Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22974 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
sul ricorso iscritto al n. 6530/2024 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con sede in Napoli, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO.;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
il raggruppamento temporaneo di imprese tra l’ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, subentrante a titolo universale ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), con sede in Roma, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con sede in Cercola (NA), e l” RAGIONE_SOCIALE ‘ , con sede in Napoli, in qualità di concessionario ex artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in persona del responsabile della gestione pro tempore della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘;
INTIMATA
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
per la correzione di errore materiale nel l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 2024, n. 6932;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
-al l’esito del giudizio promosso da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese tra l’ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , e l” RAGIONE_SOCIALE ‘ , in qualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 maggio 2021, n. 4233/22/2021, in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento della TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 2024, n. 6932, ha rigettato il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha chiesto la correzione della predetta ordinanza p er l’ errore commesso in dispositivo con la pronunzia di rigetto del ricorso, evincendosi dalla relativa motivazione che l’avviso di accertamento era stato notificato il 16 gennaio 2018, dopo il compiuto decorso del termine quinquennale di decadenza in relazione all’anno 2011, che era già venuto a scadenza il 31 dicembre 2016.
CONSIDERATO CHE:
preliminarmente, si rileva che il ricorso per correzione di errore materiale non risulta essere stato notificato al controricorrente nel procedimento principale, per cui occorre
rinviare la causa a nuovo ruolo con l’assegnazione di un termine per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso per correzione di errore materiale al raggruppamento temporaneo di imprese tra l’ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, subentrante a titolo universale ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e l” RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE , in qualità di concessionario ex artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.