento;
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al il giudice di appello, che deciderà la controversia in sede di rinvio adeguandosi ai principi di diritto sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.