Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 15584/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 137568810028) in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F. 8022403058 fax: NUMERO_TELEFONO, e-mail certificata: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
e nei confronti di
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, con sede in Catanzaro, INDIRIZZO
-intimata- avverso la ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.
18471/2023, depositata il 28/06/2023, erroneamente identificata in ricorso col numero sezionale 3589/23.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 e, a seguito di riconvocazione, del 22/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (R.G. n. 1348/2017), NOME COGNOME ha impugnato l’intimazione di pagamento disposta ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 -n. 03020179001338037000, limitatamente alle tasse automobilistiche da lui dovute alla Regione Calabria per gli anni 2005 e 2006, di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 0302011023726081000, per un importo indicato pari ad € 4.408,85.
La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro con la sentenza n. 221/4/2020 ha accolto il ricorso, e nell’ordine: i.) ha dichiarato prescritto il credito, per essere trascorsi oltre tre anni fra la data di notifica dell’avviso di accertamento e quella di notifica della cartella di pagamento; ii.) non ha ritenuto in ogni caso applicabile il termine prescrizionale decennale; iii.) ha annullato l’intimazione di pagamento, complessivamente di importo assai maggiore, limitatamente alla somma di cui alla suddetta cartella n. 03020110023726081000; iv.) ha ritenuto assorbita e, comunque, infondata ogni altra eccezione; v.) ha ravvisato i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite per motivi afferenti al decorso del tempo, nonché per la parziale soccombenza del ricorrente.
Il contribuente, avverso la sentenza resa in prime cure, ha proposto appello (con procedimento n. RG 367/2020), chiedendone la riforma, deducendo l’erroneità del pronunciamento per avere il giudice di primo grado disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite per le ragioni sopra specificate, pure a fronte dell’integrale accoglimento della domanda originaria.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha pronunciato la sentenza n. 1939/1/2020, depositata in data 02/09/2020, con la quale ha respinto l’appello proposto dal contribuente, nulla disponendo sulle spese di lite, attesa la mancata attività difensiva RAGIONE_SOCIALE appellate RAGIONE_SOCIALE e Regione Calabria; ha calibrato la ragione del decidere sulla soccombenza reciproca, quale ipotesi tipica che giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base al postulato, quindi, che in primo grado si fosse verificata la soccombenza parziale del contribuente.
Il contribuente ha impugnato per revocazione la sentenza di seconde cure avanti alla C.T.R. della Calabria, dolendosi che a fondamento della decisione impugnata fosse stata data come esistente la circostanza fattuale della parziale soccombenza di parte ricorrente laddove, invece, tale accadimento era del tutto inesistente, così da costituire errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; ha altresì aggiunto che non era ravvisabile alcuna novità della questione, né alcun mutamento giurisprudenziale, né comunque, alcuna RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 per disporre la compensazione.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha pronunciato la sentenza n. 535/1/2021, con la quale ha respinto il ricorso proposto dal contribuente, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ritenendo che l’eventuale errore revocatorio fosse ascrivi bile, semmai, alla sentenza di prime cure (ritenendola ormai definitiva sul punto) e non, invece, alla sentenza di appello.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando col primo motivo di ricorso la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in ragione dell’errore commesso dal giudice della revocazione, il quale non avrebbe valutato che il giudizio revocatorio può essere incardinato solo nei confronti di una sentenza pronunciata in appello o in unico grado, e, col secondo motivo di
ricorso, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in ragione, a seguito e per effetto dell’errore revocatorio, del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese legali, dal momento che, invece, come dedotto in ogni grado di giudizio, la domanda del ricorrente era stata accolta integralmente e che non si rinvenivano, nella fattispecie, le condizioni previste dalla norma per addivenire alla compensazione.
Questa Corte ha deciso il giudizio con l’ordinanza di rigetto n. 18471/23, erroneamente identificata in ricorso col numero sezionale revocatorio
3589/2023, in base alla considerazione che l’errore avrebbe riguardato la decisione di prime cure e non quella di appello.
Avverso la detta ordinanza di reiezione NOME COGNOME ha proposto l’odierno ricorso per revocazione, affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in revocazione deduce, in via rescindente, col primo motivo, l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e, in via rescissoria, con il secondo motivo, la conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Quanto all’errore revocatorio, deduce il ricorrente che la Suprema Corte nel sostenere che, con la sentenza n. 535/21 del 29/01/2021, la C.T.R. della Calabria abbia correttamente rigettato il ricorso per revocazione della propria precedente sentenza n. 1939/2020 -atteso che ‘il contribuente, nell’impugnare originariamente la sentenza di primo grado, non ha fatto valere il detto errore, poi denunciato per la prima volta con il ricorso del 18.9.2020 proposto avverso la sentenza di secondo grado’ è incorsa in errore perché, diversamente da quanto assunto, il ricorrente, nell’impugnare la sentenza di primo grado, aveva appunto fatto valere l’errore. E tale errore sarebbe decisivo, posto che
la pretesa soccombenza parziale è stata posta a fondamento della (prima) sentenza d’appello, con la quale la CTR ha rigettato il gravame concernente appunto l’intervenuta compensazione e poi via via assunta come postulato nelle pronunce che si sono succedute.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per ragioni concorrenti.
2.2. Anzitutto, va ribadito che l’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze e RAGIONE_SOCIALE ordinanze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; e l’errore presuppone l’esisten za di divergenti rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (tra le più recenti, Cass. n. 730/23).
2.3. Gli atti interni sono difatti quelli che questa Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio, per cui non ha natura di vizio revocatorio l’errore che sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o si sarebbero dovuti esaminare (tra le ultime, Cass., sez. un., n. 165/23).
2.4. L’errore deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere esclusivamente sulla sentenza (o ordinanza) di legittimità (Cass. 35672/23).
2.5- Nel caso in esame, invece, si deduce un errore commesso dalla prima CTR, che ha ritenuto che la pronuncia di compensazione fosse sorretta dalla soccombenza reciproca, il quale si sarebbe propagato alle pronunce che si sono via via succedute; di modo c he l’errore pur sempre concerne, già nella prospettazione della parte, gli atti interni al primo giudizio di appello.
Va, inoltre, sottolineato che, ai fini della revocazione, quel che conta è soltanto il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), non certo l’errore di giudizio: l’errore revocatorio deve pur sempre esser
costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, oppure dalla supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito il punto controverso sul quale la Corte sia stata chiamata a giudicare.
3.1. L’omesso esame dei motivi di appello concernenti la pronuncia di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, nonché del successivo appello per la revoca della prima sentenza della CTR, non comporta, invece, l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione ai provvedimenti emessi in sede di legittimità (Cass. n. 11691/23).
3.2. Inoltre, quanto al ricorso introduttivo del giudizio definito con l’ordinanza impugnata per revocazione, le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di stabilire che è sì esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso, ma che, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, si deve aver riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione. Il vizio va, invece, escluso ogni qual volta la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso in esame le argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., sez. un., n. 31032/19).
3.3. E, ancora, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni di compensazione rappresenta giustappunto il punto controverso, in relazione al quale nessun errore revocatorio si può prospettare (in termini, da ultimo, in relazione a una fattispecie simile, con riguardo alla questione della
mancata proposizione di appello incidentale sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, cfr. Cass. n. 17169/24).
L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e determina l’inammissibilità del ricorso.
4.1.- Le peculiarità della vicenda processuale integrano, tuttavia, i presupposti per la compensazione di tutte le voci di spesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/06/2024 e il 22/07/2024.