Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3751 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3751 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC
-controricorrente – avverso la sentenza n.2778/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 9 aprile 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Tributi-RAGIONE_SOCIALECartella
Fatti di causa
1.Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e portante IRAP, interessi e sanzioni de ll’ anno di imposta 2015, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia-sezione staccata di Caltanissetta (d’ora in poi per brevità C.G.T.2), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, dichiarando inammissibile l’appello .
In particolare, il Giudice di appello, a fronte RAGIONE_SOCIALE mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE riteneva l’impugnazione inammissibile per il mancato deposito del file eml dal quale solo poteva evincersi, in mancanza di costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte, la prova che la destinataria avesse avuto valida e tempestiva notifica dell’atto.
2.Avverso questa sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione su unico motivo.
3.RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, evidenziando preliminarmente che il contribuente ha aderito, con riguardo alla cartella impugnata, alla definizione agevolata dei relativi carichi ai sensi dell’art.1, co.231 -252 RAGIONE_SOCIALE legge n.197/2022 ( cd. rottamazione quater) e che tale istanza è stata accolta dall’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione. Nel merito eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto la censura avrebbe dovuto essere articolata sotto l’egida RAGIONE_SOCIALE revocazione di errore di fatto
4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Preliminarmente va dato atto che la circostanza evidenziata dalla controricorrente, nei suoi scritti difensivi, dell’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata per l’adempimento alla definizione agevolata cui
avrebbe aderito il contribuente ai sensi dell’art.1, co.231 -252 RAGIONE_SOCIALE legge n.197/2022, non ha trovato alcun riscontro in atti, non avendo il ricorrente, neppure con la memoria, prodotto ma, ancor prima, allegato la sua adesione, con versamento RAGIONE_SOCIALE prima rata, alla cd. rottamazione quater.
2. Con l’unico motivo -rubricato: Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e/o del procedimento – violazione degli artt. 3 bis, co. 3, e/o 9 e/o 11 RAGIONE_SOCIALE L. n. 53 del 1994, e/o dell’art. 16 bis, co. 3, d. lgs. n. 546/1992 e/o dell’art. 5 del d.m. n. 163/2013, e/o dell’art. 19 -bis RAGIONE_SOCIALE “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.)il ricorrente deduce l’error in procedendo commesso dalla CGT2 nell’avere dichiarato inammissibile l’atto di appello per mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE sua notificazione sull’erroneo assunto che non sarebbe stato depositato dal COGNOME il file eml RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso in appello, così come previsto dagli artt. 3 bis, co. 3, e/o 9 e/o 11 RAGIONE_SOCIALE L. n. 53 del 1994, e/o dell’art. 16 bis, co. 3, d. lgs. n. 546/1992 e/o dell ‘art. 5 del d.m. n. 163/2013, e/o dell’art. 19 -bis RAGIONE_SOCIALE “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE; file eml che invece era stato dal COGNOME depositato nel fascicolo telematico del procedimento d’appello n. 3899/2021 (cfr. doc. n. 8).
1.1. La censura, come correttamente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile risolvendosi nella denuncia di un errore percettivo, caduto su fatto non oggetto di discussione tra le parti (l’inesistenza in atti del file eml) nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello, al quale solo è demandato l’accertamento sulla notificazione degli atti ; errore denunciabile ed emendabile attraverso il rimedio previsto dall’art.395, primo comma, n.4 c.p.c.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
3.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria, il giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente (AVV_NOTAIO COGNOME)