Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
Oggetto: revocazione sentenza Corte di cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23923/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL – controricorrente – per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4388/2019 depositata in data 14/02/2019 notificata in data 05/07/2019;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Dogane rettificava il valore dichiarato di partite di pesce congelato; analoga impugnazione proponeva il contribuente avverso la cartella di pagamento conseguente detti avvisi, per complessivi euro 1.087.111,14;
sia il giudice di primo grado sia il giudice di secondo grado rigettavano i ricorsi proposti;
ricorreva a questa Corte il contribuente; riuniti i giudizi, con la sentenza revocanda erano accolti i ricorsi del Bovo Tiziano e annullati gli atti impugnati;
ricorre a questa Corte per revocazione ex art. 395 c. 4 c.p.c. l ‘Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo;
resiste COGNOME NOME con controricorso;
Considerato che:
-preliminarmente, con riguardo alla eccezione di improcedibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, incentrata sulla mancata produzione della sentenza impugnata con revocazione, il Collegio ne rileva l’infondatezza. Invero, detta sentenza risulta prodotta dalla parte controricorrente e tale circostanza -in forza della quale è consentito al giudice l’esame della notifica – rende procedibile il ricorso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024, Rv. 672812 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024);
il motivo è inammissibile;
venendo quindi al ricorso, la sola censura dedotta si duole della violazione dell’art. 395 c. 4 c.p.c. per avere questa Corte di cassazione operato un errato apprezzamento sul fatto assegnando alla sentenza impugnata un contenuto motivazionale secondo il quale la stessa ha implicitamente scritto qualcosa che risulta in realtà non scritto; nel dettaglio il giudice dell’appello – secondo la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione, nella lettura di parte ricorrente – non avrebbe chiarito se la delega è valida e comunque opera il meccanismo
di sanatoria riportato in sentenza o se la delega non è valida ma opera il meccanismo di sanatoria in argomento;
va premesso in esordio che la delega di firma in argomento risulta esser stata diligentemente trascritta nei ricorsi per cassazione iscritti al n. R.G. 15530/2013, R.G. 15533/2013 e R.G. 15536/2013 che hanno originato -e sono stati tra loro poi riuniti – i giudizi poi definiti in unicum con la sentenza revocanda;
dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente il regolare e completo esame ad opera del collegio degli atti di impugnazione di cui si è detto; regolare completo esame che con riguardo ai ricorsi introduttivi del giudizio di legittimità, incluso quello avverso la conseguente cartella di pagamento, anch’esso riunito a quelli sopra indicati; tale completo esame dei ricorsi per cassazione non è minimamente contestato dalla parte ricorrente la cui doglianza si appunta su una asserita svista commessa nella lettura della pronuncia della CTR;
si deve quindi ritenere assodato che il Collegio, la cui sentenza è oggetto di ricorso per revocazione, avendo esaminato tutti i ricorsi per cassazione, abbia esaminato e quindi regolarmente percepito il contenuto della delega che in tali atti è trascritta, costituendone parte integrante;
ciò chiarito, va ricordato che dal punto di vista generale, con riguardo all’errore revocatorio, ancora di recente questa Corte ha confermato (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024) che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra
la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte;
ben differente situazione è dato riscontrare nella presente fattispecie, in cui certamente il contenuto -corretto o meno ex lege -della delega è stato percepito dalla sentenza qui impugnata per revocazione, la cui interpretazione e valutazione del contenuto della sentenza di appello si è giovato di tale esame;
si deve ricordare che l’ errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza (anche della Corte di cassazione: art. 391-bis c.p.c.) ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (v., per tutte, Cass. sent. n. 5303/97);
l’errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche (v., per tutte, Cass. sent. n. 8118/97);
non si configura, quindi, in relazione alla delega in argomento, una contrapposizione tra difformi realtà frutto di erronea percezione. Questa Corte, nella pronuncia impugnata, ha da un lato preso in esame la delega; dall’altro ha interpretato -valutandone le operazioni anche ermeneutiche compiute – il contenuto della sentenza della CTR;
del resto, emerge dalla formulazione stessa del motivo che il vizio denunciato non è in concreto ricollegato dal ricorrente ad un errore di percezione nel quale sarebbero caduti i giudici, bensì è argomentato in via induttiva sulla base dell’interpretazione della motivazione della sentenza impugnata e quindi mediante un procedimento logico. E come già rilevato, non è consentito prospettare per tale via un asserito errore revocatorio;
può ancora specificarsi che ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista) e mai invece l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito -come peraltro qui è avvenuto, avendo la questione della delega formato oggetto del giudizio di merito -elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare; -l’errore di fatto ricorre allora quando la Corte di cassazione non ha avuto contezza dell’esistenza di un documento, e non già quando lo abbia esaminato – e quindi di necessità anche valutato – come nel presente caso è avvenuto: la sentenza revocanda ha infatti pacificamente esaminato la sentenza impugnata, attribuendo alla stessa, a seguito di proprio giudizio, un determinato contenuto avente in questo caso effetti sfavorevoli a parte ricorrente;
e ancora, va nuovamente ribadito che l’errore revocatorio si deve manifestare al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale (dibattito che nella fattispecie ha riguardato proprio il profilo denunciato in ricorso, vale a dire la validità della c.d. ‘delega di firma’ e l’operare o meno in caso di vizi della stessa di meccanismi di sanatoria), estrinsecandosi in un vizio soltanto percettivo, che non coinvolge in nessun modo la valutazione del giudice di situazioni processuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività (in argomento, tra molte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023);
-pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022);
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre euro 200 per esborsi, 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.