Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6223 Anno 2026
Oggetto: Tributi
ERRORE REVOCATORIO
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6223 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 27020 del ruolo generale dell’anno 2019 proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (indirizzo PEC: EMAIL), domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– resistente-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 5966/09/2018, depositata in data 18 giugno 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince in punto di fatto che: 1)NOME COGNOME aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore e di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa ad Irpef, Iva ed irap dell’anno di imposta 2006, deducendo l’omessa e/o inesistente notifica del prodromico avviso di accertamento; 2) la CTP di Salerno, con sentenza n. 442 del 2012, aveva rigettato il ricorso; 3) avverso la sentenza di primo grado, la contribuente aveva proposto appello eccependo, tra l’altro, la irregolarità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento presupposto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982, relativamente alla mancata dimostrazione dell’invio della CAD; 4) la Commissione Tributaria Regionale della Campania-sezione distaccata di Salerno, con la sentenza n. 356 del 2013, aveva accolto l’appello della contribuente non
avendo l’Ufficio fornito la prova relativa all’effettivo compimento RAGIONE_SOCIALE formalità previste dalla legge n. 890/1982 anche mediante la produzione di atti equipollenti all’avviso di ricevimento CAD; 5) avverso la suddetta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo (in relazione all’assunta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) che veniva accolto, con ordinanza n. 3314/2016- con cassazione della sentenza impugnata – avendo la CTR omesso di esaminare il fatto storico decisivo della sussistenza di prova della notificazione per ‘compiuta giacenza’ dell’avviso presupposto offerta mediante deposito dell’avviso di ricevimento ‘dal quale risultava, stante la temporanea assenza del destinatario, che il plico era stato depositato presso l’ufficio postale, era stato immesso il CAD ed era stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata’; 6) riassunto il giudizio a cura dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 5966/09/2018, depositata in data 18.6.2018, aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente risultando offerta dall’Ufficio la prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso presupposto mediante il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale risultava, stante la temporanea assenza del destinatario, che il plico era stato depositato presso l’Ufficio postale e che era stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata.
2.Avverso la suddetta sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
3.Si è costituita, con ‘atto di costituzione’, l’RAGIONE_SOCIALE.
4.E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione.
1.1.Nella specie, emerge, per tabulas che il ricorso per cassazione è stato notificato (con consegna a mani dell’impiegato alla ricezione) in data 22 agosto 2019 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, all’RAGIONE_SOCIALE in data 21 agosto 2019, con raccomandata R. n. 787769551150, (ricevuta in data 27 agosto 2019).
1.2.Secondo l’art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, «(…) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2019». È evidente che il testo normativo dispone la “sospensione dei termini processuali” – che è diversa dalla “sospensione del processo” pendente su istanza del solo contribuente (art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136) – in base alla mera “proponibilità” (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio» (art. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario. In pratica, il termine di impugnazione è procrastinato di nove mesi. Questa Corte ha al riguardo affermato il seguente principio di diritto: ‘ In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art. 16, comma 1, del di. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o
sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 28398 del 15/10/2021; nello stesso senso, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25993 del 2022 ).
1.3. Il periodo di nove mesi deve essere aggiunto al termine computato secondo le ordinarie regole processuali (v. nello stesso senso, con riguardo alla sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione ai sensi dell’art.11, comma 9, del d.l. 50/17, v. Cass. Civ., Sez. V, 20/03/2024, n. 7510).
1.4.Nel caso in esame, nel quale l’astratta definibilità della lite non appare dubitabile come si evince dalla sentenza impugnata, il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. – come novellato della legge n. 69/2009 essendo stato proposto il ricorso introduttivo in data 13 maggio 2011 (successivamente alla data del 4.7.2009) – per impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di appello depositata in data 18.6.2018 e non notificata scadeva, tenendo conto della sospensione feriale, in data 18.01.2019, per cui allo stesso, dalla data della sua scadenza naturale, era applicabile la sospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con conseguente scadenza del termine ultimo per impugnare, in data 18.10.2019, e tempestività del ricorso per cassazione notificato (con ricezione a mani dell’impiegato addetto alla ricezione) in data 22 agosto 2019 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e spedito all’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo raccomandata postale, in data 21 agosto 2019, ricevuta in data 27 agosto 2019.
2.Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 63, 31 e 45 del d.lgs. n. 546 de 1992, del diritto di difesa e della regola del contraddittorio ex art. 24 e 111 Cost. per avere la CTR – incorrendo in violazioni procedurali ( errores in procedendo ) -riassunto il giudizio ex officio , fissato ex officio , l’udienza di trattazione del 17 gennaio 2018, senza darne avviso ex art. 31 cit. alla contribuente e pronunciato la sentenza n. 5966/09/2018 di rigetto dell’appello proposto da quest’ultima avverso la sentenza della CTP di Salerno n. 442 del 2012 a lei sfavorevole; ciò senza che la stessa fosse stata informata di alcuna RAGIONE_SOCIALE predette attività, avendo avuto conoscenza della detta sentenza
soltanto a seguito della notifica di nuova cartella n.NUMERO_CARTA con la quale venivano re-iscritte a ruolo le medesime somme già poste in riscossione in forza della cartella impugnata nel giudizio in esame; da qui, ad avviso della ricorrente, l’abnormità della sentenza impugnata in quanto emanata in assenza di contraddittorio e a definizione di una fase di giudizio, quella di rinvio, instaurata irritualmente ex officio e, nonostante l’intero processo dovesse ritenersi ormai estinto, ai sensi degli artt. 45 e 63 del d.lgs. n. 546/92, per effetto dell’inattività della parte della contribuente e RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni resistenti. Ne conseguirebbe l’inesistenza e/o la non giuridicità della riassunzione d’ufficio del giudizio di rinvio, dei conseguenti atti processuali relativi al procedimento Rg n. 3384/2017 e della conseguente sentenza n. 5966/2018 o, comunque, la nullità insanabile di tali atti ex art. 156, comma 2 c.p.c.
2.1.Il motivo si profila inammissibile.
2.2. Invero, la ricorrente fa valere un’anomalia processuale che costituisce un caso di errore revocatorio. Si assume, al riguardo, che la CTR abbia dato per certa la sussistenza di una regolare riassunzione del giudizio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e , dunque, d ell’instaurazione di un regolare contraddittorio dinanzi alla medesima all’udienza del 17 gennaio 2018 , laddove, ad avviso della contribuente, la stessa non avrebbe ricevuto né alcuna notificazione di un eventuale atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a cura dell’Amministrazione (essendosi trattato di una riassunzione ex officio da parte del giudice medesimo) né tantomeno comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza ex art. 31 del DPR n. 546/92, avendo avuto conoscenza della sentenza n. 5966/2018, emessa a definizione del procedimento RG n. 3384/2017, soltanto dopo la sua pubblicazione, a seguito della notificazione della nuova cartella n.NUMERO_CARTA.
2.3.Ricorrono in definitiva tutte le condizioni per ritenere la sussistenza di un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, il quale presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 2, n. 16439 del 10 giugno 2021).
2.4.La revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l’esame degli atti RAGIONE_SOCIALE stesso processo di cassazione (fra le tante Cass. 4 gennaio 2006, n. 24). Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale, che è quanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato valida una ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è secondo quanto chiaramente espresso notificazione altrimenti invalida, incontrastabilmente esclusa e viceversa, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, Sentenza n. 14610 del 2021). 2.5.Determinante ai fini dell’esistenza dell’errore revocatorio è che vi sia stata un’attività percettiva da parte del giudice la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. Cass. 21 luglio 2010, n. 17110 ha chiarito in modo efficace la differenza fra il supporre (erroneamente) l’esistenza del fatto e l’omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. In tal senso, ove l ‘ errore del giudice non sia frutto di un’errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un’omessa percezione
di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell’ambito di un’omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 n. 4 c.p.c., ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali» (Cass., sez. 3, Sentenza n. 14610 del 2021).
2.6.In continuità a tale impostazione è stato di recente affermato (in termini significativi per la presente fattispecie) che “l’implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio’ (….) non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche” (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4235).
2.7. Questa Corte ha, altresì, ritenuto ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà, ma perché nella motivazione della sentenza vi era stata la supposta avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, per difetto di prova dell’avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell’atto. In tutti questi casi emerge un’attività percettiva, la quale si sia tradotta nella positiva supposizione in motivazione di un fatto, incontrovertibilmente contraddetta dagli atti, e non la mera difformità a diritto della decisione (Cass. 5 novembre 2018, n. 28143).
2.8.Fatto costitutivo della revocazione è in definitiva non l’effetto della violazione processuale, ma l’eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell’effetto (da cui anche la necessaria decisività dell’errore revocatorio).
2.9.Questa Corte ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto secondo cui ‘mentre l’omesso esame del fatto sostanziale o processuale è suscettibile di dare luogo rispettivamente al vizio motivazionale o alla violazione di norma
processuale, l’errore revocatorio implica l’attività di falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non oggetto di controversia fra le parti, incontrastabilmente escluse, l’esistenza o inesistenza, dagli atti o documenti della causa”( Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 2021).
2.10.Nella specie, il motivo in esame denuncia, in effetti, la positiva (ed erronea) supposizione dell’esistenza di un fatto processuale, non controverso tra le parti, con efficacia di decisività, che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione , avendo quest’ultima nella parte in fatto rilevato che ‘ costituitosi il contraddittorio innanzi a questa Commissione all’udienza del 17 gennaio 2018 (…)’ . La censura in questione è, dunque, mal posta, trattandosi di un vizio revocatorio, da sollevare dinanzi allo stesso giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4.
In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese essendo rimasta resistente l’RAGIONE_SOCIALE e non avendo svolto attività difensiva nonchè intimata l’RAGIONE_SOCIALE ;
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME