Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20461 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17502/2015 R.G. proposto da :
NOME COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COMUNE
GRAGNANO
e
PUBLISERVISI
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5838/2015 depositata il 24/03/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 5838/2015, pronunziando sul ricorso proposto da NOME COGNOME in data 28/11/2011 (avente ad oggetto sia la sentenza n. 245/15/2012 della C.T.R. della Campania sia la sentenza n. 41/03/2012 della medesima C.T.R.) rigettava il ricorso averso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il ricorso per revocazione proposto dal predetto COGNOME contro la sentenza n. 41/3/2012 della medesima Commissione tributaria regionale che aveva, a sua volta, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 708/16/2010 della Commissione tributaria provinciale di Caserta con la quale era stato annullato l’avviso di pagamento per TOSAP relativa all’anno 2009 emesso nei confronti del suindicato contribuente.
1.1. Secondo quanto è dato evincere dall’ordinanza sopra indicata , i giudici di legittimità osservavano che i primi due motivi di impugnazione erano privi di fondamento, apparendo corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso la sussumibilità dell’errore prospettato nell’archetipo tipizzato dall’art . 395 n. 4 cod. proc. civ. e che, quanto al terzo ed al quarto motivo di impugnazione (entrambi centrati sulla nullità della sentenza di cui era chiesta la revocazione, e cioè la sentenza di appello della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sia per violazione del diritto di difesa, sia per l’omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’altra parte necessaria del giudizio, e cioè il comune di Gragnano) gli stessi apparivano manifestamente inammissibili atteso che non era in discussione la legittimità della pronuncia del giudice del merito che era stata oggetto della domanda di revocazione, bensì invece la sentenza che su detta domanda di revocazione si era pronunciata.
NOME COGNOME proponeva ricorso per la revocazione dell’ordinanza n. 5838/2015 deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull’errata supposizione che l’atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove, con questi, era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest’ultima decisione.
2.1 Gli intimati RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Gragnano non svolgevano attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380bis cod. proc. civ. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, questa Corte -Sesta Sezione Civile -con l’ ordinanza interlocutoria n. 6800/2017 assumeva che la prima doglianza era da ritenere inammissibile in quanto il “fatto” evidenziato quale oggetto del dedotto errore percettivo non era decisivo nel senso di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo l’ordinanza impugnata incentrata su una diversa ratio decidendi ed esclusivamente sulla questio iuris relativa alla configurabilità, nella specie esclusa, dell’errore revocatorio, laddove questo costituisca frutto dell’apprezzamento implicito o esplicito delle risultanze processuali, rilevando, per contro, che era non infondata la seconda doglianza avanzata dal COGNOME con il ricorso per revocazione in quanto dagli atti ed, in particolare, dal ricorso per cassazione emergeva la sussistenza del secondo errore percettivo dedotto ovvero che il ricorso era stato cumulativamente proposto avverso entrambe le sentenze (ovvero quella resa nel
giudizio di revocazione della sentenza di appello e quest’ultima) laddove, invece, nell’ordinanza si faceva riferimento, quale oggetto di impugnazione, esclusivamente alla sentenza n. 245/15/2012 resa il giorno 8 ottobre 2012 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, e per tale ragione rimetteva la causa per la trattazione alla ‘Quinta Sezione Civile’ di questa Corte.
Depositata una ulteriore memoria da parte del ricorrente, con ordinanza interlocutoria n.22933/2023 questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo di merito, ritualmente acquisito dalla Cancelleria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è da ritenere fondato nei termini appresso specificati.
Come già evidenziato nella richiamata ordinanza interlocutoria n.6800/2017 i giudici di legittimità, nella ordinanza n. 5838/2015, sono incorsi in un errore percettivo laddove hanno affermato che il terzo ed il quarto motivo di impugnazione erano entrambi centrati sulla nullità della sentenza di cui era chiesta la revocazione, e cioè la sentenza n. 245/15/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sia per violazione del diritto di difesa, sia per l’omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’altra parte necessaria del giudizio, e cioè il comune di Gragnano, in quanto asseritamente non era in discussione la legittimità della pronuncia del giudice del merito che era stata oggetto della domanda di revocazione, bensì invece la sentenza che su detta domanda di revocazione si era pronunciata, non avvedendosi che il Donnarumma aveva chiaramente impugnato anche la sentenza di appello n. 41/03/2012.
Risulta, invero, inequivocabilmente dalla intestazione del ricorso per cassazione in data 28/11/2011 (v. pagg. 1-2) nonché dal medesimo tenore del ricorso (vedi pag. 10 e segg. motivi sub. 3-4) che il contribuente aveva, contestualmente, impugnato oltre che la
sentenza che si era pronunziata sulla richiesta di revocazione anche la sentenza di appello della C.T.R. Campania n. 41/03/2012, rilevando la nullità dell’intero procedimento in ragione della omessa notifica dell’atto di appello a parte contribuente nonché per effetto della omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Gragnano, litisconsorte necessario.
Pertanto, in ragione della accertata esistenza di un chiaro errore revocatorio, pronunziando in sede rescindente, in accoglimento del suddetto ricorso, va revocata l’ordinanza di questa Corte n. 5838/2015.
Passando alla fase rescissoria e, quindi, dovendosi riesaminare il ricorso per cassazione originario deve ribadirsi la infondatezza dei primi due motivi di censura riguardanti la sentenza n. 245/15/2012 della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il ricorso per revocazione proposto dal predetto COGNOME contro la sentenza della medesima Commissione tributaria regionale che aveva, in sede di appello, accolto l’impugnazione proposta dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 708/16/2010 della Commissione tributaria provinciale di Caserta con la quale era stato annullato l’avviso di pagamento per TOSAP relativa all’anno 2009 emesso nei confronti del suindicato contribuente.
4.1. Come correttamente rilevato in seno a detta pronunzia i primi due motivi di impugnazione sono da ritenere privi di fondamento, apparendo corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso la sussumibilità dell’errore prospettato nell’ ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. dovendosi escludere che l’errore sulla regolarità della notifica dell’atto di appello potesse essere ritenuto come un errore di fatto, afferendo tipicamente ad una valutazione in diritto.
In ordine al terzo motivo va osservato che questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla questione relativa all’errata statuizione
della Commissione tributaria regionale della Campania -sentenza n. 41/3/2012 -che, nell’accogliere il ricorso di parte appellante riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto rituale la notifica dell’appello nei confronti del COGNOME non costitu itosi in giudizio, con la precisazione che, trattandosi di error in procedendo, questa Corte, quale giudice del fatto processuale, è legittimata alla disamina nel fascicolo di merito del quale è stata disposta l’acquisizione.
5.1. Orbene, come lamentato dal ricorrente, dalla documentazione in atti, risulta in effetti, che l’atto di appello (con allegata ricevuta di spedizione) è stato spedito a mezzo posta in INDIRIZZOsenza numero civico), Gragnano (Napoli), presso Avv. COGNOME, indirizzo, è bene osservare, non corrispondente allo studio del predetto legale, difensore del COGNOME già dal giudizio di primo grado, presso cui era stato eletto domicilio secondo quanto si evince dagli atti, notifica, quindi, non perfezionatasi.
Va, poi, richiamato il principio per cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01).
6. In conclusione pronunziando in sede rescissoria va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, disattesi gli altri; non essendo necessari ulteriori accertamenti la sentenza di appello n. 41/03/12 va cassata senza rinvio e decidendo la causa nel merito, va dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello non ritualmente notificato nei termini di legge, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite delle fasi di merito, mentre nel presente giudizio la condanna alle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e revoca l’ordinanza di questa Corte n. 5838/2015; pronunziando in sede rescissoria accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, disattesi gli altri; cassa, senza rinvio, la sentenza di appello impugnata n. 41/03/12 e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello; compensa integralmente le spese dei gradi di merito e condanna la RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Gragnano a pagare in favore di NOME COGNOME le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di euro 600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data