Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35430 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27204/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘AV VOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11275/2022 depositata il 07/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con sentenza n. 1453/12/14, depositata in data 20 marzo 2014, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, dichiarava inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la
sentenza n. 191/9/2013 della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società contro la cartella di pagamento emessa ai fini Iva per l’anno di imposta 2007 e notificata il 18.5.2011.
La CTR osservava che l’ atto d’ appello – come eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE – era inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 20 del d.lgs. n. 546/92 per mancata indicazione dell’ente appellato e per non essere stato spedito in plico raccomandato senza busta.
Avverso la sentenza della CTR, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo si denunciava, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 20 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto spedito a mezzo posta in busta chiusa anziché in plico raccomandato senza busta, posto che si trattava di una mera irregolarità; con il secondo motivo, si deduceva, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 20 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello anche sotto il profilo della mancata indicazione nell’atto «dell’ente appellato», ancorché tale atto recasse distintamente l’indicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano 1 quale ente nei cui confronti era stata richiesta la pronuncia formulata in sede di gravame e, comunque, quest’ultimo si fosse costituito in giudizio formulando tale eccezione.
Con ordinanza n. 11275/2022, questa Corte, premesso che la decisione della CTR si fondava su distinte ed autonome ” rationes decidendí ” ognuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, ha ritenuto inammissibile e in parte infondato il secondo motivo di ricorso, considerato pregiudiziale e assorbente, e
conseguentemente ha concluso per l’inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo.
Avverso questa pronunzia la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per revocazione.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
A fondamento del suo ricorso la società deduce che, nel corso del precedente giudizio davanti a questa Corte, con memoria ex art.380 bis c.p.c. del 13.01.2022 aveva eccepito la prescrizione nel frattempo intervenuta del credito erariale dal momento che, negli oltre dieci anni decorsi dal 15.07.2011, data nella quale aveva dichiarato di essere pronta a regolarizzare la propria posizione debitoria, l’Ufficio competente non aveva assunto alcuna iniziativa tendente ad introitare quanto dovuto dalla società né aveva fatto ricorso ad atti interruttivi della prescrizione che nel frattempo andava maturando a causa della sua inattività, lasciando che intervenisse l’estinzione del credito erariale.
2 . Questa questione era stata del tutto ignorata dalla Suprema Corte che in tal modo era incorsa in errore di fatto, dovendosi escludere che si fosse in presenza di una questione implicitamente disattesa o superflua.
La questione è inammissibile.
E’ noto che la revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione è consentita soltanto nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. di ‘errore percettivo’, che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022), non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza
di una pretesa errata valutazione od interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022; Cass. n. 20635 del 2017) e ricadenti su un punto controverso (Cass. n. 2236 del 2022).
L’errore revocatorio può consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (Cass. n. 739 del 2014; Cass. n. 27679 del 2013; Cass., sez. un. n. 26022 del 2008), sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.
Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (Cass. 12283 del 2004). Un siffatto contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell’errore che costituisca frutto dell’apprezzamento, implicito o esplicito, RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Cass. sez. un. 15894 del 2022).
E’ di tutta evidenza che la questione proposta non concerne la percezione di un fatto bensì valutazioni relative all’istituto giuridico della prescrizione che coinvolgono anche aspetti processuali (si noti che l’eccezione è stata sollevata soltanto in memoria che ha solo la funzione di chiarire ed illustrare i motivi di
impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, Cass. n. 8949 del 2023), eccezione che, oltretutto, appare nel merito del tutto destituita di fondamento atteso che, in forza del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, si produce un effetto sia interruttivo che sospensivo della prescrizione che opera anche nell’ambito dei rapporti tributari ( Cass. n. 8004 del 2019; Cass. n. 20466 del 2019).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.