Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21429 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21159/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, difensore in proprio;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
-resistente-
E CONTRO
COGNOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO del LAZIO n. 4879/2023 depositata il 13/08/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, in qualità di avvocato difensore di NOME COGNOME contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento dell’intimazione di pagamento per l’importo di euro 1.661, 13 a titolo di tasse automobilistiche relativamente agli anni 2007-2017.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, premesso che la Regione Lazio e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si erano costituite nel giudizio di primo grado, ha accolto il motivo di appello inerente all’inammissibilità del ricorso originariamente proposto per difetto di rappresentanza della parte, essendo la procura alle liti allegata al ricorso rilasciata per procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e non per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento oggetto dell’atto introduttivo del giudizio, condannando l’avv.to NOME COGNOME al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 851,00 per il primo grado di giudizio e di euro 962,00 per il secondo.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 142 cod. proc. civ.. Osserva che la Corte tributaria, senza neppure chiarire se la procura conferita al difensore fosse affetta da nullità o inesistenza, ha affermato l’inesistenza del rapporto processuale riferibile a Dolores Castelli,
non tenendo conto che la procura medesima risulta dagli atti allegata al ricorso e notificata con foglio separato e congiunto all’atto, come consentito dall’art. 83, a seguito della modifica introdotta dall’art. 1 l. 141 del 1997. Sottolinea che, a seguito della riforma, la procura redatta su foglio separato, ma congiunto all’atto è equiparata a quella redatta a margine o in calce allo stesso e che tale collocazione topografica, in ossequio al principio di conservazione degli atti , di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ. comporta che essa vada interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà di consentire all’atto di produrre i suoi effetti. Da un lato, dunque, il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce è presumibilmente riferibile all’atto cui accede, risultando irrilevante l’errore di videoscrittura, dall’altro, la procura affetta da errore materiale non inficia la possibilità di verificare la certezza, la provenienza e la tempestività della medesima. Rileva che l’eccezione è stata proposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione solo con l’atto di appello, peraltro notificato al difensore e non alla parte personalmente, essendo l’Ufficio rimasto contumace in primo grado. Conclude chiedendo la cassazione con rinvio, per effetto della fondatezza del motivo dedotto, per nuovo esame nel merito o, alternativamente, senza rinvio ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso originariamente proposto.
Va preliminarmente rilevato che il motivo dedotto non è rubricato sotto uno dei vizi denunciabili ex art. 360, comma 1 cod. proc. civ. e che, nondimeno, con esso si contesta la violazione di norme di diritto, così risultando inquadrabile nel disposto di cui al comma 1 n. 3) del medesimo articolo, e come tale può essere esaminato.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Deve, innanzitutto escludersi -contrariamente a quanto sembra rilevare il ricorrente (ancorché il vizio non sia espressamente dedotto come doglianza)- che il difetto di procura alle liti non fosse rilevabile dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace in primo grado, solo con l’atto di appello. Invero, come ogni altro motivo di nullità della sentenza, esclusa solo la mancata sottoscrizione del giudice che ne determina l’inesistenza, il rilievo inerente il difetto di valida procura alle liti si converte in motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ..
Con riferimento al contenuto della censura proposta vanno richiamati i principi enunciati da questa Corte. In particolare, è stato ritenuto che ‘Nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all’atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall’appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima “busta telematica”). (Cass. Sez. 3, 03/03/2025, n. 5610; cfr. anche Cass. Sez. U., 19/01/2024, n. 2075, in tema di ricorso per cassazione).
D’altro canto, in caso analogo a quello in esame, è stato affermato che ‘poiché il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce è presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita specialità “necessaria” della procura così collocata, risulta irrilevante l’eventuale presenza un errore materiale di videoscrittura (sul punto v. anche Sez. L, Sentenza n. 11741 del 21/05/2007, Rv. 597286). Tale deve considerarsi, in particolare,
l’aver menzionato una procedura “fallimentare” nel corpo di una procura alle liti conferita per proporre una opposizione a decreto ingiuntivo: che si tratti di un semplice refuso emerge anche dal tenore complessivo del mandato, nel quale si fa comunque riferimento ad attività processuali tipiche del giudizio di cognizione e non di quello fallimentare’ (così Cass. del 13/09/2018 n. 3891).
L’equiparazione della procura su foglio separato e congiunto all’atto a quella apposta a margine o in calce allo stesso, in forza della modifica dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., disposta dalla legge n. 141 del 1997, comporta che anche nel primo caso essa vada riferita al contenuto dell’atto cui è congiunta, con la conseguenza che l’eventuale errore di indicazione del procedimento (in questo caso opposizione a decreto ingiuntivo in luogo dell’impugnazione dell’avviso di intimazione) non assume di per sé rilievo invalidante dell’atto.
Deve, peraltro, ricordarsi che ‘In tema di processo tributario, il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall’art. 83 c.p.c., manca o è invalida – nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo l’interpretazione della Corte cost. n. 189 del 2000, ed anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) – invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità. (Cass. Sez. 5, 10/05/2024, n. 12831). Sicché il giudice avrebbe comunque dovuto provvedere ad assegnare il termine di cui all’art. 182, comma 2 cod. proc. civ., posto che detta disposizione ‘secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d’appello e tale provvedimento può essere
emesso all’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c.’ (Cass. Sez. 3, 19/05/2021, n. 13597).
Cionondimeno, va altresì rilevato che il presente ricorso è stato formulato solo dal difensore, in proprio, il quale aveva certamente diritto di impugnare in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata nei suoi confronti, ma l’accoglimento di siffatto motivo non si riverbera sul rapporto sostanziale, in assenza dell’impugnazione della parte in ordine all’inammissibilità dell’originario ricorso, a mezzo di ricorso per cassazione munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.. Siffatto profilo deve, pertanto, essere rigettato.
La sentenza deve, dunque, essere cassata senza rinvio, ex art. 384, comma 2 cod. proc. civ., limitatamente alla condanna dell’avv.to NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito. Le spese di lite di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, stante il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, accoglie ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.