Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3912 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3912 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5549/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE GUIDONIA MONTECELIO;
-intimato-
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 22574/2024, depositata il 09/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnò l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, sul presupposto che l’imposta non fosse dovuta in ragione dell’utilizzo dei terreni come cava estrattiva (ciò che vi rendeva impossibile l’edificazione). In subordine, la ricorrente contestò il valore venale del bene adottato dal Comune di Guidonia Montecelio quale base imponibile per il calcolo del tributo, invocando conseguentemente la disapplicazione degli interessi e della sanzione comminatale.
La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza che fu successivamente riformata dalla CTR del Lazio, la quale affermò che, pur essendo i terreni classificati come edificabili dal PRG, l’IMU non poteva essere pretesa dall’amministrazione comunale se come nel caso di specie l’edificazione era di fatto impossibile.
La Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’IMU nel Comune di Guidonia Montecelio), con la sentenza n. 22574/2024 statuì che l’edificabilità del terreno deriva dal PRG, indipendentemente dalla concreta destinazione dello stesso, uniformandosi all’orientamento di cui a Cass., n. 14409/2017, alla cui stregua ‘ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale’. La Corte cassò, quindi, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c., rigettò l’originario ricorso della contribuente.
Avverso tale ultima sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, mentre il Comune di Guidonia Montecelio è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME lamenta che, una volta accolto il terzo motivo di ricorso, la Corte di cassazione non avrebbe potuto decidere nel merito, rigettando sic et simpliciter l’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento, ma avrebbe dovuto rinviare la causa al giudice di secondo grado, affinché si pronunciasse sui motivi di impugnazione rimasti assorbiti, afferenti alla rideterminazione del valore venale del bene e all’applicazione degli interessi e delle sanzioni.
2. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, ‘in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l’invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti in fatto rimasti assorbiti nella sentenza d’appello e che andavano rimessi al giudice del rinvio)’ (Cass., n. 14770/2025; conformi, Cass., n. 1897/2022; Cass., n. 19930/2025; Cass., n. 23502/2018).
Nell’atto di appello (all. D al ricorso per revocazione) l’odierna ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, che il valore delle aree di sua proprietà fosse determinato nella misura di € 7,82 al mq, ‘con annullamento delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati’. La sentenza della CTR n. 933/2021 accolse il motivo di impugnazione principale, sancendo la non
assoggettabilità ad IMU del fondo in questione, siccome adibito ad attività di cava, senza nulla statuire sui motivi non esaminati. Tuttavia, ‘nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio’ (Cass., n. 14813/2023; conforme, Cass., n. 26709/2025). Deve ritenersi, pertanto, frutto di errore revocatorio il rilievo in virtù del quale la Corte ha ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa poteva essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente, in quanto le questioni che, involgendo la determinazione del valore venale del terreno, erano rimaste assorbite nella pronuncia che aveva definito il giudizio di appello, necessitavano, invero, di ulteriori accertamenti in fatto da rimettere al giudice del rinvio. Né può condividersi la tesi sostenuta dalla controricorrente – secondo cui la Cassazione avrebbe ‘valutato la relativa questione del valore imponibile, confermando, nel merito, il procedimento valutativo adottato dal Comune con la de-libera del Consiglio Comunale n. 23/2007 sulla base del valore venale delle aree estrattive’ (pag. 12 del controricorso), dal momento che l’affermazione cui si fa riferimento ( «Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale ») fa parte della citazione testuale – da parte della sentenza in questa sede impugnata – del precedente di cui a Cass., n. 14409/2017, e non è, dunque, calibrata sul motivo subordinatamente proposto, in grado d’appello, da COGNOME, afferente proprio ai criteri di determinazione di tale valore venale.
P.Q.M.
Accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione e revoca la sentenza impugnata (n. 22574 del 2024) nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto al n. r.g. 23543/2021, ribadita la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 933 del 2021, con accoglimento del terzo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, rigettati gli altri, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME