Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-intimata – avverso
la sentenza n. 26 pronunciata, in sede di ottemperanza, dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 10.11.2017, e pubblicata il 15.1.2018;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: Ottemperanza -Reddito societario 1996 -Decorrenza dell’esecutività della decisione del giudice tributario dell’appello.
la Corte osserva:
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con pronuncia n. 3011 dep. il 6.12.2016, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla contribuente con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto omesse ritenute per lavoro dipendente (1996), condannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE la somma versata in corso di giudizio, pari ad Euro 44.751,69, nonché a corrisponderle le spese di lite liquidate in € 4.550,00 per onorari, oltre € 340,00 per il contributo unificato.
La società proponeva ricorso in ottemperanza innanzi alla medesima CTR, domandando provvedersi all’attuazione della pronuncia, ritenuta esecutiva. Nelle more del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione finanziaria restituiva alla contribuente quanto versato, ma non corrispondeva le somme dovute per spese legali ed interessi.
2.1. La CTR riteneva che le disposizioni transitorie di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 156 del 2015, avessero previsto che le decisioni del giudice tributario non fossero dotate di esecutività fino all’emanazione del D.M. attuativo, che ha assunto il n. 22, entrando in vigore il 18.3.2017, e sarebbe applicabile alle sole ‘sentenze depositate a decorrere da tale data’ (sent. CTR, p. II). In conseguenza il giudice dell’ottemperanza respingeva l’istanza della contribuente.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell’ottemperanza, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa era chiamata per la trattazione all’udienza dell’11.4.2019, innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria della Corte di Cassazione, e la contribuente depositava
memoria. Il Collegio, con provvedimento n. 14577 del 2019, dep. il 28.5.2019, osservava che ‘non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio’, e rimetteva pertanto la decisione alla sezione tributaria.
La causa è stata quindi rifissata per la trattazione innanzi alla sezione tributaria.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato con effetto dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. n. 156 del 2015, per avere la CTR adita in sede di ottemperanza erroneamente affermato che l’esecutività delle sentenze tributarie non decorra dal 1° giugno 2016, bensì dal 18.3.2017, data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo.
Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di esaminare la questione proposta dalla società in questo giudizio, ed ha condivisibilmente chiarito che ‘in materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso
dell’eccedenza versata’ Cass. sez. VI -V, 19.4.2019, n. 11135; e si è recentemente statuito che ‘in tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell’ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l’inciso “escluso l’articolo 337”, così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile’, Cass. sez. V, 6.5.2024, n. 12074.
3. Il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, perché proceda a nuovo giudizio di ottemperanza.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , cassa la decisione impugnata e rinvia in sede di ottemperanza innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.