Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17569/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 05/09/2025:
nel procedimento tra le parti :
COMUNE di MONSELICE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente-
relativamente alla pronuncia ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6854/2025 depositata il 14/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza di questa Sezione n. 6854/2025 del 28/1-14/3/2025 fu parzialmente accolto un ricorso del RAGIONE_SOCIALE contro l’RAGIONE_SOCIALE, avverso una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto riguardante le imposte IMU e TASI 2014 per 371 immobili e un’area fabbricabile (quest’ultima per sola IMU).
RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato gli atti impositivi sostenendo trattarsi d’alloggi sociali e quindi esenti dall’imposta , ottenendo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale.
Su appello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado respinse il gravame.
Su ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza n. 6854 del 14/3/2025 e per quanto qui rilevante, questa Sezione ha deciso che:
il primo motivo fosse fondato limitatamente alla debenza della TASI, respingendo le censure in ordine alla debenza IMU;
-il secondo e il terzo motivo fossero fondati, spettando all’RAGIONE_SOCIALE la prova che gli immobili fossero qualificabili quali alloggi sociali, avendo caratteristiche indicate da decreti interministeriali;
-il quarto motivo, riguardante l’area edificabile (IMU) , fosse inammissibile;
rinviando poi alla Corte di merito per le ulteriori valutazioni in ordine al secondo e terzo motivo.
Per quanto rilevante in questa sede e con riferimento al primo motivo, la motivazione dell’ordinanza evidenzia la fondatezza della censura limitatamente alla ‘ esclusione della detassazione della Tasi
per l’annualità d’imposta 2014 ‘ (punto 11), evidenziando poi nel dispositivo: ‘.. accoglie il primo motivo limitatamente all’inapplicabilità della TASI agli alloggi sociali per l’annualità 2014, respingendolo con riferimento alla richiesta esclusione dell’IMU per i medesimi alloggi …’.
Il 22/7/2025 ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale l’AVV_NOTAIO per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, lamentando che nel dispositivo sia indicato: ‘ accoglie il primo motivo, limitatamente all’inapplicabilità della TASI ‘, ritenendo invece che l’accoglimento del motivo riguardi la censura relativa alla ‘applicabilità’ della TASI, chiedendo pertanto la relativa correzione.
A seguito della comunicazione di fissazione dell’odierna adunanza, il 20/10/2025 RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria di replica evidenziando che:
a seguito della citata ordinanza n. 6854/2025 di questa Sezione, il 23/9/2025 aveva notificato, al RAGIONE_SOCIALE e ai suoi difensori, il ricorso per riassunzione della causa avanti la Corte di merito radicando il relativo giudizio n. 1099/2025;
il 1° ottobre successivo aveva ricevuto comunicazione della fissazione dell’odierna adunanza per decidere sull’istanza di correzione d’errore materiale, istanza della cui proposizione non aveva avuto precedentemente contezza;
-il 6 ottobre il giudice d’appello aveva comunicato la fissazione per il 24/11/2025 dell’udienza di trattazione, sia del citato procedimento n. 1099/2025 originato dalla riassunzione da parte di RAGIONE_SOCIALE, sia di quello n. 790/2025 originato da analoga riassunzione avvenuta da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, procedimento di cui RAGIONE_SOCIALE afferma non essere stata precedentemente a conoscenza.
Nella sua memoria RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la tardività del deposito dell’istanza di correzione, in quanto proposta dal RAGIONE_SOCIALE il 22/7/2025, dopo avere riassunto (23/6/2025) la causa avanti la Corte di merito. L’eventuale correzione dell’ordinanza potrebbe
pertanto intervenire dopo che la Corte di Giustizia Tributaria abbia deciso in ordine all’ordinanza di questa Corte nella versione originaria, chiedendo comunque, in caso di correzione, che questa Corte precisi nel provvedimento a quali adempimenti siano tenute le parti con particolare riferimento all’eventualità di una ulteriore riassunzione avanti a quella Corte territoriale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Va innanzi tutto respinta l’eccezione di tardività dell’istanza come sopra richiamata.
Non vi sono infatti ostacoli logico-giuridici alla proposizione dell’istanza di correzione dell’ordinanza di rinvio dopo avere effettuato la riassunzione avanti al giudice del merito. Nel caso specifico, poi, la correzione invocata è limitata a una parola nel dispositivo mentre la motivazione del provvedimento appare univoca.
Nel merito l’istanza è fondata.
Dalla motivazione dell’ordinanza n. 6854/2025 emerge (punto 2), con riferimento al primo motivo di ricorso presentato dal RAGIONE_SOCIALE, che:
-è stata respinta la censura quanto all’IMU, che questa Corte ha ritenuto non dovuta in riferimento agli ‘alloggi sociali’ come già valutato dalle Corti di merito, salvo quanto poi indicato nei successivi motivi di ricorso in ordine alla prova di tale qualifica riguardo agli immobili in questione;
è stata accolta quanto alla TASI che la Corte, sulla base delle disposizioni richiamate, ha ritenuto applicabile anche a tal sorta d’alloggi e con riferimento all’anno d’imposta in questione (2014).
Nel riepilogo del blocco motivazionale (punto 11 pag. 19) questa Corte ha ribadito , con riferimento al primo motivo, l’accoglimento ‘ limitatamente alla esclusione della detassazione della TASI ‘ rimarcandone pertanto la debenza.
Ne deriva che la frase di cui al dispositivo: ‘ accoglie il primo motivo limitatamente all’inapplicabilità della TASI agli alloggi sociali per l’annualità 2014 ‘ è effettivamente errata poiché il risultato dell’accoglimento della censura proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stato quello di sancire la sua applicabilità.
Non pare inoltre necessario fornire ulteriori indicazioni come richieste da RAGIONE_SOCIALE nella sua memoria di replica, atteso che la presente correzione si limita a incidere parzialmente sul dispositivo ripristinando la correlazione con l’inequivoca motivazione.
Non vanno adottate pronunce sulle spese attesa la natura della presente procedura (Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432, Rv. 672744 -01).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 6854/2025, pubblicata il 14/03/2025, sia corretto nel senso che, dove è indicato ‘all’inapplicabilità della T asi ‘ si legga e intenda ‘all’applicabilità della T asi ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME