Errore Percettivo: La Cassazione Rinvia il Giudizio per Mancata Acquisizione del Fascicolo
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza interlocutoria n. 14524 del 2024, mette in luce un aspetto cruciale del processo: l’indispensabilità degli atti di causa per una corretta decisione. Il caso in esame riguarda un ricorso per revocazione basato su un errore percettivo commesso dalla stessa Corte in una precedente decisione. L’esito, tuttavia, è un rinvio a nuovo ruolo, poiché il fascicolo di merito, elemento chiave per la valutazione, non è stato ancora acquisito.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal ricorso di un contribuente per la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava due distinti errori:
1. Un primo errore di fatto, relativo alla presunta errata supposizione che un atto d’appello fosse stato notificato regolarmente.
2. Un secondo e più significativo errore percettivo, legato al fatto che la Corte avesse erroneamente ritenuto inammissibili alcuni motivi di ricorso, non accorgendosi che l’impugnazione era stata proposta cumulativamente contro due diverse sentenze (quella di merito e quella che ne aveva rigettato la revocazione), e non solo contro una.
Inizialmente, la Corte, con una precedente ordinanza, aveva giudicato infondato il primo motivo ma fondato il secondo, riconoscendo di essere incorsa nell’errore percettivo denunciato.
La Decisione della Corte e l’Importanza del Fascicolo
Nonostante il riconoscimento dell’errore, la Corte non ha potuto procedere a una decisione definitiva. Con un’ulteriore ordinanza interlocutoria, era stata disposta l’acquisizione del fascicolo di merito, contenente tutti gli atti e i documenti delle fasi precedenti del giudizio.
Tuttavia, come emerge dal provvedimento in analisi, tale fascicolo non è stato materialmente acquisito dalla cancelleria. Questa mancanza si è rivelata un ostacolo insormontabile per la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del rinvio è tanto semplice quanto fondamentale: senza il fascicolo di merito, la Corte non può decidere. I giudici hanno ritenuto il fascicolo “indispensabile ai fini del decidere”. La sua assenza impedisce una valutazione completa e corretta dei fatti e delle questioni giuridiche sollevate, rendendo impossibile emettere una pronuncia giusta ed equa. Pertanto, la Corte non ha avuto altra scelta che rinviare la causa a nuovo ruolo, dando mandato alla Cancelleria di procedere con la “tempestiva acquisizione” del fascicolo mancante.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur essendo di natura procedurale, offre un’importante lezione pratica. Sottolinea come il corretto funzionamento della giustizia dipenda non solo dalla corretta interpretazione delle norme, ma anche dalla completezza e disponibilità materiale degli atti processuali. Un errore percettivo può essere riconosciuto, ma la sua correzione richiede che il giudice abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per una nuova valutazione. Il rinvio a nuovo ruolo, in questo contesto, rappresenta una garanzia per le parti, assicurando che la decisione finale sia basata su una conoscenza piena e completa del caso, evitando così ulteriori errori o ingiustizie.
Per quale motivo principale la causa è stata rinviata?
La causa è stata rinviata a nuovo ruolo perché il fascicolo di merito, considerato dal collegio ‘indispensabile ai fini del decidere’, non era stato ancora acquisito.
Quale errore della precedente ordinanza è stato ritenuto fondato dalla Corte?
La Corte ha ritenuto fondato un errore percettivo, riconoscendo che la precedente ordinanza aveva erroneamente considerato il ricorso come proposto contro una sola sentenza, mentre in realtà era stato cumulativamente impugnato anche un altro provvedimento.
Cosa ha disposto la Corte con questa ordinanza interlocutoria?
La Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo e ha dato mandato alla Cancelleria di procedere alla tempestiva acquisizione del fascicolo di merito mancante.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17502/2015 R.G. proposto da: NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5838/2015 depositata il 24/03/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza 5838/2012, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull’errata supposizione che l’atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove, con questi, era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest’ultima decisione;
gli intimati RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Gragnano non svolgevano attività difensiva;
a seguito di deposito di relazione ex art.380bis cod. proc. civ. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, questa Corte -Sesta Sezione Civile -con l’ ordinanza n.6800/2017 assumeva che la prima doglianza era da ritenere inammissibile rilevando, per contro, che era non infondata la seconda doglianza avanzata dal COGNOME con il ricorso per revocazione in quanto dagli atti ed, in particolare, dal ricorso per cassazione emergeva la sussistenza del secondo errore percettivo dedotto ovvero che il ricorso era stato cumulativamente proposto avverso entrambe le sentenze (ovvero quella resa nel giudizio di revocazione della sentenza di appello e quest’ultima) laddove, invece, nell’ordina nza si faceva riferimento, quale oggetto di impugnazione, esclusivamente alla sentenza n. 245/15/2012 resa il giorno 8 ottobre 2012 dalla Commissione
tributaria regionale della Campania, e per tale ragione rimetteva la causa per la trattazione alla ‘ Quinta Sezione Civile ‘ di questa Corte; 3. con ordinanza interlocutoria n.22933/2023 questa Corte disponeva l’ acquisizione del fascicolo di merito, fascicolo ad oggi non acquisito
CONSIDERATO CHE
la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo non essendo stato nelle more acquisito il fascicolo di merito, indispensabile ai fini del decidere
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la tempestiva acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione