Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5079 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 18271/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (denominata anche RAGIONE_SOCIALE), nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione, anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24215, pubblicata in data 9 agosto 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Con ordinanza n. 24215 del 9 agosto 2023 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3091/13/18 del 4 aprile 2018, con condanna della società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
La società RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di correzione ex art. 391 bis cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare il secondo motivo di ricorso per cassazione, l’ordinanza in epigrafe:
-) riconosce che RAGIONE_SOCIALE aveva presentato un’istanza di rimborso del credito l’11 agosto 2009 e, successivamente, il 22 dicembre 2015, persistendo l’inerzia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
-) riconduce temporalmente la formazione del tacito diniego alla prima istanza di rimborso presentata l’11 agosto 2009;
-) pur ritenendo inapplicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 15 del decreto legislativo n. 504/1995 per il «recupero» e non per il «rimborso» dell’accisa (cfr. pag. 5 dell’ordinanza: « non corretta, sul punto, è la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto inapplicabile tale termine nella fattispecie in esame »), assume che il ricorso introduttivo sarebbe stato tardivamente proposto il 5 aprile 2016;
-) così commettendo un evidente errore di calcolo, direttamente riscontrabile dall’esame dell’ordinanza che ne è inficiata, nel computo del termine di prescrizione ordinaria decennale che, quand’anche si
ritenesse decorrente dall’11 agosto 2009 (e non interrotto dal sollecito del 22 dicembre 2015), nell’aprile del 2016 non sarebbe ancora scaduto (in quanto scadente nel 2019), con la conseguente «tempestività» (e non «tardività») del ricorso introduttivo.
La fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti che hanno presentato memorie.
CONSIDERATO CHE
L’istanza di correzione presentata ex art. 391 bis cod. proc. civ. non è meritevole di accoglimento, non sussistendo , all’evidenza, un errore emendabile con la procedura di correzione di errore materiale.
1.1 Ed invero, il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391 bis cod. proc. civ., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., 3 febbraio 2022, n. 3442) e il provvedimento reso sull’istanza di correzione di una sentenza è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALE parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass., 13 ottobre 2023, n. 28571) e ciò perché la correzione di errore materiale implica l’esattezza della decisione, nonostante l’erroneità dell’indicazione dei dati documentali (Cass., Sez. U., 14 aprile 2022,n. 12210).
1.2 Deve, dunque, qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione
nella redazione della sentenza, e come tale percepibile e rilevabile «ictu oculi» (Cass., Sez. U., 20 luglio 2022, n. 22730).
1.3 Ciò premesso, questa Corte, nell’ordinanza n. 24215 del 9 agosto 2023, esaminando il secondo motivo, lo ha ritenuto infondato, disponendo la correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il dispositivo era conforme al diritto, rilevando che sulla prima istanza dell’11 agosto 2009, con la quale era stato richiesto il rimborso del credito di euro 92.261,46, oltre interessi, risultante dalla dichiarazione dei consumi dell’anno 2008, presentata telematicamente nel marzo 2009, si era formato il silenzio rifiuto decorso il termine di novanta giorni d alla presentazione dell’istanza di rimborso e che il silenzio rifiuto, così formatosi ed atto autonomamente impugnabile, in quanto ricompreso nell’elenco previsto dall’art. 19, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 546/1992, non era stato impugnato entro il termine di decadenza ai sensi degli artt. 19 e 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato spedito in data 5 aprile 2016 e ricevuto in data 11 aprile 2016.
1.4 Non sussiste, dunque, alcun errore di calcolo emendabile con la procedura di correzione invocata e, specificamente, l’errore evidenziato nell’istanza presentata dalla società istante « direttamente riscontrabile dall’esame dell’ordinanza che ne è inficiata, nel computo del termine di prescrizione ordinaria decennale che, quand’anche si ritenesse decorrente dall’11 agosto 2009 (e non interrotto dal sollecito del 22 dicembre 2015), nell’aprile del 2016 non sarebbe ancora scaduto (in quanto scadente nel 2019), con la conseguente «tempestività» (e non «tardività») del ricorso introduttivo ».
D eve quindi dichiararsi non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza di questa Corte n. 24215 del 9 agosto 2023.
2.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. U., 27 giugno 2002, n. 9438 e, più di recente, Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 24 ottobre 2022, n., 31309; Cass., 14 settembre 2023, n. 26566).
P.Q.M.
La Corte dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2024.