Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME e NOME (domicilio digitale: EMAIL; EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
-intimati- avverso l’ORDINANZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19070/2022 depositata il 14 giugno 2022
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391bis e 395 n. 4) c.p.c. l’ordinanza n. 19070/2022 resa da questa Corte il 21 marzo 2022, depositata il 14 giugno 2022, con la quale era stato in parte dichiarato inammissibile e in
parte respinto il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 623/23/14 del 22 gennaio 2014.
Con tale sentenza il giudice regionale aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e respinto quello autonomamente spiegato dal COGNOME avverso la decisione di primo grado resa inter partes dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; per l’effetto, aveva integralmente confermato l’ impugnato avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Nola aveva recuperato a tassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF, RAGIONE_SOCIALE‘IRAP e RAGIONE_SOCIALE‘IVA, maggiori redditi contestati al contribuente in relazione all’anno 2005.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei quali il ricorso è stato proposto, sono rimasti intimati.
La trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di revocazione si sostiene che l’impugnata ordinanza n. 19070/2022 risulterebbe affetta da errore di fatto revocatorio per avere questa Corte supposto l’esistenza di un fatto la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa dagli atti.
1.1 In particolare, l’errore denunciato sarebbe consistito nell’aver ritenuto che la costituzione in giudizio del COGNOME, appellante nel procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania iscritto al n. 2942/12 R.G., avesse comportato la sanatoria RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘autonomo atto di appello proposto nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE, che aveva dato origine al procedimento n. 3757/12 R.G., successivamente riunito al primo; appello di cui egli era venuto a conoscenza soltanto nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione.
Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il preteso errore di fatto lamentato dal COGNOME sarebbe stato commesso dalla Corte in sede di scrutinio del primo motivo del ricorso per cassazione da lui precedentemente proposto.
2.2 Conviene, pertanto, riportare qui di sèguito la parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 19070/2022 dedicata alla disamina RAGIONE_SOCIALEa censura in questione.
2.3 Si legge, al riguardo, alle pagg. 3-5 del provvedimento: «1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. per violazione di legge in riferimento all’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello. Il ricorrente -anch’egli appellantelamenta, appunto, la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello RAGIONE_SOCIALEa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in quanto la notifica medesima sarebbe avvenuta sì presso il difensore costituito, AVV_NOTAIO, ma senza l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio (CRA RAGIONE_SOCIALE) presso il quale era domiciliato. (…) 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. A tacer del fatto che in atti vi è la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta tempestiva notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME presso l’AVV_NOTAIO INDIRIZZO (che era l’avvocato costituito ritualmente nel giudizio di appello) con avviso di ricevimento di raccomandata firmato dalla ricevente, nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 20/01/2011 svoltasi dinanzi alla C.t.r. non risulta formulata alcuna eccezione afferente la violazione del diritto di difesa, per cui, sulla base dei princìpi espressi costantemente da questa Suprema Corte con riferimento al criterio dettato dall’art. 156 cod. proc. civ., la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Vieppiù che la relativa eccezione non è stata proposta innanzi al giudice d’appello; la costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte appellata -che ha, invero, partecipato al
giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale svolgendo difese di merito senza dolersi RAGIONE_SOCIALEa invocata questione pregiudizialeha indubbiamente sanato qualsivoglia nullità afferente all’integrazione del contraddittorio» .
2.4 Tanto premesso, giova rammentare che l’ errore rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa revocazione di una sentenza od ordinanza di questa Corte presuppone l’esistenza di un contrasto fra due diverse rappresentazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso fatto, emergenti l’ una dal provvedimento e l’altra dagli atti e documenti di causa (cfr. Cass. n. 7170/2024, Cass. n. 3456/2023, Cass. n. 9256/2022, Cass. Sez. Un. n. 10854/2021).
Esso deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre, anche implicitamente, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o positivamente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 12294/2022, Cass. n. 16439/2021, Cass. n. 3190/2006).
2.5 Non si è, invece, in presenza di un errore revocatorio quando la decisione sia il frutto di un’asserita inesatta valutazione o interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, trattandosi, in tal caso, di un preteso errore di giudizio e non di fatto (cfr. Cass. n. 24377/2023, Cass. n. 32647/2022, Cass. Sez. Un. n. 8469/2022; vedasi pure Cass. Sez. Un. n. 4368/2021, secondo cui «non è configurabile l’errore revocatorio per vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove o
RAGIONE_SOCIALE allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione» ).
2.6 Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile un errore avente le caratteristiche illustrate.
2.7 Invero, nel pronunciare sul motivo di ricorso per cassazione innanzi trascritto, il Collegio giudicante ha statuito che ogni eventuale nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE doveva reputarsi sanata per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo il COGNOME partecipato all’udienza in cui tale appello era stato discusso, senza minimamente eccepire, in quella sede, di non essere a conoscenza del gravame erariale, né tantomeno lamentare una qualsivoglia lesione del proprio diritto di difesa.
2.8 Da quanto precede risulta, quindi, palese come la decisione assunta con l’ordinanza qui impugnata si fondi su un giudizio logico-giuridico incentrato sulla ritenuta applicabilità di una specifica norma processuale (l’art. 156, ultimo comma, c.p.c.) alla concreta fattispecie esaminata.
2.9 La sollevata doglianza si colloca, pertanto, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘àmbito RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio ex artt. 391 -bis e 395 n. 4) c.p.c., il quale, è bene ribadirlo, non può mai consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, nè in un errore di giudizio o di valutazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30994/2017, Cass. Sez. Un. n. 8984/2018).
2.10 D’altronde, la circostanza che il COGNOME avesse preso parte all’udienza di discussione di cui si è detto sopra, e che in tale udienza fossero stati trattati i contrapposti appelli del contribuente e RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria, emerge in modo inequivoco dalla stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR campana da lui precedentemente impugnata con ricorso per cassazione (ove leggesi : <> ), sicchè nessun travisamento del fatto processuale può essere predicato nel caso in esame.
Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile e non supera la fase rescindente.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendo l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE rimasti intimati.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘impugnante l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione