Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34787 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13000 -20 25 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in forza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
indirizzi PEC: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
Oggetto: correzione errore materiale
EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 13342 del 19/05/2025 emessa da questa Corte;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nell’ ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, pronunciata nel ricorso iscritto al R.G. n. 13607/2022, nella parte motiva, al p. 6 si legge: « Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità ».
Quindi così provvedeva: « accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità ».
Con istanza di correzione di errore materiale la società ricorrente, evidenziando che la Corte aveva indicato sia nella parte motiva (p. 6) che nel dispositivo quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana anziché quella della Campania, ha chiesto disporsi la correzione materiale della predetta ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nell ‘ ordinanza n. 13342 del 19/05/2025 di questa Corte è stato indicato, sia al p. 6 della motivazione sia nel dispositivo, quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
mentre il giudice d’appello che aveva emesso la sentenza impugnata era quello della Campania.
La società ricorrente ha chiesto correggersi tali indicazioni in quanto costituenti errori materiali in cui era incorsa questa Corte.
Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso di specie l’ordinanza di questa Corte, di cui si chiede la correzione, ha individuato nel giudice del rinvio una Corte di giustizia tributaria di secondo grado diversa da quella che aveva pronunciato la sentenza impugnata, correttamente individuata nel frontespizio dell’ordinanza in esame nella «Commissione tributaria regionale della CAMPANIA», incorrendo in evidente errore materiale per come deve desumersi dal fatto che, sia nella motivazione che nel dispositivo, ha disposto che il giudice del rinvio pronunci «in diversa composizione», che è indicazione chiaramente superflua ove la Corte avesse voluto indicare quale giudice del rinvio un ufficio giudiziario diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata.
Da quanto detto discende l’accoglimento del ricorso in quanto quelli indicati in ricorso costituiscono, all’evidenza , errori materiali che possono essere emendati con la procedura attivata dalla ricorrente.
Va pertanto disposta, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., la correzione degli errori materiali sostituendo alla pagina n. 10 dell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, la parola ‘Campania’ in luogo di «Toscana», quale Corte di giustizia tributaria di secondo grado individuata come giudice del rinvio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U, n. 9438/2002; conf., Cass., Sez. U, n. 29432/2024).
P.Q.M.
dispone la correzione degli errori materiali contenuti n ell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, sostituendo la parola ‘Toscana’ con la parola ‘Campania’ al p. 6 della motivazione e nel dispositivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME