Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3965 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3965 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Iva -controllo automatizzato -mancata esposizione di credito nella dichiarazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20886/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7969/04/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 9/9/2015.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la cartella di pagamento con cui l’Ufficio , a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, aveva recuperato un importo pari ad euro 48.782,00, corrispondente a un credito Iva ritenuto non spettante per mancata sua esposizione nella dichiarazione relativa all’annualità -2007 -in cui era maturato.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso sul rilievo che in tema di Iva la mancata esposizione dell’eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza medesima nell’anno successivo, stante il disposto dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.
La Commissione tributaria regionale della Campania, investita d ell’appello del contribuente, respinse il gravame, escludendo la fondatezza della censura di omessa motivazione della sentenza gravata e dichiarando inammissibili quelle domande e censure (tra cui quella volta l’accertamento del credito Iva) introdotte dall’appellante soltanto nel giudizio d’appello .
Avverso tale ultima pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il contribuente aveva sin dal primo grado chiesto l’acce rtamento del credito Iva maturato nel 2007, producendo a tal fine i registri Iva e le liquidazioni periodiche.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché recante una motivazione perplessa, avendo essa richiamato disposizioni di legge inconferenti alla fattispecie controversa e avendo comunque svolto considerazioni sulla sussistenza del credito Iva che sono in contrasto con la ritenuta inammissibilità, siccome nuova, della domanda di accertamento di tale credito.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché essa, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha valorizzato una questione, quella della detraibilità dell’Iva solo nell’anno successivo alla maturazione del diritto mediante annotazione nel registro degli acquisti, che non era stata posta a fondamento dell’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio .
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente fatto propria la tesi dell’Ufficio secondo la quale l’I va non è detraibile se il relativo credito non è esposto nella dichiarazione relativa all’anno della sua maturazione, quando invece, secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità e unionale, l’Iva può essere detratta anche ove sia mancata la dichiarazione annuale, purché sia comprovata l’esistenza del credito.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché essa non si è pronunciata sull’eccezione con la quale il contribuente aveva lamentato la violazione del principio di leale collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 legge n. 212 del 2000, non avendo l’Ufficio proceduto in sede ammnistrativa a verificare l’esistenza del credito Iva sulla base della documentazione a sua disposizione.
In data 7 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una nota in cui ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio avendo egli presentato domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 -252, legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ) per il pagamento del debito residuo collegato alla cartella oggetto del presente giudizio.
Tale istanza non può, tuttavia, essere accolta giacché dalla documentazione ad essa allegata (e, in particolare, dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’allegato n. 1) emerge che la domanda di definizione agevolata ha riguardato RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento -le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, dell’importo complessivo di euro 16.910,77 -diverse rispetto a quella per cui è causa, contraddistinta con il n. 10020120018757347 e portante un credito di euro 48.782,00.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile siccome tardivo.
8.1. La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 9 settembre 2015 sicché, essendo stato introdotto il giudizio nel 2012, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis , entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, quindi entro il 9 marzo 2016.
8.2. Il ricorrente, invece, ha chiesto la notifica del ricorso per cassazione, eseguita a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, solo in data 8 settembre 2016, e quindi tardivamente rispetto al termine decadenziale di legge di cui al ridetto art. 327 c.p.c.
8.3. Né può valere in senso contrario il fatto che il dispositivo della sentenza d’appello sia stato corretto -sostituendo alla dizione « accoglie l’appello » la dizione « rigetta l’appello » -con ordinanza di correzione di errore materiale depositata l’8 febbraio 2016.
Tale ordinanza non è idonea a dar luogo ad un differimento dei termini per l’impugna tiva, e ciò sulla base del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il disposto di cui all ‘ art. 288, comma 4, c.p.c. -secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ‘ ordinanza di correzione -è riferibile alla sola ipotesi in cui l ‘ errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull ‘ effettivo contenuto della decisione e non già quando l ‘ errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un ‘ eventuale correzione dell’errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell ‘ impugnazione (Cass. n. 19668/2009; Cass. n. 22185/2014; Cass. n. 19959/2023).
La sentenza della CTR, per il suo tenore complessivo, era infatti assai chiara nell’esprimere una posizione di reiezione RAGIONE_SOCIALE pretese del contribuente (tanto che nella parte motiva, in cui vengono specificamente disattesi i motivi di appello, si afferma testualmente che « L’appello è infondato e, pertanto, va rigettato », e che « Conseguentemente risulta infondata la pretesa dell’appellante ») sicché la formula « accoglie l’appello » contenuta nel dispositivo, in palese distonia con il resto della pronuncia, era chiaramente percepibile come una mera svista del giudice.
In altri termini, l ‘errore materiale di cui trattasi era un errore evidente, non tale da suscitare un ‘ obiettiva ambiguità sull ‘ effettivo contenuto della sentenza.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME