Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33828 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33828 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 22101/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Sassari, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME EMAIL, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso per cassazione.
–
ricorrente – contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, n. 356/2022, depositata in data 5 maggio 2022, notificata in data 15 giugno 2022.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti della sentenza di primo grato che aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il recupero dell’accisa, per complessivi euro 123.713,59, dovuta per il gasolio da rifornimento acquistato per due motonavi noleggiate e ormeggiate nel porto di Oristano nel periodo dal 5 gennaio 2013 e fino al 18 marzo 2013 dalla suddetta società.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito la prova sull’ utilizzo dei due natanti da diporto per finalità commerciali ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esenzione d’accisa sui rifornimenti e che, n el caso in esame, non solo nei mesi di sosta non era stata esercitata alcuna attività di navigazione ai fini commerciali, ma ricorrevano elementi, confermati dalla stessa società appellata, dai quali poteva evincersi che la sosta non era finalizzata alla ri presa dall’attività commerciale bensì alla restituzione delle imbarcazioni al proprietario (« così in atto di controdeduzioni, pag. 10: ‘due i dati certi il 04.02.2013 le navi hanno eseguito il primo rifornimento recupero ad accisa; il 28.02.2013 le imbarcazioni hanno eseguito lo scarico dei materiali presenti’ e pag. 5 ‘…le navi lasciavano
il porto, destinazione porto di Aliaga -Turchia, per essere restituite alla società proprietaria in data 25/03/2013 ).
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Codice della Navigazione, della direttiva 92/12/CEE, dell’art. 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell’art. 14, §1, lett. c, Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie norme e sentenze riferite ad unità da diporto e per non avere applicato il punto n. 3 della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504/1995 (c.d. T.U.A.) che attribuisce il diritto all’esenzione in tutte le ipotesi di utilizzo del carburante per finalità commerciali. Nel caso in esame, la società RAGIONE_SOCIALE oggi in liquidazione, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, aveva noleggiato le due motonavi per destinarle al trasporto commerciale di automezzi e il suddetto contratto di noleggio prevedeva l’obbligo per il noleggiante di manutentare i mezzi. L ‘utilizzo commerciale del carburante era certificato dall’oggetto sociale dell’armatore impegnato nell’attività di trasporto commerciale di automezzi, dalla natura delle navi, destinate solo al trasporto merci, dalla natura del contratto di utilizzo dei beni che escludeva, a priori, la facoltà del noleggiante di utilizzare le navi per fini diversi da quelli imposti dalla natura dei beni stessi e dall’impiego effettivo del
carburante per l’attività di trasporto commerciale, tra cui rientra va la fattispecie di essere pronti a salpare in caso di acquisizione di clientela. Il carburante consumato in sosta era esente da accise ed IVA perché le due motonavi, «Delfino Bianco» e «Delfino Grigio», erano adibite solo al trasporto merci e perché durante la sosta nel porto di Oristano era necessario tenere i motori accesi, con consumo di carburante, per garantire la loro stabilità in porto ed il funzionamento dei sistemi di sicurezza. Era incontestato, peraltro, che le due motonavi erano state noleggiate, esclusivamente, per finalità commerciale; che le navi erano rimaste in sosta, nel porto di Oristano, in attesa di ricevere nuove commesse, indi per finalità commerciale; che l’armatore non aveva trovato nuovi clienti e che, quindi, conseguentemente aveva risolto i due contratti di noleggio restituendo le due navi alla proprietà.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Codice della Navigazione, della direttiva 92/12/CEE, dell’art. 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell’art. 14, §1, lett. c, Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che nei mesi di sosta non fosse stata esercitata alcuna attività di navigazione a fini commerciali e che la medesima non era finalizzata alla ripresa ed al mantenimento dell’attività commerciale bensì alla restituzione delle imbarcazioni noleggiate al proprietario adducendo quale unico elemento di prova lo «sbarco» delle dotazioni di bordo avvenuto il 28 febbraio 2013. Il concetto di impiego per la navigazione comprendeva anche l’ipotesi di sosta commerciale in porto perfezionata ogni qual volta il consumo del carburante fosse necessario per mantenere le condizioni di sicurezza a bordo e, nel caso di specie le motonavi «Delfino Bianco» e «Delfino Grigio» si trovavano in sosta presso il porto di Oristano in attesa di nuovo impiego commerciale e il carburante era stato consumato dalle due imbarcazioni durante una sosta legata a finalità di natura
commerciale; inoltre, durante la sosta era necessario tenere i motori accesi con consumo di carburante per garantire la loro stabilità in porto ed il funzionamento dei sistemi di sicurezza. Ad ogni buon conto, soltanto in data 18 marzo 2013 la società ricorrente, preso atto dell’assenza di potenziali nuovi clienti, lasciava il porto di Oristano con destinazione Aliaga, in Turchia, dove il 25 marzo 2013 restituiva le suddette motonavi alla proprietà e che solo il 28 febbraio 2013 si era provveduto allo sbarco e scarico delle dotazioni e materiali di bordo, ovvero circa un mese dopo il primo rifornimento di carburante e comunque soltanto 20 giorni prima di riprendere il mare verso la Turchia per la riconsegna delle due motonavi. La società RAGIONE_SOCIALE non poteva esimersi dal provvedere a porre in essere tale attività in quanto necessaria e prodromica alla restituzione delle due motonavi al legittimo proprietario. Ancora l’ Agenzia delle Dogane aveva riconosciuto l’inerenza, per natura, del costo , ma non aveva fornito la prova della destinazione per finalità diversa da quella commerciale del carburante consumato in sosta nel porto di Oristano in attesa di nuovi clienti.
Il terzo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ovvero sulla rideterminazione della pretesa con l’esclusione dei rifornimenti eseguiti sino al 28 febbraio 2013, cioè sino alla data in cui erano stati scaricati i materiali dalle navi, individuando in tale momento quello di cessazione dell’attività commerciale.
Il primo e il secondo motivo, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili ed infondati.
4.1 Sono inammissibili in quanto si tratta di doglianze dirette, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle
risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).
4.2 Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).
4.3 I motivi sono pure infondati.
4.4 Come questa Corte ha precisato, nelle ipotesi di bunkeraggio di unità da diporto, la questione dell ‘ «utilizzo commerciale» dell’unità o , meglio, dello «scopo commerciale» della navigazione (art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), assume caratteristiche peculiari quando il mezzo nautico è una unità da diporto, dove si uniscono uso commerciale e scopo sportivo o ricreativo e soccorre, al riguardo, da un lato l’art. 14, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, già richiamato, che definisce gli scopi non commerciali, in particolare, come quelli « diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche» e, dunque, per converso, individua lo scopo commerciale come quello diretto all’utilizzo per il trasporto di passeggeri o merci e per la prestazione di servizi a titolo oneroso o per
conto di autorità pubbliche (Cass., 17 novembre 2023, n. 31987, in motivazione).
4.5 Dall’altro, la Corte di Giustizia UE , che si è pronunciata sull’art. 8, § 1, lett. c), della direttiva n. 92/81/CEE (che ha un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello di cui all’art. 14, § 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE) ha posto in risalto che la norma deve essere interpretata nel senso che « la nozione di “navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto” ricomprende qualsiasi forma di navigazione, indipendentemente dall’oggetto del trasporto, quando sia effettuata a fini commerciali » e in considerazione del fatto che se il legislatore comunitario « a vesse inteso escludere dal beneficio dell’esenzione di cui trattasi talune categorie di navigazione a carattere commerciale, sarebbe stato necessario precisare espressamente tale limitazione » (Corte di Giustizia UE, causa C-389/02, 1 aprile 2004).
4.6 La Corte di Giustizia UE, poi, ha precisato « che l’esenzione obbligatoria per gli oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie ha lo scopo di facilitare il commercio intracomunitario, in particolare il traffico di merci e la libera prestazione dei servizi che possono svolgersi nelle acque considerate » e che « qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell’esenzione dall’accisa armonizzata prevista da tale disposizione » (Corte di Giustizia UE, C-391/05, 1 marzo 2007) e ha posto in risalto che, ai fini dell’esenzione, rileva che « si tratti di navigazione che implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso » (Corte di Giustizia UE, causa C-79/10, 1 dicembre 2011, Corte di Giustizia UE, causa C-250/10, 21 dicembre 2011), oltre che «i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo » (Corte di Giustizia, causa C-418/14, 2 giugno 2016). Infine, i giudici unionali hanno precisato, sulla specifica fattispecie di concessione in locazione o noleggio del bene (nella specie, aeromobile ex art. 14, § 1,
lett. b), della direttiva n. 2003/96/CE) anche se non qualificato espressamente come unità da diporto, che non è sufficiente l’esistenza di un contratto di noleggio per giustificare l’esenzione, occorrendo, invece, verificare come il mezzo viene utilizzato dal locatario (Corte di Giustizia UE, causa C-151/16, 13 luglio 2017; Corte di Giustizia, causa C-250/10, 21 dicembre 2011).
4.7 Come questa Corte ha rilevato « la disciplina unionale riconosce carattere solo strumentale al titolo grazie al quale si consolida il potere di utilizzo sul mezzo nautico (art. 14, § 1, lett. c), seconda proposizione, della direttiva n. 2003/96/CE: «dal suo proprietario o dalla persona … autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi titolo»), cui deve seguire, per fruire del beneficio, la concreta utilizzazione del bene per scopi commerciali da parte del titolare del potere di fatto » e che « la menzionata disciplina si pone in evidente contrasto l’art. 2, comma 1, lett. a), CND, per il quale il natante da diporto è utilizzato a scopi commerciali per il solo fatto di essere oggetto di contratto di noleggio (derivandone il riconoscimento dell’esenzione per l’impiego del carburante) senza richiedere l’accertamento dell’effettivo concreto impiego del mezzo a scopi commerciali da parte del noleggiatore » (Cass., 5 novembre 2020, n. 24728 e Cass., 23 ottobre 2020, n. 23226).
4.8 L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), deve essere, quindi, disapplicato ove qualifica l’utilizzazione a fini commerciali dell’unità da diporto – con conseguente riconoscimento dell’esenzione d’accisa – in relazione alla mera circostanza che il natante sia l’oggetto di un contratto di locazione o noleggio, ossia per il solo fatto dell’avvenuta conclusione di un simile contratto, senza richiedere, invece, alcun accertamento sull’effettivo uso per scopi commerciali dell’unità da diporto da parte dell’utilizzatore (Cass., 17 novembre 2023, n. 31987;
Cass., 19 luglio 2023, n. 21206; Cass., 5 novembre 2020, n. 24728 e Cass., 23 ottobre 2020, n. 23226).
4.9 La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, in quanto, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito la prova sull’ utilizzo dei due natanti da diporto per finalità commerciali ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esenzione d’accisa sui rifornimenti e che, n el caso in esame, non solo nei mesi di sosta non era stata esercitata alcuna attività di navigazione ai fini commerciali, ma ricorrevano elementi, confermati dalla stessa società appellata, dai quali poteva evincersi che la sosta non era finalizzata alla ripresa dall’attività commerciale bensì alla restituzione delle imbarcazioni al proprietario (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); i giudici di secondo grado sostanzialmente hanno rilevato che non era ravvisabile la condizione necessaria per potere beneficiare dell’agevolazione, sia con riferimento alla sosta (anche determinata per ragioni di sicurezza), sia con riferimento all’esser e pronti a salpare in caso di acquisizione di nuovi clienti, perché in entrambi i casi non si trattava di attività strettamente legate alla navigazione per finalità commerciali. Quel che rileva nella fattispecie in esame è che la sosta (prolungatasi nel tempo) delle due imbarcazioni, così come le operazioni di sbarco delle dotazioni e il trasferimento delle imbarcazioni in Turchia, non hanno trovato origine in motivi attinenti alla normale attività di trasporto, quanto piuttosto nella restituzione delle due motonavi alla società proprietaria, con la conseguente legittimità dell’ avviso di pagamento impugnato; né, per quanto diffusamente esposto, rileva la circostanza che la società ricorrente in quel periodo ponesse in essere un’attività finalizzata alla ricerca di nuovi clienti o al compimento di operazioni di manutenzione straordinaria delle navi in sosta, in quanto il presupposto essenziale ai fini del riconoscimento dell’esenzione è la prova dell’uso effettivo per scopi commerciali
dell’unità da diporto da parte dell’utilizzatore; ciò che trova conferma anche nella nota n. 7822/97/VI del 15 maggio 1998 della Direzione Generale Dipartimento Dogane (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), secondo cui « l’agevolazione in questione è da accordarsi a quelle navi, sempre che non si tratti di imbarcazioni private da diporto, che si trovino in sosta nei porti dello Stato per l’espletamento delle operazioni strettamente necessarie alla loro attività commerciale e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle stesse necessarie per riprendere la navigazione » ed essendo evidente, in ogni caso, che l’agevolazione spetta alle navi in sosta nei porti dello Stato per l’espletamento delle operazioni strettamente necessarie alla loro attività commerciale e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle stesse, in attesa di riprendere la navigazione sempre finalizzata all’esercizio di un’attività commerciale, mentre, nel caso in esame, il periodo di sosta delle due motonavi Delfino Bianco e Delfino Grigio nel Porto di Oristano non era finalizzato alla navigazione ai fini commerciali, con insussistenza, dunque, del presupposto necessario ai fini dell’esenzione.
Il terzo motivo, con cui si denuncia l’omessa rideterminazione della pretesa impositiva, deve ritenersi assorbito in ragione del rigetto dei primi due motivi e dell’integrale conferma dell’atto impugnato.
Per le ragioni di cui sopra, il primo e il secondo motivo vanno rigettati, con assorbimento del terzo motivo e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo; condanna la società ricorrente al pagamento,
in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2024.