Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26752 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11258/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), anche in qualità di difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 916/2021 depositata il 25/11/2021.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 13222/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), anche in qualità di difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimate- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 917/2021 depositata il 25/11/2021.
Udita la relazione del co: NOME COGNOME; Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Uditi per le parti l’AVV_NOTAIO per la parte contribuente e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO .
FATTI DI CAUSA
Sulle dichiarazioni dei redditi esposti per gli anni di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 il contribuente NOME COGNOME presentava in data 28 e 29 settembre 2015 una serie di dichiarazioni integrative, parte a favore e parte a sfavore, rappresentando, fra l’a ltro, crediti di imposta derivanti da redditi di capitale da fonte estera, segnatamente di provenienza elvetica e regolati dall’accordo stipulato fra quello AVV_NOTAIO e l’Unione europea in vigore dal 1° luglio 2005, anche per evitare le doppie imposizioni ai sensi della direttiva CEE n. 2003/48. Compensava quindi pressoché integralmente il proprio debito fiscale con il credito esposto e saldava il residuo di €.1.674,73. Ulteriori dichiarazioni integrative erano presentate in data 4 maggio 2017 per i periodi 2011 e 2012.
Con avviso bonario derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio disconosceva il credito esposto in dichiarazione integrativa, ma ne acquisiva il debito, donde contestava la compensazione effettuata.
Evocato il giudice di prossimità, la sentenza esitava in rigetto, motivato dalla mancata documentazione del credito offerto in compensazione.
Il ricorso in appello era corredato di ulteriore documentazione a AVV_NOTAIOegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, rappresentando altresì di aver
adottato la procedura di cui agli articoli 1 e 2 della l. n. 186/2014 (c.d. Voluntary Disclosure) assieme alla moglie NOME COGNOME, già parte dei giudizi di merito, e che ha poi aderito alla definizione agevolata della controversia.
Avverso il rigetto dell’appello, il contribuente ricorre per cassazione, agitando quindici motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza.
L’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si è riservata difesa orale.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio avverso l’avviso bonario, veniva emessa cartella esattoriale per il recupero della predetta somma di cui al controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R n 600/1973.
Evocato il giudice di prossimità, la sentenza esitava in rigetto, confermando la regolarità della cartella.
Il ricorso in appello era corredato di ulteriore documentazione a AVV_NOTAIOegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, rappresentando altresì di aver adottato la procedura di cui agli articoli 1 e 2 della l. n. 186/2014 (c.d. Voluntary Disclosure) assieme alla moglie NOME COGNOME, già parte dei giudizi di merito, e che ha poi aderito alla definizione agevolata della controversia.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controdeduzioni, sollevando l’inesistenza della notifica dell’impugnazione, diretta all’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la declaratoria di inammissibilità dell’appello, che ha accolto tale motivo, il contribuente ricorre per cassazione, proponendo quattrodici motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza.
L’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha spiegato tempestivo controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti quindici motivi di doglianza, quanto al ricorso n. 11258/2022.
1.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. La sentenza impugnata avrebbe completamente ignorato la norma in epigrafe, secondo cui nel grado di appello “è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti”.
1.2. Violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212 e 36- bis D.P.R. 29/9/73 n. 600 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile . L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata già in possesso della documentazione comprovante il credito di imposta, per cui l’Amministrazione Finanziaria non poteva chiedere al contribuente documenti ed informazioni già ai suoi atti, ciò anche nel contesto del principio AVV_NOTAIO di non aggravamento del procedimento ex art. 1 c. 2 L. n. 241/90.
1.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis dpr 600/73 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. In sede di controllo formale ex art. 36 – bis D.P.R. n. 600/73 era sufficiente contro dedurre in astratto circa il credito di imposta, per cui bastava la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni.
1.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 C.P.C. e 1 d.lgs. 31/12/92 n. 546 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile. La CTR avrebbe dovuto fondare la propria sentenza su tutti i documenti prodotti dalla odierna parte ricorrente.
1.5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile. Il Giudice di Appello
avrebbe omesso di esaminare fatti storici comprovanti il credito di imposta.
1.6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 53 e 97 della Costituzione; 10 L. 27/7/2000 n. 212 e 2 D.P.R. 22/7/98 n. 322 e dei principi generali in tema di contenzioso tributario, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile .
1.7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. La convenzione internazionale prevale sulla normativa interna e ciò comporta il diritto al riconoscimento del credito di imposta.
1.8. Violazione dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Le dichiarazioni integrative evidenzierebbero maggiori redditi, maggiori debiti e maggiori presupposti di tributi, per cui erano “a sfavore” e non “a favore”.
1.9. Violazione dell’art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile . Il pagamento di un importo a debito evidenzierebbe che si trattava di dichiarazioni ‘a sfavore’.
1.10. Violazione dell’art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile . Per varie annualità il debito di imposta sarebbe stato superiore al credito di imposta, per cui si trattava di dichiarazione ‘a sfavore’.
1.11. Violazione dell’art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile ; in subordine, le dichiarazioni presentate il 4/5/17 erano retroattive per i periodi di imposta 2011-2012.
1.12. Violazione dell’art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, in
ulteriore subordine, le dichiarazioni integrative devono valere quantomeno per i periodi di imposta 2012-2013.
1.13. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile. Il Giudice di Appello avrebbe omesso di esaminare vari fatti storici decisivi qualificanti le dichiarazioni “a sfavore” e non “a favore”.
1.14. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Le dichiarazioni integrative non avrebbero potuto essere considerate valevoli per le poste a debito e non tali per quelle a credito.
1.15. Illegittimità costituzionale dell’art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, nel testo in vigore il 28-29/9/15, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Da ultimo la norma in epigrafe ratione temporis applicabile sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Vengono proposti quattrodici motivi di doglianza sul ricorso rgn. 13222/2022.
2.1. Violazione e falsa applicazione artt. 156, 157 e 160 c.p.c., in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile . La costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe sanato retroattivamente la nullità della notificazione dell’appello.
2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs . 546/92, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Si potrebbe agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della RAGIONE_SOCIALE se si tratta della debenza del tributo.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs . 112/99 e 40 d.P.R. 43/88 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. La notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE e non al
titolare del credito tributario non determinerebbe l’inammissibilità della domanda, ma la chiamata in causa da parte del RAGIONE_SOCIALE. 2.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 164 c.p.c., in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile. La CTR avrebbe quantomeno dovuto ordinare la rinnovazione della notifica.
2.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 53 e 97 della Costituzione, dell’art. 10 l. 27/7/2000 n. 212 e 2 d.P.R. 22 /7/98 n. 322 nonché dei principi generali in tema di contenzioso tributario, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Sulla base della sentenza RAGIONE_SOCIALE SS.UU. 30 giugno 16 n.13378 e di copiosa altra giurisprudenza citata, il ricorrente avrebbe il diritto di contestare il provvedimento impositivo e di fornire ogni relativa prova nella sola sede giudiziale.
2.6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. La convenzione internazionale prevarrebbe sulla normativa interna e ciò comporterebbe il diritto al riconoscimento del credito di imposta.
2.7. Violazione dell’art. 2 d.P.R. 22/7/98 n. 322, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Le dichiarazioni integrative avrebbero evidenziato maggiori redditi, maggiori debiti e maggiori presupposti di tributi, per cui erano “a sfavore” e non “a favore”.
2.8. Violazione dell’art. 2 D.P.R. 22/7/98 n. 322, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Il pagamento· di un importo a debito avrebbe evidenziato che si trattava di dichiarazioni ‘a sfavore’.
2.9. Violazione dell’art. 2 D.P.R. 22/7/98 n. 322, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Per varie
annualità il debito di imposta sarebbe stato superiore al credito di imposta, per cui si trattava di dichiarazione ‘a sfavore’.
2.10. Violazione dell’art. 2 d.P.R. 22/7/98 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile . In subordine, le dichiarazioni presentate il 4 maggio 2017 erano retroattive per i periodi di imposta 2011-2012.
2.11. Violazione dell’art. 2 D.P.R. 22/7/98 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile . In ulteriore subordine, le dichiarazioni integrative avrebbero dovuto valere quantomeno per i periodi di imposta 2012-2013.
2.12. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile. Il Giudice di appello avrebbe omesso di esaminare vari fatti storici decisivi qualificanti le dichiarazioni “a sfavore” e non “a favore”.
2.13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.P.R. 22/7/98 n. 322 , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Le dichiarazioni integrative non avrebbero potuto essere considerate valevoli per le poste a debito e non tali per quelle a credito, non avrebbero potuto essere rettificate le dichiarazioni integrative degli anni 2010 e 2013 o ci si sarebbe dovuto limitare all’anno 2014 e comunque l’attività sarebbe stata preclusa in sede di controllo automatizzato.
2.14. Illegittimità costituzionale dell’art. 2 D.P.R. 22/7/98 n. 322, nel testo in vigore il 28-29/9/15, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione , in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile. Da ultimo la norma in epigrafe ratione temporis applicabile sarebbe stata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.
In via preliminare di rito, va disposta la riunione al presente giudizio del ricorso allibrato sub rgn. 13222/2022, sulla considerazione dell’identità del rapporto tributario sotteso e della
consequanzialità fra i due giudizi, laddove il giudizio sulla cartella segue quello avverso l’avviso bonario.
3.1. Di più, trattandosi del medesimo rapporto tributario, l’impugnazione sulla cartella assorbe in sé il ricorso avverso l’avviso bonario. Ed infatti, è stato affermato che in tema di definizione agevolata, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell’avviso di irregolarità (cd. avviso bonario), posto che l’impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando il medesimo nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, in caso di mancata impugnazione, non può esservi la cristallizzazione della pretesa tributaria e con l’impugnazione della successiva cartella possono proporsi anche motivi relativi al merito della pretesa (cfr. Cass. T., n. 17584/2025; S.U. n. 18298/2021).
Ne discende che l’emanazione della cartella esattoriale e la sua impugnazione fa venir meno l’interesse all’impugnazione dell’avviso bonario, il cui annullamento non potrebbe portare alcun interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile alla parte ricorrente, trattandosi di atto procedimentale relativo a pretesa tributaria che viene poi trasfusa nella cartella, quale atto impoesattivo.
Pertanto, il ricorso relativo al giudizio rgn. 11258/2022 deve essere quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse restando da esaminare il giudizio relativo al ricorso rgn. 13222/2022, avente ad oggetto l’impugnazione del la sentenza della CTR Liguria n. 917 del 25 novembre 2021.
La sentenza in scrutinio, dopo aver dato del rigetto della richiesta di riunione con il proc. 793/2014, si incentra sulla ritenuta inesistenza
della notifica dell’atto di appello perché effettuata a soggetto, l’RAGIONE_SOCIALE, affatto diverso da quello effettivamente evocato in giudizio: RAGIONE_SOCIALE. Da tanto ha fatto conseguire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame notificato a un soggetto del tutto estraneo al giudizio.
5. Il ricorso per cassazione è infondato. Invero, la costituzione in giudizio, con atto depositato il 2 settembre 2021, data successiva al decorso del termine impugnatorio, non sana retroattivamente la inesistenza (e non la nullità, come AVV_NOTAIOenuto in ricorso) della notificazione dell’atto di appello alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo in alcun modo sorto il rapporto processuale impugnatorio con essa.
Per evitare il giudicato si imponeva la tempestiva e rituale notifica dell’atto di appello, senza che a tal fine possa valere la spontanea costituzione in giudizio successiva al decorso del termine ad impugnare e, per l’effetto, della formazione del giudic ato formale, in assenza di qualsivoglia forma di notificazione, neppure tentata, in considerazione della totale estraneità fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
6. Non può soccorrere la parte contribuente il richiamo a quanto affermato da questa Corte, ove ha statuito che ‘nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio’ (cfr. Cass. V, n. 14991/2020). Tale principio è limitato al giudizio di primo grado, quale garanzia del convenuto e non consente di configurare un dovere di chiamata in causa per ovviare a un’omissione notificatoria, d ante luogo al consolidarsi del
giudicato, pena la violazione del sistema RAGIONE_SOCIALE preclusioni e RAGIONE_SOCIALE decadenze poste a garanzia del contraddittorio.
Specularmente, non è possibile integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della parte vittoriosa in primo grado che non sia stata tempestivamente evocata, laddove non si tratti di litisconsorzio necessario. Tale non è il caso in esame, laddove RAGIONE_SOCIALE non risulta neppure parte nel giudizio di primo grado, né è litisconsorte necessaria, di talché la sua evocazione comporti il sorgere di un rapporto processuale che debba essere integrato per l’effetto del litiscon sorzio necessario.
Non giova pertanto alla parte ricorrente il richiamo al precedente di questa Corte n. 8329/2020, che si richiama alla distinzione fra cause scindibili ed inscindibili, riprendendo un orientamento consolidato. Ed infatti, è stato affermato che in tema di contenzioso tributario, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione (Cass. V, n. 25588/2017 che ha ritenuto corretta l’omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con venuto nel giudizio di primo grado insieme all’Amministrazione finanziaria, tenuto conto che l’impugnazione aveva ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria e che il termine per impugnare era già decorso).
Resta dunque che la sentenza favorevole all’RAGIONE_SOCIALE sia passata in giudicato, attesa l’alterità soggettiva tra essa e l’RAGIONE_SOCIALE, che è ‘ente strumentale’ della
prima, ‘ex lege’ incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell’estensione dell’efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all’ art. 1306 cod. civ., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali (cfr. Cass. T., n. 2595/2024).
L’ inesistenza della notifica del ricorso in appello ha fatto passare in giudicato la sentenza di primo grado, donde è precluso l’ulteriore esame RAGIONE_SOCIALE doglianze (dal quinto motivo in poi) avanzate dalla parte privata. Sicché il ricorso rgn. 13222/2022 è infondato e va rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.
Rigetta il ricorso iscritto al n. RG 13222/2022.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore della parte controricorrente, che liquida in €.quattromilacento/oo, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali -limitatamente al ricorso iscritto al rgn. 13222/2022- per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIO stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025.
Il Relatore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME