Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3477 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3477 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28801 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) , dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed
Oggetto: TRIBUTI -esecutività immediata sentenze d’appello tributarie
elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, n. 1824/25/2022, depositata in data 05/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Mantova n. 162/01/2019, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un diniego di rimborso avanzato dalla predetta società contribuente in relazione alle statuizioni contenute nelle sentenze RAGIONE_SOCIALEa CTR lombarda n. 1126/67/2017 e n. 7421/24/2016, esecutive ancorché non ancora definitive.
1.1. La sentenza impugnata sostiene che « Il tenore RAGIONE_SOCIALEa norma, art. 69 dal 01/06/2019, non permette nessuna altra interpretazione che le sentenze sono immediatamente esecutive, con tale norma si attua l’uguaglianza tra Ente impositore e contribuente. Non è di ostacolo eventuale richiesta di giudizio di ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata perché previsto dallo stesso art. 69 ne tanto meno pendenze di fronte alla Suprema Corte per annualita diverse. La disciplina del nuovo art. 69 è stata completata con l’ emissione del decreto 6 febbraio 2017, n. 22 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13703/2017, ed entrata in vigore il 28/03/2017, il RAGIONE_SOCIALE è finalmente intervenuto a disciplinare la garanzia per l’ esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sul
ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, dopo ben 10 mesi di attesa ».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, cui replica la società intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente alle modifiche di cui all’art. 9, lettera gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del medesimo d.lgs.
1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano errato nel ritenere che le sentenze RAGIONE_SOCIALEa CTR lombarda n. 1126/67/2017 e n. 7421/24/2016, che la parte contribuente aveva posto a base RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimborso, fossero esecutive in quanto il citato art. 12, nel dettare le «disposizioni transitorie», al comma 2 prevedeva che « Fino all’approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall’articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69 ». E nella specie il decreto ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2017, era stato pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2017, n. 60, ed era entrato in vigore il 28 marzo 2017, quindi in data successiva al deposito RAGIONE_SOCIALE predette sentenze. Sostiene, inoltre, che l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede l’esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente, il quale invece nel caso in esame aveva chiesto « il riconoscimento di perdite fiscali pregresse, la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo ed il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme già versate, a seguito di pignoramento, ma ritenute non dovute ».
1.2. La ricorrente sostiene, inoltre, che i giudizi definiti con le suddette sentenze non erano ancora conclusi avendo proposto ricorso per cassazione avverso entrambe dette statuizioni.
Tale ultima circostanza assume carattere pregiudiziale nel presente giudizio in quanto sia il ricorso avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR lombarda n. 1126/67/2017, sia quello avverso la sentenza n. 7421/24/2016, poste entrambe a base RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimborso avanzata dalla società contribuente, risultano allo stato definiti con pronunce sfavorevoli a quest’ultima.
Premesso, in via generale, che la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale RAGIONE_SOCIALEa Corte, nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEa funzione nomofilattica di cui all’art. 65 RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giudiziario (così in Cass., Sez. U, n. 26482/2017), rileva il Collegio che:
il ricorso avverso la sentenza n. 7421/24/2016, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, è stato definito con ordinanza di questa Corte n. 28362/2024 che , accogliendo il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha cassato, con rinvio, la suddetta sentenza;
il ricorso avverso la sentenza n. 1126/67/2017, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, è stato trattato all’odierna udienza e deciso da questo Collegio con ordinanza che ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e cassato, con rinvio, la sentenza impugnata.
Orbene, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenze che la parte contribuente ha posto a base RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimborso , rigettata dall’amministrazione finanziaria con l’atto di diniego oggetto di impugnazione e del presente giudizio, rende inammissibile l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società essendo venuti meno i presupposti su cui quella richiesta si fondava.
Precisato che la società contribuente potrà comunque richiedere in futuro il rimborso di cui dovesse avere diritto a seguito RAGIONE_SOCIALEa definizione dei giudizi ancora pendenti, allo stato, l a presa d’ atto di tale sopravvenuta evenienza , ovvero l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza poste a
base RAGIONE_SOCIALE‘originaria richiesta di rimborso, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego espresso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c., con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, giustificata proprio dalla predetta sopravvenienza.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso per cassazione e compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME