Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22683/2024 R.G.
NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME in atti con domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-controricorrente – per la revocazione dell ‘ordinanza di questa Corte di cassazione n. 6775 depositata in data 13/03/2024;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: giudizio di revocazione
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento n. TF503AE06243 relativo alla posizione fiscale della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’anno d’imposta 2008, emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, ufficio controlli, di complessivi euro 2.638.092, di cui euro 69.995,00 per IRES, euro 4.628,00 per IRAP, euro 949.788,00 per IVA euro 188.999,00 per interessi, euro 1.424.682,00 per sanzioni;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
-la CTR accoglieva l’impugnazione;
-ricorreva a questa Corte il contribuente;
-con l ‘ordinanza revocanda questa Corte, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci -oltre al contribuente- della RAGIONE_SOCIALE, estinta per cancellazione dal registro imprese, dichiarava la nullità dell’intero giudizio e cassava la pronuncia impugnata rinviando la causa al giudice di primo grado di Napoli;
-ricorre quindi per la revocazione della ridetta sentenza NOME COGNOME con atto affidato a un solo motivo di doglianza; lo stesso ha anche depositato memoria;
-l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso .
Considerato che:
-va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria depositata dal ricorrente, in quanto versata in atti il 4 aprile 2025, quindi senza rispettare il termine di dieci giorni ex lege prescritto;
-venendo ora al motivo di gravame, rileva il Collegio che l’unica censura dedotta in via rescindente si incentra sulla sussistenza dell’errore revocatorio consistente nella erronea supposizione da parte di questa Corte della qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE in capo ad NOME COGNOME al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese;
-il motivo è inammissibile;
-la censura proposta prende le mosse dal contenuto della visura camerale depositata in primo grado, dalla quale risulterebbe l’estraneità alla compagine sociale del COGNOME;
-va in primo luogo ribadito che l’impugnazione per revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; e l’errore presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (tra le più recenti, Cass. n. 730/23). Gli atti interni sono difatti quelli che questa Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, per cui non ha natura di vizio revocatorio l’errore che sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o si sarebbero dovuti esaminare (tra le ultime, Cass., sez. un., n. 165/23). L’errore deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere esclusivamente sulla sentenza (o ordinanza) di legittimità (Cass. 35672/23; Cass. n. 21482/24);
-nel caso in esame, invece, la circostanza oggetto dell’asserito errore posta a base della decisione di questa Corte emerge dalla sentenza di secondo grado, ove la CTR attribuisce al COGNOME non solo la qualifica di autore della violazione (che si evince dall’atto di accertamento come dal ricorso in primo grado) ma anche quella di ‘successore della società estinta’ ex art. 2495 c.c.: si legge d’altronde nella narrativa de lla sentenza d’appello che ‘Con ricorso del 16.5.2014 il Sig. COGNOME NOME ha proposto opposizione nei confronti dell’Agenzia delle EntrateDRAGIONE_SOCIALE di Napoli avverso l’avviso di accertamento n. TF503AE06243/2013, notificatogli il 19.12.13, quale socio ed
amministratore della società RAGIONE_SOCIALE posta in liquidazione il 10.1.11 e cancellata dal registro delle imprese il 30.12.11, in relazione all’anno d’imposta 2008′ ;
-pertanto, l’insussistenza della qualità sociale non emerge dagli atti del giudizio di legittimità, poiché -al contrario -questi è indicato (anche) quale socio nella sentenza di merito, con ciò dimostrandosi l’insorgenza dell’errore in argomento la cui essenzialità, semmai, potrebbe configurarsi con riferimento al giudizio di merito definito con la pronuncia della CTR; d’altronde l’indice degli atti contenuto nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, contenuto nell’allegato sub 2 al ricorso per revocazione, non enumera la visura camerale;
-pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 13.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2025.