Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12074 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5659/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7922/2016 depositata il 02/12/2016.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 17/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dato atto che l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO
NOME sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per il resistente hanno richiamato le conclusioni già formulate in atti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla CTP di Roma, affermando di essere venuto a conoscenza, per avere effettuato una visura ipotecaria finalizzata all’ottenimento di mutuo fondiario, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’IRAP 2003, che affermava di non avere mai ricevuto in notifica, così come il conseguente avviso di iscrizione ipotecaria.
Il contribuente impugnava la cartella contestandone la validità e la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica e chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa stessa, l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa iscrizione ipotecaria ed il rimborso RAGIONE_SOCIALEa somma di € 23.784,96, che affermava di avere corrisposto per ottenere la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca.
La Commissione provinciale di Roma rigettava il ricorso.
La CTR del Lazio accoglieva l’appello del contribuente con sentenza n. 725/2016, depositata in data 11/02/2016, che veniva impugnata con ricorso per cassazione dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso ex art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 proposto avanti la CTR del Lazio il sig. COGNOME chiedeva l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza, deducendo che questa avesse ordinato il rimborso a suo beneficio, leggendosi nella motivazione quanto segue: ‘Dalla inutilizzabilità del documento in copia discende la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e il conseguente accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello e rimborso al contribuente’.
Il ricorrente, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria richiesta, invocava l’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, nella formulazione con decorrenza dal 1° gennaio 2016, che prevede il rimborso d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, essendo irrilevante l’eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE (in qualità di società incorporante di RAGIONE_SOCIALE) eccependo che la
sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale non fosse passata in giudicato, come previsto dall’art. 70, comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso D. Lgs.
L’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione rilevava inoltre che le norme menzionate erano state entrambe modificate dall’art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015, con vigenza dal 1° giugno 2016, e che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza, oltre a non essere passata in giudicato, era a tale riguardo regolata dall’art. 69 cit. nella previgente formulazione, che subordinava a sua volta l’esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza al suo passaggio in giudicato.
Né, osservava l’Amministrazione, poteva ritenersi applicabile alla fattispecie l’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la facoltà per il contribuente di richiedere l’ottemperanza a norma del seguente art. 70, con espresso e specifico riferimento ai soli pagamenti effettuati in relazione al meccanismo di riscossione frazionato di cui al primo comma del citato art. 68.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 7922/2016 depositata il 02/12/2016, richiamata la Circolare n. 38/E RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 19/12/2015, accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE con unico motivo.
Resisteva il contribuente con controricorso e memoria difensiva ex art. 380.1 bis c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria n. 33820 del 04/12/2023 la Corte rinviava a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si evidenzia che la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con riguardo a questione di diritto di particolare rilevanza, in coerenza con il novellato art. 375 cod. proc. civ.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, ribadita dal controricorrente con la memoria difensiva ex art. 380.1 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso principale ‘per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, essendo la stessa avvenuta a mezzo pec’.
Osserva il contribuente che ‘Il processo tributario telematico è entrato in vigore per quanto concerne il Lazio a decorrere dal 15.04.2017, mentre, come detto, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione è stato notificato a mezzo pec il 07.04.2016. Di conseguenza, la notifica eseguita da RAGIONE_SOCIALE in data 07.04.2016 è da ritenersi inesistente.’.
2.1 L’eccezione non è pertinente, così come i precedenti di legittimità richiamati a conforto.
2.2. Prevede l’art. 62 del D.Lgs. 546/1992 che ‘Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto’.
Restando assoggettato alla disciplina AVV_NOTAIO, il ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie va pertanto notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni (Cass. Sez. 6 – 5, n. 25395 del 01/12/2014).
2.3. Con riferimento al caso di specie, l’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALEa L. 21 gennaio 1994, n. 53, inserito dall’art. 16 -quater del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, applicabile anche alla notifica del ricorso per cassazione, prevedeva già la facoltà per gli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica certificata.
L’eccezione va pertanto rigettata.
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agente per la riscossione denuncia la ‘Violazione degli art. 68, 69 e 70 del D.Lgs. 546/92,
come modificati RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, e 12 del D.Lgs. 165/15, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’
3.1. Lamenta il ricorrente che la Commissione regionale abbia erroneamente applicato le norme citate in premessa, ritenendo immediatamente esecutiva la sentenza favorevole al contribuente, senza rilevare che l’11/02/2016, data di deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non era ancora entrata in vigore la modifica apportata all’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, né tanto meno era stato emanato il decreto attuativo del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 22 del 13 marzo 2017, alla cui adozione l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa suddetta modifica e dunque il principio di immediata esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze del Giudice tributario, disponendo così illegittimamente l’ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato.
3.2. Osserva quindi l’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione che alla fattispecie non sarebbe applicabile la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68, comma 2 del D.lgs. n. 546/92, posto che la norma si riferisce alle ipotesi di pagamento frazionato del tributo in pendenza del giudizio e stabilisce che ‘Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.’
La CTR avrebbe dunque dovuto applicare alla procedura per giudizio di ottemperanza la previsione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del D.Lgs, n. 546/1992, secondo cui ‘La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria passata in giudicato’.
Si pone, di conseguenza, la questione RAGIONE_SOCIALE‘esperibilità del giudizio di ottemperanza in relazione alle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie non ancora passate in giudicato, pronunciate anteriormente al 1.06.2016.
4.1. A tale riguardo occorre premettere che:
-l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente fino al 31 maggio 2016, prevedeva che ‘Se la commissione condanna l’ufficio del Ministero RAGIONE_SOCIALE o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2’;
attualmente, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lettera gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, la stessa prevede che ‘Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive (…)’ e che ‘In caso di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale’;
va altresì rilevato che, con effetto dal 1/01/2016, il d.lgs. n. 156/2015 cit. ha soppresso, nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 del d.lgs. n. 546/1992, l’inciso «escluso l’articolo 337», così eliminando ogni limitazione specifica al AVV_NOTAIO richiamo operato alla disciplina processuale civile, sì che la disposizione oggi recita: «Alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto».
Va ancora premesso che questa Corte ha affermato che «In materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza versata» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019).
5.1. Il quadro normativo di riferimento è quindi costituito dalle disposizioni degli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione applicabile ratione temporis , precisandosi che la sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza, depositata in data 11.02.2016 è anteriore al 1.06.2016, data di entrata in vigore del novellato art. 69 cit., ma rientra già nella vigenza del riformato art. 49 cit.: la questione esaminata investe pertanto le sentenze tributarie pronunciate tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2016.
Tanto precisato, è opportuno evidenziare, come prima chiave di lettura, che l’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 opera un richiamo AVV_NOTAIO alle norme del codice di procedura civile compatibili con quelle del processo tributario, ivi compreso, dunque, l’art. 282 del codice di rito che sancisce il principio AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa esecutività provvisoria RAGIONE_SOCIALE sentenze.
6.1. Sebbene con riguardo alla specifica questione degli effetti di una pronuncia in senso (totalmente o parzialmente) favorevole al contribuente, ancora soggetta ad impugnazione, sulle misure cautelari precedentemente emessa in favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, già Cass. S.U. 758 del 19 aprile 2016 aveva espressamente riconosciuto, con assunto che pare superare i limiti comportati dalla fattispecie in esame, l’efficacia immediata RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie concernenti atti impositivi, favorevoli al contribuente.
Essa, secondo le Sezioni Unite, doveva desumersi, «oltre che dal AVV_NOTAIO rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1, disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base RAGIONE_SOCIALE statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede, al comma 4, che le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie concernenti i provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive», nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68 (Cass. Sez. U, 13/01/2017, n. 758)».
Ancora, si osserva che questa Corte di cassazione, sebbene con riguardo alla questi one RAGIONE_SOCIALE‘efficacia immediatamente esecutiva RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE corti di giustizia tributaria nel periodo intercorrente tra la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 546
del 1992 e l’approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha recentemente affermato il seguente principio di diritto, di portata esplicitamente espansiva anche al di fuori di tale peculiare ipotesi: ‘L’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha esplicitamente previsto l’esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva in quanto espressione di un principio AVV_NOTAIO già presente nell’ordinamento processuale tributario, sicché il contribuente, in caso di mancata spontanea esecuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, può richiedere l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del medesimo d.lgs. a prescindere dall’intervenuta approvazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 del citato art. 69, alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha subordinato l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata al detto art. 69, e quindi anche con riferimento alle sentenze emesse nel periodo intercorrente tra la data del 1° giugno 2016, di entrata in vigore del citato art. 69, e quella del 6 febbraio 2017, di approvazione del decreto ministeriale n. 22 del 2017′ (Cass. n. 25086 del 23/08/2023, che richiama espressamente Cass., n. 11908/2022; nello stesso senso, in motivazione, Cass. n. 12847 del 22 aprile 2022).
8. Ritiene questa Corte che, una volta riconosciuta la natura immediatamente precettiva e quindi l’esecutività, quale espressione di un principio AVV_NOTAIO immanente nell’ordinamento processuale tributario, RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, anche se emesse prima del 1.06.2016, tale natura non possa essere limitata a quelle pronunciate nel periodo intercorrente tra la data del 1° giugno 2016, di entrata in vigore del citato art. 69, e quella del 6 febbraio 2017, di approvazione del decreto ministeriale
22 del 2017 e, per il periodo precedente al 1° giugno 2016, a quelle riconducibili alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 68, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992), fattispecie che non costituiscono ipotesi eccezionali, bensì manifestazioni del più AVV_NOTAIO principio affermato.
Non si pone, inoltre, con riguardo al periodo in considerazione, la questione RAGIONE_SOCIALEa possibile interferenza con la previgente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 d.lgs. n. 546/1992 che, pur estendendo in via AVV_NOTAIO l’applicazione, alle sentenza RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, RAGIONE_SOCIALE disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escludeva espressamente l’art. 337 cod. civ.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «Va riconosciuta la natura immediatamente precettiva e quindi l’esecutività, quale espressione di un principio AVV_NOTAIO immanente nell’ordinamento processuale tributario, RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse successivamente al 1.01.2016, senza che tale natura possa essere limitata a quelle riconducibili alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 68, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992), trattandosi di fattispecie che non costituiscono ipotesi eccezionali, bensì manifestazioni del più AVV_NOTAIO principio affermato, e non ostando, con riguardo al periodo in considerazione, la novellata formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 d.lgs. n. 546/1992 che, estendendo in via AVV_NOTAIO l’applicazione, alle sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, RAGIONE_SOCIALE disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, non contempla più espressamente l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘art. 337 cod. civ.»
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del
contro
ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/04/2024.