Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente
–
Contro
, ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – resistente –
Per la revocazione dell’ordinanza resa da questa Corte n. 2151/19, depositata il 25 gennaio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME proponeva ricorso in cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza n. 413/04/2012 della CTR del Lazio. La Corte, con l’ordinanza oggetto di revocazione, rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese.
Quest’ultimo propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., fondato su un motivo. L’Agenzia non si è costituita a mezzo di tempestivo controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo si deduce anzitutto che la decisione sarebbe affetta da vizio di costituzione del giudice, e quindi radicalmente nulla, in quanto assunta in camera di consiglio al di fuori delle previste ipotesi di cui all’art. 380 bis, cod. proc. civ.
1.1. Sotto tale profilo la censura, più che denunciare un vizio revocatorio, assume la consistenza di un’actio nullitatis , rimedio esperibile in qualunque tempo avverso decisioni inesistenti.
Tuttavia, nella specie non si versa in ipotesi di inesistenza, anzi il provvedimento venne regolarmente emesso in camera di consiglio nelle forme stabilite dall’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dovendo pronunciare in pubblica udienza solo allorché debba trattare una questione di diritto di particolare rilevanza, ovvero allorché il ricorso sia sato rimesso dall’apposita sezione di cui all’art. 376, cod. proc. civ. (testo applicabile alla presente controversia ratione temporis).
Venendo ora all’oggetto specifico dell’assunto vizio della sentenza, lo stesso viene individuato nel fatto che l’oggetto del giudizio non era limitato all’annullamento di quanto iscritto a ruolo a seguito della liquidazione automatica ex art. 36-bis d.p.r. 600/1973 ‘della DU (dichiarazione unica) del COGNOME per il 2002′, ma risultando invece una ‘rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, che comporta un’attività impositiva vera e propria’.
2.1. L’errore rilevante ai fini della revocazione è costituito da un difetto di percezione. Eventuali errori di giudizio invece risultano del tutto irrilevanti.
Dal ricorso si ricava che nella specie l’errore si sarebbe appuntato sulle ragioni della rettifica ‘soprattutto quelle del mancato riconoscimento della chiesta compensazione con i crediti del COGNOME.
Dalla pronuncia cui si chiede la revocazione emerge invece che la Corte abbia ben avuto presente la doglianza inerente al mancato
riconoscimento della compensazione dei crediti, riportando poi anche fra virgolette la stessa così come mossa dal ricorrente avverso la pronuncia d’appello. Contrariamente poi a quanto rimostrato dal ricorrente in questa sede, la Corte nell’ordinanza di cui si tratta ha altresì espressamente inquadrato il contenuto della decisione di primo grado, alle cui decisioni si richiamava il ricorrente per censurare la riforma della stessa da parte della CTR, mostrando di aver appieno percepito come il primo giudice avesse individuato nella cartella un ‘atto di accertamento’, dunque avente natura impositiva.
Alla luce di quanto precede le doglianze che il ricorrente riveste come errore percettivo, si limitano, anche nelle altre parti del ricorso, a un’inammissibile richiesta di revisione del giudizio assunto da questa Corte, e tanto determina la sorte del ricorso.
Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024