Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6777/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 6198/18/22 depositata il 20/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6198/18/22 del 20/09/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1400/08/21 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente IRPEF, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 .
1.1. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) non sussisteva e, comunque, non era stata provata la denunciata omonimia con il soggetto effettivamente destinatario della cartella di pagamento; b) la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento era legittima; c) non sussisteva la dedotta decadenza, essendo stato l’atto riscossivo notificato nei termini previsti dalla legge; d) le ulteriori doglianze dell’appellante erano infondate.
Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR ritenuto la nullità insanabile della cartella di pagamento, emessa nei confronti di un soggetto, tale NOME COGNOME, diverso da quello al quale la cartella è stata notificata a mezzo EMAIL.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La CTR, con un compiuto accertamento di fatto, ha ritenuto che il destinatario della cartella di pagamento sia effettivamente
l’attuale ricorrente, valorizzando, in particolare, il nome (NOME), la data e il luogo di nascita (Napoli, DATA_NASCITA), il codice fiscale (CODICE_FISCALE) e l’indirizzo PEC al quale la cartella di pagamento è stata inoltrata, che è appunto l’indirizzo del contribuente.
1.3. Nonostante l’erronea indicazione del cognome del ricorrente (COGNOME anziché COGNOME), dunque, è stata ritenuta, con motivazione logica e niente affatto contraddittoria , l’esistenza di sufficienti elementi per l’individuazione della persona fisica del contribuente.
1.4. Né è possibile ritenere che la cartella di pagamento sia mancante del nominativo di quest’ultimo, proprio perché il nominativo è stato indicato, sia pure con un errore di trascrizione che non inficia la corretta individuazione del soggetto cui l’ordine di pagamento è rivolto.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 218.497,13.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio,
liquidate in complessivi euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/02/2024.