Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27877 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27877 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8250/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dal ‘AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,
-intimata – avverso ORIDNANZA CORTE D CASSAZIONE N. 4932/2023 depositata il 16 febbraio 2023:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha chiesto la correzione dell’ordinanza di cui all’epigrafe nella parte in cui a pag. 5, paragrafo 6 recita testualmente « il primo ed il terzo motivo di ricorso ….sono infondati ».
Evidenzia che il tenore della motivazione di cui ai successivi paragrafi 6.1. e 6.2. è nel senso della fondatezza dei motivi e che tanto è congruo con il dispositivo della sentenza che ha accolto il primo ed il terzo (oltre che il quarto) motivo di ricorso.
Considerato che:
L’istanza in esame è fondata.
NOME COGNOME ricorreva in cassazione avverso la sentenza con la quale la C.t.r. aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento di tutte le imposte (Irpef, Iva, Ilor) versate per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei soggetti residenti nella Sicilia Orientale, colpiti dal sisma del 13/12/1990.
Il contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il requisito della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma alla data del 13 dicembre 1990; con il terzo motivo, p remesso che esercitava in Catania l’attività di farmacista, come provato dalla visura in atti, censurava la sentenza impugnata per non aver considerato tra i beneficiari del diritto al rimborso coloro che esercitavano nei Comuni interessati dal sisma un’attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola.
L’ordinanza di cui si invoca la correzione ha espressamente riconosciuto la denunciata violazione di legge ed il dispositivo è
coerente con la motivazione, statuendo l’accoglimento di entrambi i motivi. Non vi è, pertanto, alcun contrasto tra motivazione e dispositivo.
E’ evidente, al contrario, che il riferimento all’infondatezza dei motivi è il frutto di un mero errore materiale consistente nella erronea scrittura della parola «infondati», anziché della parola «fondati».
Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo.
Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento che ha natura amministrativa, senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 22/06/2020, n. 12184).
P.Q.M.
La Corte a ccoglie l’istanza di correzione di errore materi ale e, per l’effetto, correg ge l’ordinanza n. 4932 del 2023 , a pag. 5, secondo rigo del paragrafo 6, sostituendo le parole «sono infondati» con le parole «sono fondati».
Dispone l’annotazione della presente correzione sull’originale de ll’ordinanza .
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.