Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28881 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28881 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6150/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18102/2019 depositata il 05/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.Con ordinanza 5 luglio, 2019 n.18102, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del Comune RAGIONE_SOCIALE Sestri Levante contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR delle RAGIONE_SOCIALE 19 luglio 2017, n.1087 con cui era stato accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del giudice di prime cure reiettiva del ricorso originario contro un avviso di accertamento per Ici dell’ anno 2007 su uno stabilimento balneare insistente su area demaniale in concessione per mancanza del presupposto impositivo in assenza di strutture edilizie o assimilate. La Corte riteneva fondato e assorbente il primo motivo di ricorso del Comune di Sestri Levante. Con detto motivo era stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3 d.lgs. 504/1992, degli artt.952 e 953 c.c.; dell’art.36 cod. nav., dell’art. 3 d.P.R. n.380/2011, dell’art. 15 legge Regione RAGIONE_SOCIALE n.16/2008, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’insussistenza del presupposto impositivo in presenza di manufatti privi di opere murarie o facilmente rimuovibili, errando ad individuare la nozione di fabbricato. La Corte statuiva che, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica apportata all’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 dall’art.18, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001) a decorrere dal 10 gennaio 2001, era stata riconosciuta la soggettività passiva ai fini dell’ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria cosicché diveniva ininfluente che la concessione che aveva attribuito alla contribuente il diritto di installare manufatti sul demanio non avesse avuto effetti reali. Sulla base di tale statuizione la Corte concludeva che la CTR aveva ‘erroneamente
escluso la titolarità di una sorta di proprietà superficiaria in capo alla concessionaria avente ad oggetto i manufatti realizzati sulla base RAGIONE_SOCIALE temporaneità (pari alla durata RAGIONE_SOCIALE concessione) e sulla scorta RAGIONE_SOCIALE previsione dell’atto concessorio circa la restituzione del suolo demaniale nello statu quo ante con conseguente rimozione e/o demolizione delle opere fatte dal concessionario senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE modifica normativa. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR escluso in radice la possibilità di assoggettare all’ICI i manufatti esistenti presso i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE loro natura stagionale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente’;
la società RAGIONE_SOCIALE NOME ricorre per la revocazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte con tre motivi avversati dal Comune di Sestri Levante;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso la società, in riferimento all’art . 395, comma 1, n.4. c.p.c., sostiene che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto mancando di esaminare l’eccezione di ‘improcedibilità’, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione del Comune di Lastra a Signa contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR. Ricorda la società di avere sollevato tale eccezione nel controricorso richiamando (e producendo copia de) la sentenza n.1295 del 27 ottobre 2016, passata in giudicato il 15 maggio 2017, resa dalla RAGIONE_SOCIALE in causa tra essa società e l’RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato affermato che lo stabilimento non era soggetto all’obbligo di accatastamento. Ricorda altresì di avere esposto che, ‘in esecuzione di tale sentenza, lo stabilimento era stato cancellato
dal catasto dei fabbricati e il sedime era stato inserito al catasto terreni in categoria F/1 senza rendita’ e di avere evidenziato che, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza n.1295 citata e in considerazione RAGIONE_SOCIALE cancellazione dello stabilimento dal catasto, il Comune non avrebbe comunque potuto avanzare la pretesa impositiva controversa a prescindere dall’esito del ricorso per cassazione;
2. il motivo è inammissibile.
2.1. Nella ordinanza impugnata non si fa cenno alla eccezione di ‘improcedibilità’ proposta dalla odierna ricorrente. Da ciò non si può trarre, in mancanza di alcuna indicazione univoca in tal senso, la conclusione che il fatto dell’avvenuta proposizione dell’eccezione non sia stato colto e pertanto il motivo non sia stato esaminato. La circostanza dedotta non è quindi astrattamente idonea ad integrare l’errore di fatto revocatorio, che potrebbe essere ipotizzabile solo se la sentenza avesse riferito del contenuto controricorso e gli avesse attribuito determinati contenuti senza percepire quello concernente l’eccezione. È ben possibile infatti ed anzi da ritenersi siccome conclusione logica che il Collegio abbia colto la presenza dell’eccezione, ne abbia verificato la possibile fondatezza e, avendola ritenuta infondata, l’abbia implicitamente rigettata, procedendo così all’esame nel merito del ricorso. L’omesso esame di una eccezione processuale non integra di per sé un errore revocatorio ai sensi dell’art.395, n. 4, c.p.c. consistendo quest’ultimo nella viziata percezione o nella falsa supposizione -espressa e mai implicita- dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti RAGIONE_SOCIALE causa. Si attagliano anche al motivo di ricorso in esame la statuizione per cui ‘ L’omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art.395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea
supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità’ (così, tra altre, Cass. n. 11691 del 04/05/2023);
3. con il secondo motivo di ricorso la società, in riferimento all’art. 395, comma 1, n.4. c.p.c., sostiene che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto laddove ha ‘ritenuto che l’oggetto RAGIONE_SOCIALE questione controversa fosse la natura del diritto del concessionario demaniale sui beni eretti in regime di concessione quando invece il giudizio di merito si è limitato ad accertare che lo stabilimento non fosse costituito da fabbricati soggetti ad impost a’;
4. il motivo è inammissibile perché, come già osservato, l’errore revocatorio consiste in un difetto di percezione o nella falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti RAGIONE_SOCIALE causa talché non sono suscettibili di revocazione le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo RAGIONE_SOCIALE Corte stessa poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso astrattamente qualificabile come errore di giudizio.
5. con il terzo motivo di ricorso la società, in riferimento all’art. 395, comma 1, n.4. c.p.c., sostiene che la Corte avrebbe commesso un ulteriore errore di fatto laddove ha immediatamente deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso [sul ricordato princi pio per cui, dopo la modifica dell’art. 3 del d.lgs. 504/92 ad opera dell’art. 18, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388, era divenuta irrilevante la distinzione fatta da consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte per le annualità antecedenti
alla modifica, tra concessionari la cui disponibilità del bene assumesse i caratteri RAGIONE_SOCIALE realità in una delle forme dall’art 3, 1° comma (generalmente riconducibile alla proprietà superficiaria), tenuti al pagamento dell’ICI e concessionari non assoggettabili ad imposta in quanto titolari di un diritto personale rispetto all’opera realizzata, essendo questa destinato al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto ad essere rimossa o a tornare al concedente, talché tutti i concessionari era tenuti al pagamento], senza considerare che vi erano ulteriori contestazioni dell’atto impositivo da esaminare;
6. il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che esso difetta di autosufficienza. Anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza. La domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione per errore di fatto deve perciò contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo RAGIONE_SOCIALE revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2, c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione RAGIONE_SOCIALE questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (ex multis, Cass. 30720/2022). La ricorrente non precisa quali contestazioni dell’atto impositivo siano state lasciate senza decisione avendo la Corte deciso immediatamente la causa nel merito. Né può bastare il riferimento alle ‘ulteriori contestazioni dell’atto impositivo’. Per quanto emerge dal ricorso per revocazione pare da ritenersi che le tali contestazioni fossero state abbandonate. A pagina 22 del suddetto ricorso, la società dà conto di tutti i motivi di contestazione sollevati nell’originario atto di impugnazione. Il primo di questi motivi è relativo alla dedotta assenza dei requisiti di non precarietà per cui lo stabilimento realizzato sul suolo in concessione potesse
essere considerato un fabbricato tassabile ai sensi del d.lgs. 504/92. A pagina 24 la società espone che, dopo che l’impugnazione originaria aveva trovato parziale accoglimento in primo grado, essa società, ‘con il proprio atto di appell o ha contestato il rigetto del primo motivo il cui accoglimento avrebbe comportato la piena soddisfazione delle sue pretese’. La società non scrive di avere riproposto gli altri motivi del ricorso originario rimasti assorbiti. I motivi non riproposti si intendono abbandonati. Anche nel processo tributario vi è l’onere di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, ex art. 56 del citato d.lgs. n. 546 che ricalca l’art. 346 del c.p.c. ;
in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
PQM
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Sestri Levante le spese del giudizio, liquidate in € 3000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 3 ottobre 2023, mediante modalità da remoto.
Il Presidente
NOME COGNOME