Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17327/2023 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
REVOCAZIONE
Avverso l ‘ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE N. 12198/2023, depositata in data 8/5/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 novembre 2024;
Fatti di causa
In data 30 dicembre 2015 la società RAGIONE_SOCIALE ‘la contribuente’ ) presentava all’Ufficio Territoriale di Salò (BS) dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso avente ad oggetto la restituzione dell’IRES relativa agli anni di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014, per un totale di € 425.978,00.
La contribuente in particolare chiedeva per la prima volta di godere dell’agevolazione prevista dalla c.d. Tremonti Ambientale o detassazione ambientale (art. 6 commi da 13 a 19 della legge n. 388/2000). L’istanza era motivata in riferimento all’investimento ambientale realizzato nel corso dell’esercizio 2010 per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico entrato in funzione in data 16 marzo 2011. Sull’istanza si formava il silenzio rifiuto.
Avverso il silenzio rifiuto la contribuente proponeva ricorso davanti alla CTP di Brescia, ritenendo sussistenti i presupposti per il rimborso alla luce dell’art. 6 della legge 388 del 2000.
L’Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Brescia -si costituiva nel giudizio, deducendo l’insussistenza dei presupposti per la fattispecie agevolativa; in particolare, eccepiva la mancata prova della realizzazione degli investimenti prima del 25 giugno 2012 e mancata indicazione degli investimenti ambientali nel bilancio di esercizio, nonché la non cumulabilità dell’agevolazione dell’articolo 6 commi 1319, legge n. 388/2000 (cd. detassazione ambientale o Tremonti ambientale) e il III conto energia (D.M. 6 agosto 2010).
La CTP di Brescia, con sentenza n. 301/01/18, depositata il 15 maggio 2018, accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che l’Ufficio, su cui gravava l’onere della prova, avrebbe dovuto chiedere alla contribuente, ove necessaria, un’integrazione do cumentale.
Avverso detta sentenza l’Ufficio proponeva appello davanti alla CTR della Lombardia, per violazione dell’art. 2697 c.c. e per violazione dell’articolo 6 commi 1319, legge n. 388/2000, stanti l’insussistenza dei presupposti per la fattispecie agevolativa e la non cumulabilità dell’agevolazione dell’articolo 6 commi 13-19, legge n. 388/2000 (cd. detassazione ambientale o Tremonti ambientale) e il III conto energia (D.M. 6 agosto 2010).
Resisteva la parte, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La CTR della Lombardia -sez. staccata di Brescia -con la sentenza n. 5051/2019 confermava la sentenza di primo grado, ritenendo provati i presupposti per l’agevolazione e la cumulabilità dell’agevolazione dell’articolo 6 commi 13-19, legge n. 388/2000 (cd. detassazione ambientale o Tremonti ambientale) e il III conto energia (D.M. 6 agosto 2010).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.6, commi 13 -19, della legge 388/2000.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 12198 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministrazione per mancato deposito della cartolina attestante la CAD, relativamente alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale nei confronti del difensore avv. NOME COGNOME in ragione della sua «irreperibilità relativa».
Avverso tale ordinanza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione.
La società è rimasta intimata.
r.g. n. 17327/2023 a.c. 15/11/2024 Cons. est. NOME COGNOME
Ragioni della decisione
1.Con il motivo revocatorio rubricato ‘Sussistenza di un errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c., con particolare riguardo al motivo di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c. erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita – il fatto non costituente punto controverso: intervenuto deposito della cartolina attestante la CAD’ , l’Agenzia delle Entrate deduce che la Corte di legittimità non avrebbe ‘visto’ l’avviso di ricevimento, asseritamente versato in atti, relativo alla comunicazione dell’avviso di deposito presso l’ufficio postale dell’originario ricorso per cassazione , che non era stato consegn ato presso il procuratore costituito nel grado d’appello della società odierna intimata, a causa della sua precaria assenza.
1.1. Il motivo è infondato.
Tra i documenti sui quali l’Agenzia delle Entrate fonda l’odierno ricorso per revocazione non vi è l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del ricorso originario per cassazione presso l’ufficio postale, comunicazione spedita con raccomandata n. 66600013886-9. L’avviso di ricevimento di tale ultima raccomandata non si rinviene né agli atti del fascicolo dell’originario giudizio di cassazione, né agli atti dell’odierno giudizio di revocazione.
L’unico avviso di ricevimento la cui facciata anteriore, peraltro in copia, si rinviene agli atti dell’originario giudizio di cassazione ed è stata riprodotta nel ricorso per revocazione, è quello relativo alla notificazione a mezzo posta del ricorso originario per cassazione, diretta alla s.r.l. presso il suo difensore, la cui temporanea assenza ha condotto al deposito presso l’ufficio postale e, appunto, alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con la raccomandata n. 66600013886-9.
E’ stata riprodotta, inoltre, nel presente giudizio, la fotocopia del retro di un avviso di ricevimento, la quale non reca alcun elemento idoneo a
ricondurlo alla raccomandata contenente la comunicazione dell’avviso di deposito del ricorso (n. NUMERO_DOCUMENTO).
E’ poi in atti copia della parte anteriore dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata tentata la notifica del ricorso per cassazione direttamente alla RAGIONE_SOCIALE presso la sede di quest’ultima, con esito di irreperibilità, senza ulteriore seguito.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate, con l’odierno ricorso, dà per depositato, nel fascicolo dell’originario ricorso per cassazione, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale del r icorso per cassazione spedito a mezzo posta e non notificato per la precaria assenza del procuratore domiciliatario, mentre tra gli atti dell’originario giudizio di cassazione, ridepositati nell’ambito dell’odierno giudizio di revocazione, non si rinviene il detto avviso di ricevimento. Il quale, comunque, non è identificabile nel documento riprodotto all’interno del ricorso per revocazione ed a fondamento di quest’ultimo.
Non sussiste, pertanto, l’errore percettivo imputato al Collegio che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per cassazione.
2. Il ricorso per revocazione è rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società, rimasta intimata, esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre