Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14682 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Revocazione sentenza Corte di Cassazione n. 3568/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15003/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dell’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, -ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZONE -SEZIONE TRIBUTARIA n. 3568/2023, depositata in data 06 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 9 luglio 2011 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale di Roma I -notificava al curatore della fallita RAGIONE_SOCIALE e agli ex soci, NOME COGNOME, NOME
NOME e NOME COGNOME, l’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA n. P_IVA, unitamente a PVC n. 1996 del 6 novembre 2008, relativo all’anno d’imposta 2006. Con tale atto l’Ufficio, sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato, ai fini IRAP, costi per €6.300.756,00 ed effettuato acquisti imponibili, ai fini IVA, per €6.171.013,00, nonché in assenza di documentazione idonea ad appurare con certezza la deducibilità dei costi dichiarati, accertava induttivamente, ex art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il maggior reddito d’impresa in €1.370.679,00, pari al 20% del volume d’affari (€6.953.393,00) secondo la percentuale di redditività calcolata sulla base media degli indici di bilancio di azienda operante nella Regione Lazio nella stessa attività. Inoltre, a fronte della presunzione di distribuzione di utili occulti contenuta nel PVC e recepita dall’ufficio accertatore, venivano notificati autonomi atti di accertamento ai tre soci suddetti, atti oggetto di giudizio ormai definito in senso sfavorevole ai ricorrenti con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 891/2022, depositata in data 13 gennaio 2022.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 248/05/2012, accoglieva il ricorso dei contribuenti, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano anche i contribuenti, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 2614/22/2014, depositata in data 22 aprile 2014, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; i
contribuenti si costituivano con controricorso, rivendicando la legittimità della sentenza emessa dalla C.t.r. del Lazio.
La Corte, con sentenza n. 3568/2023, depositata in data 6 febbraio 2023, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della Corte di Cassazione, gli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono presso la stessa Corte ricorso per revocazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria nonché richiesto la trattazione in pubblica udienza.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullità della sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 -bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio sulla legittimazione ad causam dei ricorrenti, ex soci della RAGIONE_SOCIALE, risultante dall’avviso di accertamento e dalla relativa notificazione» i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha accertato il difetto di legittimazione ad causam degli ex soci sulla supposizione che avessero impugnato in proprio, in qualità di soci, un avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, unica parte dal lato passivo del rapporto impositivo, dimenticando però che lo stesso era stato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla prima pagina, i loro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendi occulti (in conseguenza dell’accertamento di utili occulti in capo alla RAGIONE_SOCIALE).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullità della sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 -bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso
l’evidente errore revocatorio in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale e di richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE del 13 dicembre 2007 aventi ad oggetto la legittimazione ad causam degli ex soci ricorrenti» i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha superato le questioni di legittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ritenendole prospettate solo con riferimento all’imputazione agli ex soci degli utili extracontabili accertati; esse, in realtà, venivano sollevate dagli stessi anche (e proprio) in relazione al loro difetto di legittimazione ad causam .
2. I ricorrenti ripropongono le questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel ricorso per cassazione in via subordinata all’accoglimento della tesi dell’ufficio, aventi ad oggetto il difetto di legittimazione dei soci, a cui veniva notificato l’avviso impugnato, nonché l’automatica attribuzione di utili a soci di una RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica, peraltro fallita, in difetto di istruzione probatoria e acquisizione documentale nei confronti degli stessi da parte dell’ufficio, in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 53 (divieto di duplicazione d’imposta) e 111 Cost., per mezzo del quale entrano nel nostro ordinamento i principi di cui agli artt. 6 CEDU del 4 novembre 1950 (diritto di difesa), 16 -17 (diritti di proprietà e impresa) e 47 -48 (rispettivamente, equo processo e diritto di difesa) Carta dei diritti fondamentali Ue del 18 dicembre 2000; ripropongono poi, con il medesimo oggetto e sempre in via subordinata, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE del 13 dicembre 2007, in relazione agli artt. 12 (principio di non discriminazione), 43 ss. (libertà di stabilimento), 49 ss. (libertà di prestazione dei servizi) TFUE, come pure alla normativa sopranazionale testé richiamata.
Preliminarmente, va disposta la rimessione in pubblica udienza del giudizio, attesa la complessità della questione.
P.Q.M.
Dispone la rimessione del giudizio alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2024.