Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5345/2016 R.G. proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1353/2015 depositata il 27/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE.
L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento n. T8R02010101406/2005 nei confronti della COGNOME di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE con determinazione di un maggior reddito di impresa e maggiori imposte a seguito della rettifica di due atti di compravendita immobiliare.
L’atto veniva impugnato dalla società e dai soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la CTP Pistoia, con sentenza n. 4/2/2012, passata in giudicato, accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava gli atti impositivi «che dovranno essere riprodotti sulla base dei valori di cui alla ctu adottata e recepita nella sentenza n. 131/02/09».
Contemporaneamente, in pendenza di questo giudizio, veniva emessa nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 08920110003953228, avente ad oggetto l’IVA relativa al precedente avviso di accertamento, che veniva notificata quale coobbligata in solido anche a NOME COGNOME socia accomandante della società.
La COGNOME proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Pistoia che con sentenza n. 124/2/12, alla luce di quanto disposto dalla precedente sentenza n. 4/2/2012, annullava la cartella di pagamento impugnata.
L’appello erariale veniva accolto dalla CTR Toscana la quale, con sentenza n. 1353/15, rilevava che, stante la natura di impugnazionemerito del giudizio tributario, l’annullamento dell’avviso di accertamento doveva essere affiancata da una statuizione giudiziale che quantificava l’esatta pretesa tributaria nei limiti del petitum ; inoltre, la CTR osservava che non poteva disporsi la riduzione della cartella di pagamento sulla base della quota di partecipazione pari al 39% della ricorrente, atteso il principio della solidarietà tributaria passiva di cui all’art. 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata Equitalia.
CONSIDERATO CHE
La società e i soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e non la sola ricorrente COGNOME NOME hanno presentato rinunzia relativamente al presente ricorso indicando però, come oggetto della presente impugnazione, un’altra sentenza e segnatamente la n. 1355/1/15 della CTR Toscana.
Viste le incongruenze, date dall’indicazione di una sentenza d’appello diversa da quella oggetto della presente impugnazione e dalla proposizione della rinunzia da parte anche di altri soggetti oltre alla parte ricorrente nel presente giudizio, appare opportuno richiedere alle parti chiarimenti in merito.
P.Q.M.
Dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo alle parti termine di giorni novanta dalla comunicazione per chiarimenti in ordine a osservato in parte motiva.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.